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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14048/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce dal rilascio, da parte del Comune, di una concessione edilizia per la ristrutturazione e sopraelevazione di un fabbricato dismesso, poi annullata in autotutela dopo che l’Amministrazione aveva rilevato l’erroneità dell’assentimento rispetto agli indici urbanistici applicabili. La società destinataria del titolo, dopo avere sostenuto costi tecnici, versato oneri concessori, avviato lavori preliminari e stipulato preliminari di vendita, ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Il Tribunale ha accolto in parte la domanda, e la Corte d’appello ha confermato. In Cassazione il Comune ha denunciato, tra l’altro, omessa cessazione della materia del contendere per il pagamento degli oneri, motivazione apparente, omesso esame di fatti decisivi, violazione delle norme su buona fede, responsabilità aquiliana e risarcimento; ha sostenuto che la società non potesse invocare un affidamento incolpevole perché era stata avvisata dell’avvio del procedimento di autotutela e aveva proseguito i lavori assumendosi il rischio dell’annullamento, con conseguente insussistenza del danno o comunque riduzione/eliminazione delle voci riconosciute. Il dirigente comunale ha dedotto inoltre il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei conti, l’erronea valutazione del presunto affidamento e l’omessa pronuncia su vari capi; il tecnico comunale ha riproposto la prescrizione e ha contestato la sussistenza dei presupposti della responsabilità. Un controinteressato ha proposto ricorso incidentale sulle spese di lite, ritenute liquidate sotto i minimi tariffari.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il quinto motivo del ricorso del Comune, il quinto motivo del ricorso del dirigente comunale e il terzo motivo del ricorso del tecnico comunale, tutti centrati sull’insussistenza dell’affidamento incolpevole dopo la comunicazione del 28.12.2001 che rendeva nota la possibile autotutela e sul conseguente errore di sussunzione della Corte territoriale. Ha ritenuto che, una volta informata dell’avvio del procedimento di annullamento della concessione, la società non potesse più confidare in modo incolpevole nella stabilità del titolo per i lavori eseguiti dopo tale data, dovendosi riesaminare in rinvio l’incidenza temporale dei lavori eventualmente eseguiti prima del 28.12.2001. Sono stati dichiarati inammissibili o rigettati gli altri motivi dei tre ricorsi principali/incidentali. Quanto al ricorso incidentale del controinteressato sulle spese, la Corte lo ha accolto, ha cassato la sentenza sul punto e ha deciso nel merito, rideterminando in aumento le spese di primo grado, appello e cassazione dovute dalla società a favore del controinteressato. Il resto della sentenza d’appello è stato cassato con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, per i rapporti tra Comune, dirigente e tecnico comunale da un lato e società dall’altro, nonché per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità in tali rapporti.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Sono stati utilizzati i diversi vizi di legittimità per censurare giurisdizione, violazioni di legge, nullità della sentenza, omesso esame e omessa pronuncia.

  • art. 132 c.p.c.

    È richiamato per il vizio di motivazione apparente, che sussiste solo se la sentenza non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico decisorio.

  • art. 111 Cost.

    È invocato in tema di motivazione apparente e di minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nelle doglianze su omesso esame e valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nelle doglianze sulla valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 37 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla giurisdizione.

  • art. 2043 c.c.

    È la norma generale della responsabilità aquiliana richiamata per il risarcimento del danno asseritamente causato dall’atto illegittimo e dal comportamento dell’Amministrazione.

  • art. 1227 c.c.

    Richiamato per sostenere il concorso colposo del danneggiato e l’esclusione/riduzione del risarcimento.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato come criterio di liquidazione del danno aquiliano.

  • art. 2947 c.c.

    Richiamato in tema di prescrizione quinquennale dell’azione risarcitoria.

  • art. 7 l. 241/1990

    Richiamato insieme alle norme sul procedimento amministrativo e sull’avvio del procedimento di autotutela.

