Cassazione Penale, Ordinanza n. 06038/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona condannata in primo grado per furto aggravato in concorso ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione del Tribunale, aveva soltanto ridotto la pena e confermato la responsabilità penale per il reato contestato. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge in ordine alla dichiarazione di responsabilità penale, ma la censura non specificava gli elementi fattuali o giuridici posti a fondamento dell'impugnazione e non si confrontava in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico e indeterminato, privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. A fronte di una motivazione ritenuta logicamente corretta, il ricorso non indicava i rilievi concreti necessari per consentire il controllo di legittimità. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato, in relazione al furto aggravato contestato
art. 624 c.p.
richiamato come norma incriminatrice del furto
art. 625 n. 4 c.p.
richiamato per l'aggravante del furto contestato
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
richiamato per affermare che il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e non generici, pena l'inammissibilità
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è generico o indeterminato e non consente di individuare con precisione i punti della decisione censurati.
- La critica alla sentenza impugnata deve confrontarsi con la motivazione concretamente resa dal giudice di merito, indicando gli elementi di fatto e di diritto che sorreggono la censura.
- La violazione dell'obbligo di specificità dei motivi, richiesto dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorso è inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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