Sentenza del 07/08/2019 n. 21071 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Campania che aveva accolto l'appello della società contro l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2009. Con il primo motivo ha sostenuto che la rendita catastale derivante da procedura DOCFA potesse essere utilizzata ai fini impositivi anche prima della sua formale notificazione, trattandosi di un immobile già ultimato e di una situazione di fatto preesistente. Con il secondo motivo ha contestato la valutazione della CTR circa la conoscenza anticipata della rendita da parte della contribuente, desunta da precedenti giudizi e da precedenti avvisi di accertamento ICI.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto entrambi i motivi, ritenendoli infondati. Ha stabilito che, ai sensi dell'art. 74, comma 1, della legge n. 342 del 2000, gli atti attributivi o modificativi della rendita catastale sono giuridicamente inefficaci fino alla loro rituale notificazione da parte dell'Ufficio del territorio al titolare della partita catastale. La semplice comunicazione, la conoscenza di fatto della rendita o la sua indicazione in precedenti atti di accertamento non sostituiscono tale notificazione autonoma. Poiché nel caso concreto la rendita non era stata notificata, il Comune non poteva utilizzarla per il recupero della maggiore ICI. Il ricorso è stato quindi respinto; non sono state liquidate spese poiché la resistente non si è costituita. Il Comune è stato inoltre condannato al pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1
A decorrere dal 1 gennaio 2000 gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'Ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita.
La rendita catastale attribuita o modificata non può produrre effetti giuridici e fiscali prima della sua rituale notificazione individuale al contribuente. La conoscenza della rendita acquisita attraverso altri atti o comunicazioni non equivale alla notificazione richiesta dalla legge.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 2, comma 3, e 21
Dall'avvenuta notificazione decorre il termine per proporre il ricorso.
La notificazione della rendita non determina soltanto la sua efficacia, ma fa decorrere anche il termine per impugnarla davanti al giudice tributario, garantendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11
La facoltà del Comune di richiedere dati, notizie e documenti ai fini dell'accertamento ICI non consente di derogare all'obbligo di preventiva notificazione della rendita catastale previsto dall'art. 74 della legge n. 342 del 2000.
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 161 e 171
Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o doveva essere effettuato.
La notificazione della rendita assume rilievo anche per il rispetto dei termini decadenziali dell'ente impositore e per la decorrenza del termine entro il quale il contribuente può contestare il nuovo classamento.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13
In caso di rigetto del ricorso per cassazione, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso principale, quando ne ricorrono i presupposti.
Massime di principio
- Una rendita catastale nuova o modificata può essere utilizzata per fini impositivi solo dopo la sua rituale notificazione al contribuente da parte dell'Ufficio competente.
- La conoscenza di fatto della rendita, derivante da precedenti avvisi di accertamento, procedimenti giudiziari, comunicazioni o altri documenti, non sostituisce la notificazione formale e autonoma.
- Il Comune non può superare l'obbligo di notificazione richiamando i propri poteri istruttori o sostenendo che la rendita rifletta una situazione catastale preesistente e già consolidata.
- Prima di emettere un accertamento fondato su una rendita modificata, occorre verificare la data e la regolarità della notificazione della rendita, perché da essa dipendono sia la sua efficacia sia i termini per la tutela del contribuente.
- In assenza di notificazione della rendita, l'avviso di accertamento che determini il tributo sulla base della nuova rendita è esposto all'annullamento, anche se il contribuente ne aveva avuto una conoscenza informale o indiretta.
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