Cassazione Civile, Ordinanza n. 19829/2021 del 12/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il circolo e il suo legale rappresentante hanno impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato il rigetto dell’istanza di annullamento di un avviso di accertamento. L’atto impositivo derivava dal disconoscimento, da parte dell’Ufficio, della qualifica di ente non commerciale del contribuente, con conseguente rettifica della dichiarazione, recupero di imposte asseritamente non versate e irrogazione di sanzioni. Con l’unico motivo di ricorso è stato dedotto omesso esame di fatti decisivi e controversi, sostenendo che la CTR non avrebbe considerato: a) un prestito ricevuto dal presidente del circolo; b) il pagamento solo parziale del corrispettivo pattuito per l’acquisto di un ramo d’azienda. Secondo i ricorrenti, tali somme erano state erroneamente trattate come ricavi non dichiarati. La Corte ha rilevato che la CTR aveva invece esaminato i fatti allegati, escludendo l’effettività del finanziamento e ritenendo che il debito restitutorio risultante dalla scrittura privata non avesse data certa, oltre a reputare che il procedimento monitorio fosse stato promosso con finalità meramente difensive rispetto all’accertamento fiscale; quanto al prezzo della cessione d’azienda, la CTR aveva ritenuto che fosse stato integralmente pagato con denaro proveniente da corrispettivi non contabilizzati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura ex art. 360 c.p.c., n. 5, perché la sentenza impugnata non aveva omesso l’esame dei fatti decisivi allegati, ma li aveva esaminati e valutati negativamente, aderendo alla ricostruzione del giudice di primo grado. Conseguentemente, il ricorso non è stato accolto. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione tempestiva dell’Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., n. 5
Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non sussiste quando il giudice di merito abbia preso in considerazione i fatti allegati dalla parte e li abbia valutati, ancorché in senso contrario alle sue tesi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L’ulteriore importo dovuto è pari a quello previsto per il ricorso.
Massime di principio
- Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è configurabile quando la sentenza impugnata abbia effettivamente scrutinato i fatti storici dedotti dalla parte, anche se ne abbia tratto conclusioni sfavorevoli.
- La censura in cassazione non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del merito delle prove o della credibilità delle allegazioni già esaminate dai giudici di merito.
- Quando l’accertamento fiscale si fonda sulla contestazione della natura non commerciale del soggetto, la prova dell’effettività di finanziamenti, debiti restitutori o pagamenti dedotti a spiegazione dei flussi finanziari resta decisiva e deve risultare da elementi documentalmente affidabili.
- La mancanza di data certa della documentazione privata e la strumentalità del procedimento monitorio possono legittimare il giudice di merito a escludere l’effettività del rapporto obbligatorio allegato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19739/2021 del 12/07/2021
- ordinanza_civile · 12 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19740/2021 del 12/07/2021
- ordinanza_civile · 12 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19742/2021 del 12/07/2021
- ordinanza_civile · 12 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19743/2021 del 12/07/2021
- ordinanza_civile · 12 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19744/2021 del 12/07/2021
- ordinanza_civile · 12 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19745/2021 del 12/07/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →