Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 14/03/2018 n. 1147 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Difetto di notifica cartella esattoriale alle persone giuridiche - Notifica all'amministratore - Domicilio diverso del destinatario.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha dedotto il difetto di notifica della cartella esattoriale alla persona giuridica, sostenendo che la notificazione fosse stata effettuata presso un domicilio diverso da quello della società o comunque senza il previo e corretto tentativo di notifica presso la sede legale. La questione riguardava in particolare la necessità di notificare l'atto all'amministratore unico quando la società risulti irreperibile presso la sede legale, nonché la presenza nell'atto degli elementi minimi necessari per identificare il rappresentante legale destinatario della notifica.

La decisione

La notifica è stata ritenuta valida. In caso di irreperibilità della società presso la sede legale e di impossibilità di procedere alla notificazione secondo le modalità ordinarie, l'art. 145, comma 3, c.p.c. consente la notifica al rappresentante legale della persona giuridica. Tale modalità è legittima a condizione che l'atto contenga gli elementi identificativi minimi del rappresentante legale e del rapporto con la società. Pertanto, la contestazione del difetto di notifica non è stata accolta.

Norme richiamate

  • Art. 145, comma 3, codice di procedura civile

    Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona giuridica può essere eseguita anche alla persona fisica che rappresenta l'ente.

    La disposizione consente di notificare l'atto al rappresentante legale della società quando la notifica presso la sede legale non sia possibile, ad esempio per irreperibilità della società, purché l'atto contenga elementi sufficienti a identificare il rappresentante e il suo collegamento con la persona giuridica.

Massime di principio

  • Per notificare validamente un atto a una società occorre normalmente tentare la notifica presso la sede legale risultante dai registri o dagli atti ufficiali.
  • Se la società è irreperibile presso la sede legale e la notifica ordinaria non può essere eseguita, la notifica può essere effettuata al rappresentante legale, quale l'amministratore unico, ai sensi dell'art. 145, comma 3, c.p.c.
  • La notifica al rappresentante legale non è automaticamente valida: l'atto deve contenere elementi minimi che consentano di identificare il destinatario e il suo ruolo di rappresentante della società.
  • La sola circostanza che il domicilio dell'amministratore sia diverso dalla sede legale non determina necessariamente l'invalidità della notifica, se sono rispettate le condizioni previste dall'art. 145, comma 3, c.p.c.
  • In caso di contestazione, è fondamentale verificare la documentazione della notifica, le risultanze sulla sede legale, l'effettiva irreperibilità della società e i dati identificativi riportati nell'atto notificato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.