Cassazione Civile, Sentenza n. 1139/2023 del 16/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La società ricorrente impugnava la conferma, da parte della C.T.R. Sicilia, della cartella di pagamento relativa all'anno d'imposta 2006 per €5.553,37. Il gravame principale verteva sulla presunta inesistenza o irregolarità della notifica della cartella (mancata produzione o carenza probatoria di relata e raccomandata A.R., vizi formali degli estratti di ruolo e delle attestazioni), nonché sull'esistenza di una sentenza di annullamento dell'avviso di accertamento che avrebbe fatto venir meno il credito dell'agente della riscossione. In cassazione sono stati originariamente proposti undici motivi, ma la ricorrente ha rinunciato ai primi dieci, mantenendo il solo undicesimo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato l'undicesimo motivo perché la ricorrente non ha fornito la prova del passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento relativa all'avviso di accertamento da cui originava il credito dell'agente della riscossione: mancava l'attestazione di cancelleria prevista dall'art. 124 disp. att. c.p.c. che certifichi l'inesistenza di impugnazioni nei termini. Perciò la doglianza sulla mancata valutazione di documentazione prodotta in appello non poteva essere accolta. Condanna alle spese a favore dell'Agenzia delle Entrate e di Riscossione Sicilia, con importi liquidati e oneri accessori come indicato in sentenza; ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato secondo l'art.13 d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 124 disp. att. cod. proc. civ.
prescrizione dell'attestazione di cancelleria a prova del passaggio in giudicato
La Corte ha richiamato che, per provare il passaggio in giudicato di una sentenza, è necessaria l'attestazione del cancelliere sulla mancata proposizione di appello o ricorso per cassazione; la mancanza di tale certificazione impedisce di ritenere provato il carattere definitivo della sentenza impugnata
art. 2697 cod. civ.
Principio dell'onere della prova: il ricorrente allegava l'inesistenza della notificazione e la carenza probatoria della documentazione prodotta dall'agente della riscossione; tuttavia la Corte ha ritenuto che non fosse stata fornita prova decisiva a sostegno dell'eccezione o della controprova richiesta
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.
Norme che individuano i motivi di cassazione per omessa o contraddittoria motivazione e per violazione di norme di diritto; la ricorrente aveva dedotto tali vizi ma poi ha rinunciato alla maggior parte dei motivi e il residuo è stato giudicato infondato
art. 18 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Richieste formali per la validità dei documenti amministrativi; la ricorrente contestava che estratti di ruolo e relata non rispettassero tali prescrizioni ma la Corte ha ritenuto che non fosse stata fornita evidenza sufficiente del vizio o che la questione non fosse decisiva data la mancata prova del passaggio in giudicato
art. 26, comma 5, d.P.R. n. 602/1973
Norme sulla notificazione delle cartelle di pagamento e sui documenti attestanti la notifica; la ricorrente contestava la validità dell'estratto di ruolo e della relata, ma la valutazione della Corte è stata influenzata dalla mancanza di prova definitiva sull'effetto dell'eventuale precedente sentenza favorevole
art. 140 cod. proc. civ.
Regole sulle formalità della notificazione a mezzo posta; la ricorrente aveva dedotto violazioni di tali formalità, ma tali censure non sono state esaminate nel merito dopo la rinuncia ad altri motivi e per l'assenza della prova del passaggio in giudicato
art. 23, comma 2 e art. 54 d.lgs. n. 546/1992
Riferimenti alle modalità di costituzione in giudizio e deposito degli atti nel contenzioso tributario; la ricorrente lamentava irregolarità nella costituzione dell'Agenzia, ma la questione non ha trovato rilievo decisivo nella decisione finale
art. 15 d.P.R. n. 602/1973 e art. 68 d.lgs. n. 546/1992
Norme richiamate in tema di riscossione e procedure tributarie; citate a sostegno di questioni processuali e sostanziali relative alla pretesa fiscale e alla legittimazione degli atti dell'agente della riscossione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma sui criteri per il contributo unificato e eventuale ulteriore versamento nei giudizi tributari; la Corte ha dato atto che sussistono i presupposti per l'addebito complementare previsto dalla norma
art. 395 cod. proc. civ.
Norma sui rimedi di revocazione; richiamata nel contesto della attestazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c. che deve indicare l'assenza di istanze di revocazione per i motivi previsti
Massime di principio
- Per contestare con successo un atto di riscossione sulla base dell'esistenza di una precedente sentenza favorevole è necessario provare il passaggio in giudicato di quella sentenza, normalmente tramite l'attestazione di cancelleria prevista dall'art. 124 disp. att. c.p.c.; senza tale prova il vizio perde efficacia.
- L'onere della prova grava su chi allega l'inesistenza o l'irregolarità della notifica: la mera deduzione di vizi formali senza produzione probatoria adeguata difficilmente è decisiva.
- Documenti amministrativi come estratti di ruolo e relazioni di notifica devono rispettare le formalità previste (es. DPR 445/2000); tuttavia la loro invalida presunta richiede specifica e provata contestazione per inficiare l'efficacia dell'atto.
- In sede di cassazione la rinuncia a motivi di ricorso limita l'oggetto del giudizio: i motivi non mantenuti non saranno più esaminati e ciò può compromettere la domanda del ricorrente.
- Le questioni di forma relative alla costituzione in giudizio dell'amministrazione tributaria devono essere tempestivamente e specificamente dedotte e provate; altrimenti la corte può considerarle non decisive.
- Anche quando si denunciano violazioni procedurali nella notificazione, i giudici valutano complessivamente il materiale probatorio: l'assenza di un elemento probatorio chiave (es. certificazione di non impugnazione) può determinare il rigetto del ricorso.
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