Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 09/08/2016 n. 16711 - Corte di Cassazione

CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - Dichiarazioni rese da terzi a carico del contribuente in fase di accertamento - Valore probatorio - Fattispecie.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato l'accertamento relativo all'anno 2004, con il quale l'Amministrazione aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi derivanti dalla vendita di immobili, ritenendo non dichiarati alcuni corrispettivi aggiuntivi rispetto a quelli risultanti dagli atti e dalle fatture. I primi due motivi contestavano l'utilizzabilità e il valore probatorio delle dichiarazioni rese da 51 acquirenti durante la verifica fiscale, sostenendo che fossero meri indizi privi di adeguati riscontri documentali e contabili. Il terzo motivo denunciava un vizio di motivazione per omessa valutazione delle dichiarazioni e dei riscontri. Il quarto motivo riguardava la carenza di motivazione delle sanzioni, irrogate nella misura minima.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha stabilito che le dichiarazioni di terzi raccolte nella fase amministrativa, pur non costituendo prova testimoniale e avendo normalmente valore indiziario, possono concorrere con altri elementi a formare il convincimento del giudice oppure, quando siano numerose, convergenti e attendibili, integrare presunzioni gravi, precise e concordanti ai sensi dell'art. 2729 c.c. Nel caso concreto, le dichiarazioni concordanti degli acquirenti, unite ai riscontri richiamati nel processo verbale di constatazione, erano sufficienti a fondare il recupero dei corrispettivi non fatturati. È stata confermata anche la legittimità delle sanzioni, applicate nel minimo edittale, poiché la contribuente non aveva interesse a contestare la motivazione, non potendo ottenere una sanzione inferiore. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 13.300 euro, oltre accessori ed eventuali spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7

    Il divieto di prova testimoniale nel processo tributario

    Il divieto riguarda la testimonianza assunta nel processo con le garanzie del contraddittorio, ma non impedisce di utilizzare le dichiarazioni raccolte dall'Amministrazione nella fase amministrativa come elementi indiziari.

  • Codice civile, art. 2729

    Presunzioni gravi, precise e concordanti

    Le dichiarazioni di terzi possono assumere valore di prova presuntiva, anche autonomamente sufficiente a fondare l'accertamento, quando per quantità, contenuto intrinseco e riscontri risultino gravi, precise e concordanti.

  • Codice civile, art. 2697

    L'Amministrazione deve fornire elementi idonei a sostenere la pretesa tributaria; tale onere può essere assolto anche mediante un quadro presuntivo adeguatamente motivato.

  • Codice civile, art. 2727

    Il giudice può desumere un fatto ignoto da fatti noti mediante un ragionamento inferenziale, purché il percorso logico sia coerente e fondato su elementi attendibili.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)

    Accertamento dei redditi d'impresa

    Consente la rettifica dei ricavi dichiarati sulla base di presunzioni qualificate e di elementi idonei a dimostrare l'esistenza di ricavi non contabilizzati.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 2

    Rettifica della dichiarazione IVA

    Permette il recupero dell'IVA su operazioni non dichiarate o su corrispettivi occultati, anche mediante elementi presuntivi coerenti e convergenti.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 8-bis

    Poteri di acquisizione di dati e notizie

    Le informazioni acquisite da soggetti coinvolti nella formazione o nell'esecuzione di contratti immobiliari possono essere utilizzate per l'accertamento tributario.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 7

    Criteri di determinazione della sanzione

    I criteri relativi a gravità della violazione e condizioni del trasgressore servono a graduare la sanzione tra il minimo e il massimo edittale; se è già applicato il minimo, l'eventuale difetto di motivazione non produce normalmente un interesse concreto alla censura.

  • Codice di procedura civile, art. 360

    Motivi di ricorso per cassazione

    La Corte ha distinto tra violazioni di legge e vizio motivazionale, escludendo che il giudizio di legittimità possa trasformarsi in una nuova valutazione del merito e delle prove.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario le dichiarazioni di terzi raccolte durante la verifica fiscale non sono automaticamente inutilizzabili: valgono normalmente come indizi e possono essere valorizzate insieme ad altri elementi.
  • La convergenza di numerose dichiarazioni, soprattutto quando provenienti da soggetti direttamente coinvolti nelle operazioni, può trasformare un insieme di indizi in una presunzione grave, precisa e concordante idonea a sostenere l'accertamento.
  • Non è indispensabile che ogni dichiarazione sia accompagnata da una prova bancaria o contabile autonoma, se il quadro complessivo presenta coerenza, attendibilità e riscontri sufficienti.
  • La contabilità formalmente regolare non esclude, da sola, la prova presuntiva di ricavi occultati; il giudice di merito può preferire dichiarazioni convergenti di terzi rispetto alle risultanze contabili.
  • In Cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni o della rilevanza dei riscontri: occorre dimostrare una violazione giuridica o un effettivo difetto logico della motivazione.
  • La contestazione della motivazione delle sanzioni può essere priva di interesse concreto quando la sanzione sia stata applicata già nella misura minima prevista dalla legge.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.