  • art. 8 l. 241/1990

    Richiamato per sostenere che l’avviso di avvio del procedimento fosse sufficientemente chiaro.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Richiamato sul potere di autotutela e sui termini per l’annullamento d’ufficio del provvedimento amministrativo.

  • art. 28 Cost.

    Richiamato, per il tramite della giurisprudenza, a sostegno della responsabilità diretta e concorrente del funzionario o dipendente pubblico verso il danneggiato.

  • art. 334 c.p.c.

    Richiamato implicitamente nella disciplina dell’impugnazione incidentale tardiva.

  • art. 343 c.p.c.

    Richiamato implicitamente nella disciplina dell’impugnazione incidentale tardiva.

  • art. 371 c.p.c.

    Richiamato implicitamente nella disciplina dell’impugnazione incidentale tardiva.

  • art. 384 c.p.c.

    comma 1; comma 2, ultima parte

    Richiamato per il rinvio in diversa composizione e per la decisione nel merito delle spese quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.

  • d.m. n. 55/2014

    Applicato per la liquidazione delle spese processuali, con affermazione che il giudice può liquidare entro i minimi e massimi tabellari ma deve motivare lo scostamento ulteriore dai valori di tariffa.

  • d.m. n. 37/2018

    Richiamato solo per delimitare temporalmente il regime tariffario applicabile.

Massime di principio

  • In tema di responsabilità della pubblica amministrazione per illegittimo rilascio e successivo annullamento di un titolo edilizio, l’affidamento incolpevole del privato non è configurabile quando il privato sia stato formalmente reso edotto dell’avvio del procedimento di autotutela o del concreto rischio di annullamento del titolo, poiché da quel momento i successivi investimenti e lavori sono compiuti a rischio dell’interessato.
  • La comunicazione di avvio del procedimento di annullamento d’ufficio, se chiara nel rappresentare la possibile caducazione del titolo, esclude la buona fede del destinatario con riferimento alle attività intraprese dopo tale conoscenza; resta invece da verificare, in sede di rinvio, se e in quale misura possano essere risarcite eventuali attività anteriori alla comunicazione.
  • La cessazione della materia del contendere richiede un sopravvenuto fatto che elimini integralmente il contrasto tra le parti e soddisfi in modo pieno e irretrattabile la pretesa azionata; il mero pagamento di una somma o l’adempimento spontaneo di una parte della sentenza non bastano, se permane il contenzioso sulla residua utilità della decisione e sulle spese.
  • La responsabilità del funzionario o dipendente pubblico verso il danneggiato è autonoma e concorrente rispetto all’eventuale responsabilità erariale verso l’amministrazione; la prima è devoluta al giudice ordinario, mentre la seconda appartiene alla giurisdizione contabile.
  • Il giudicato penale di non doversi procedere per prescrizione non ha efficacia vincolante nel giudizio civile risarcitorio nei confronti di soggetti che non abbiano partecipato a quel processo; il giudice civile deve autonomamente rivalutare i fatti, potendo semmai utilizzare gli elementi probatori acquisiti in sede penale.
  • Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza non renda percepibile il percorso argomentativo seguito; non sussiste se la decisione espliciti, anche sinteticamente, i dati fattuali e le ragioni giuridiche della soluzione adottata.
  • In tema di liquidazione delle spese processuali secondo il d.m. n. 55/2014, il giudice può discostarsi dai valori tabellari, ma deve rispettare i minimi e i massimi della tariffa e motivare adeguatamente ogni ulteriore scostamento; la liquidazione sotto il minimo è illegittima.
  • Ai fini della liquidazione delle spese, il valore della causa va individuato secondo il criterio del disputatum nel giudizio di primo grado e dell’oggetto dell’impugnazione nel giudizio di appello, con conseguente corretto inquadramento dello scaglione tariffario applicabile.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioniProve
RamiResponsabilità civileProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezzaGiudicatoPrescrizioneLitisconsorzio necessario

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