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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36691/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'opposizione avverso il decreto di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L'istanza era stata depositata il 26/09/2023 con dichiarazione reddituale riferita all'anno 2021; il giudice, il 23/04/2024, ha richiesto la produzione di documentazione e autocertificazione aggiornate entro 60 giorni; la difesa ha depositato il 22/06/2024 una nota sostenendo che i redditi rilevanti erano quelli del 2021; con provvedimento del 10/07/2024 l'istanza è stata dichiarata inammissibile per inottemperanza alla richiesta ex art. 79, comma 3, T.U. Il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 79 comma 3 (sostanzialmente sostenendo che la richiesta era indeterminata o irrilevante rispetto all'annualità utile e che il giudice non avrebbe dovuto considerare documenti relativi a periodi non pertinenti), oltre a lamentare che il primo giudice non avrebbe considerato la nota del 22/06/2024.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto inammissibili come nuove, inedite e fondate su accertamenti di fatto le prime censure (indeterminatezza della richiesta e mancata considerazione della nota), non proponibili in sede di legittimità. Sul punto centrale di diritto, la Corte ha confermato che l'art. 79, comma 3, T.U. obbliga il richiedente, a pena di inammissibilità, a presentare la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto dichiarato: il giudice può richiedere documenti aggiornati anche se relativi ad annualità non direttamente rilevanti per i parametri reddituali, se tali documenti sono ritenuti necessari per verificare la veridicità della dichiarazione. Il termine fissato dal giudice serve a evitare stallo e non è perentorio, ma la sanzione dell'inammissibilità è collegata alla mancata ottemperanza alla richiesta (assoluta), non al mero superamento del termine; inoltre è consentita la sostituzione con dichiarazione sostitutiva ex art. 94, comma 1. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.P.R. 30 giugno 2002, n. 115 (T.U. spese di giustizia), art. 79, comma 3

    Prevede l'obbligo, a pena di inammissibilità, di produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto indicato nell'istanza di ammissione al patrocinio; il giudice può richiedere documenti aggiornati anche se relativi a periodi non direttamente computabili ai fini reddituali, se necessari per verificare la veridicità delle dichiarazioni.

  • D.P.R. 30 giugno 2002, n. 115 (T.U. spese di giustizia), art. 94, comma 1

    Consente, in caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta ex art. 79, comma 3, di sostituirla con dichiarazione sostitutiva di certificazione, a pena d'inammissibilità dell'istanza; è uno strumento che evita la sanzione quando la documentazione non è materialmente producibile.

  • D.P.R. 30 giugno 2002, n. 115 (T.U. spese di giustizia), art. 99, comma 4

    Limita il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sul ricorso contro provvedimenti di rigetto o inammissibilità dell'istanza al vizio di diritto (violazione di legge o difetto assoluto di motivazione), escludendo il sindacato libero di questioni di merito o fatti nuove non dedotti in precedenza.

  • D.P.R. 30 giugno 2002, n. 115 (T.U. spese di giustizia), art. 112

    Prevede la possibilità di revoca dell'ammissione al beneficio se successivamente emerge che le condizioni non sussistono; citato in relazione al fatto che l'annualità di riferimento per l'ammissibilità può essere valutata anche successivamente nel merito.

Massime di principio

  • La richiesta ex art. 79, comma 3, T.U. va ottemperata: la parte non può liberarsi della produzione documentale limitandosi ad eccepirne l'irrilevanza rispetto a un determinato anno fiscale, perché il giudice può ritenere necessari documenti aggiornati per verificare la veridicità complessiva delle dichiarazioni.
  • Se non è possibile produrre i documenti richiesti, va utilizzata la dichiarazione sostitutiva ex art. 94, comma 1, per evitare la sanzione di inammissibilità.
  • Il termine fissato dal giudice per la produzione serve ad evitare lo stallo processuale e non è perentorio: l'ottemperanza può intervenire anche dopo il termine e, se avvenuta prima della decisione, può evitare l'inammissibilità; la sanzione scatta solo per la reale inottemperanza, non per il mero ritardo formale.
  • In cassazione contro ordinanze ex art. 99 T.U. sono sindacabili solo vizi di diritto (violatione di legge, difetto assoluto di motivazione): questioni di fatto, nuove prove o contestazioni sull'opportunità/necessità di determinati documenti sono inammissibili se sollevate per la prima volta in sede di legittimità.
  • Quando si riceve una richiesta ex art. 79, comma 3, è consigliabile produrre la documentazione richiesta (o la dichiarazione sostitutiva) e, se necessario, depositare una nota esplicativa e i documenti effettivi anziché limitarsi a osservazioni formali sull'annualità o sulla pertinenza.
  • Se si ritiene la richiesta indeterminata, occorre chiederne chiarimenti motivati al giudice nel corso del procedimento e conservare traccia dei tentativi di ottemperanza per evitare la sanzione di inammissibilità.

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