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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36471/2025 del 10/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non viene riformata la condanna già pronunciata nei precedenti gradi di merito per il reato di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva confermato la condanna per il reato contestato in materia di armi. Deduce che il giudice di primo grado avrebbe commesso una violazione processuale esaminando, in camera di consiglio, le forbici oggetto dell'imputazione senza contraddittorio con la difesa; da ciò farebbe derivare anche un vizio di motivazione della decisione sul punto. La Corte di cassazione considera tali censure manifestamente infondate, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'esame diretto del corpo di reato non è un incombente istruttorio assimilabile alla ricognizione di cose ex art. 215 c.p.p. e può essere svolto autonomamente dal giudice anche in camera di consiglio, senza contraddittorio, quando il giudice lo ritenga necessario o opportuno in relazione al caso concreto.

Norme richiamate

  • art. 4 l. 18 aprile 1975, n. 110

    Norma incriminatrice oggetto della condanna confermata nei gradi di merito; dalla sentenza emerge solo che il ricorrente era stato condannato per tale fattispecie in materia di armi.

  • art. 215 c.p.p.

    Richiamato solo per distinguerlo dall'esame diretto del corpo di reato: la Corte afferma che quest'ultimo non costituisce una ricognizione di cose ai sensi della norma.

Massime di principio

  • L'esame diretto del corpo di reato non integra un atto istruttorio assimilabile alla ricognizione di cose ex art. 215 c.p.p.; pertanto il giudice può svolgerlo autonomamente, anche in camera di consiglio, senza necessità di contraddittorio con la difesa.
  • La decisione se esaminare direttamente il corpo del reato rientra nella discrezionalità del giudice e va valutata in relazione alle peculiarità del caso concreto, al fine di conoscere la res e apprezzarne caratteristiche, funzionamento e pertinenza rispetto al fatto contestato.
  • Quando il motivo di ricorso si fonda su una pretesa violazione processuale smentita da orientamento giurisprudenziale consolidato, la censura può essere dichiarata manifestamente infondata e determinare l'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDetenzione di armi
RamiProcesso penaleArmi
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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