Sentenza n. 4893/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'ottemperanza della Sentenza n. 1551/2024 pubblicata il 28.02.2024 emessa dal Tribunale di Napoli Sez. Lavoro nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, notificata il 11.03.2024 in copia conforme, avente ad oggetto il riconoscimento della carta docente e passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto al ricorrente il beneficio della carta docente per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza n. 1551/2024 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero l'11 marzo 2024. La pronuncia aveva condannato l'Amministrazione a mettere a disposizione del ricorrente, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, l'importo di 500 euro per ciascuna delle annualità 2018/2019 e 2019/2020, oltre interessi. Il ricorrente ha dedotto la persistente inerzia ministeriale, nonostante la notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna dell'Amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito solo formalmente.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza del giudice ordinario, ormai passata in giudicato, avesse immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, obbligata a far conseguire concretamente al ricorrente l'utilità riconosciuta dal giudicato. Verificata la regolare notificazione della sentenza, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l'assenza di esecuzione da parte del Ministero, ha ordinato a quest'ultimo di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Ha nominato fin d'ora, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Direttore della competente Direzione Generale del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricandolo di provvedere nei successivi sessanta giorni su istanza del ricorrente. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora, determinandola negli interessi legali sull'importo complessivamente risultante dal giudicato, decorrenti dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all'adempimento spontaneo, ancorché tardivo, oppure all'esecuzione commissariale. Ha precisato che l'insediamento del commissario non priva l'Amministrazione del potere di provvedere. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 600 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata parametrata agli interessi legali sull'importo dovuto.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
termine dilatorio di 120 giorni
Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche consente, unitamente agli ulteriori presupposti, la proposizione dell'azione di ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
Attribuisce al giudice dell'ottemperanza il potere di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, anche preventivamente, un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
art. 113 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo anche rispetto a giudicati formatisi davanti al giudice ordinario, nei limiti della giurisdizione amministrativa di esecuzione.
Massime di principio
- Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che condanni una pubblica amministrazione a riconoscere e attribuire una specifica utilità ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'amministrazione, la quale deve adottare gli atti necessari a far conseguire concretamente al destinatario il bene della vita riconosciuto dal giudicato.
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il giudicato sia stato regolarmente notificato, sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche e risulti l'inerzia dell'amministrazione obbligata.
- Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato e nominare fin d'ora un commissario ad acta, destinato a insediarsi su istanza dell'interessato in caso di persistente inadempimento.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura corrispondente agli interessi legali sull'importo dovuto, con decorrenza dal termine assegnato dal giudice per l'adempimento e fino all'esecuzione spontanea o commissariale.
- La nomina o l'insediamento del commissario ad acta non priva l'amministrazione del potere di eseguire spontaneamente il giudicato fino all'effettivo adempimento.
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