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Sentenza

Sentenza del 28/07/2017 n. 18818 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

C.B. ha impugnato l'accertamento relativo al 2005, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva ricostruito il reddito d'impresa, il volume d'affari ai fini IVA e la base imponibile IRAP sulla base delle movimentazioni bancarie. Il contribuente sosteneva che i versamenti e i prelevamenti fossero collegati all'incasso di assegni per conto di terzi e alla successiva restituzione delle somme, trattenendo soltanto un compenso, e contestava inoltre vizi dell'appello dell'Agenzia, carenze motivazionali, duplicazioni di operazioni e il mancato riconoscimento dei costi. L'Agenzia proponeva ricorso incidentale contro la detrazione di alcune somme considerate dalla CTR come costi o restituzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso principale di C.B., ritenendo infondate o inammissibili le censure relative all'ammissibilità e alla motivazione dell'appello, alla valutazione delle movimentazioni bancarie, alla presunzione fiscale e ai costi. In particolare, ha ribadito che, per superare la presunzione derivante dai prelevamenti bancari, non basta indicare il beneficiario, ma occorre dimostrare l'effettiva consegna delle somme e le relative modalità. Ha invece dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale dell'Agenzia e accolto il secondo, rilevando una motivazione contraddittoria della CTR sulla detrazione di alcune somme: la sentenza aveva ritenuto anomala la condotta del portatore degli assegni, ma allo stesso tempo aveva considerato sufficientemente credibile una sua dichiarazione scritta sulla restituzione del denaro. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio a una diversa composizione della CTR, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    Impone al giudice di pronunciarsi entro i limiti delle domande e delle eccezioni proposte. Nel caso concreto non è stata ravvisata una violazione, poiché la CTR aveva esaminato l'oggetto dell'appello dell'Agenzia.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2

    Richiede una motivazione adeguata della sentenza tributaria. La Corte ha ritenuto sufficientemente chiara la motivazione della CTR sulle questioni relative all'oggetto e ai motivi dell'appello.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1

    L'appello tributario deve indicare l'oggetto e i motivi specifici dell'impugnazione. L'appello dell'Agenzia è stato ritenuto ammissibile perché individuava la richiesta di riforma della sentenza e le ragioni della pretesa.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56

    Rileva ai fini delle domande ed eccezioni non riproposte in appello. La censura del contribuente è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo riportato integralmente i motivi dell'appello.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, n. 2

    Consente all'Amministrazione finanziaria di presumere maggiori ricavi o compensi dalle movimentazioni bancarie non giustificate. Per superare la presunzione il contribuente deve fornire una prova concreta e documentata della natura non reddituale delle operazioni, compresa l'effettiva destinazione delle somme prelevate.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Consente di denunciare in cassazione l'omesso esame di un fatto decisivo o, secondo la formulazione applicabile, un vizio motivazionale grave. Non permette però di ottenere un nuovo esame del merito o una diversa valutazione delle prove.

  • Art. 113 c.p.c.

    Richiamato in relazione ai principi applicabili alla decisione secondo diritto e al sistema delle presunzioni bancarie; la relativa censura del contribuente è stata ritenuta priva di pregio.

  • Art. 53 Cost.

    Esprime il principio di capacità contributiva. Nel caso concreto non è stata ravvisata una violazione, poiché la CTR aveva esaminato anche la questione dei costi, detraendone una parte.

Massime di principio

  • Le movimentazioni bancarie del contribuente possono fondare una presunzione di maggiori ricavi o compensi; spetta al contribuente dimostrare con documenti, contratti, tracciabilità dei pagamenti e riscontri contabili che le somme non costituiscono reddito.
  • Per giustificare prelevamenti effettuati per conto di terzi non è sufficiente indicare il beneficiario: occorre provare che il denaro sia stato effettivamente consegnato, specificando tempi, modalità e collegamento con il rapporto sottostante.
  • Dichiarazioni scritte o mere spiegazioni verbali di terzi possono non essere sufficienti se non sono coerenti con le modalità dell'operazione e con la documentazione bancaria e contabile.
  • Il giudice di merito deve fornire una motivazione logicamente coerente: non può qualificare un'operazione come anomala e, senza spiegazione adeguata, utilizzare la stessa circostanza come prova della restituzione delle somme.
  • La Corte di cassazione non rivaluta normalmente i fatti e le prove, ma interviene quando la motivazione è radicalmente contraddittoria, illogica o non consente di comprendere il percorso decisionale.
  • I motivi di ricorso per cassazione devono essere autosufficienti: chi denuncia duplicazioni, mancata contestazione o domande non riproposte deve trascrivere o indicare con precisione gli atti e i documenti rilevanti.
  • In presenza di assegni circolari regolarmente emessi, la loro natura e il successivo incasso devono essere ricostruiti con elementi oggettivi; la semplice dichiarazione del portatore può essere insufficiente o contraddittoria se non spiega perché gli assegni non siano stati incassati direttamente.

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