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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26919/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Salerno che, in sede di riesame, aveva annullato l'ordinanza del GIP che aveva applicato gli arresti domiciliari a carico di De Vivo per varie imputazioni. Il Tribunale del riesame aveva ritenuto nullo il provvedimento genetico per omissione dell'interrogatorio preventivo (art. 291, comma 1‑quater, cod. proc. pen. novellato dalla L. 114/2024) e aveva disposto la liberazione. Il P.M. ha censurato l'erronea applicazione normativa e la contraddittorietà della motivazione, sostenendo che nei procedimenti complessi con reati ostativi e non ostativi non è possibile frazionare l'interrogatorio preventivo e che, quando vi siano reati ostativi probatoriamente collegati a reati non ostativi, questi ultimi devono essere attratti nella disciplina derogatoria che posticipa il contraddittorio.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per ragioni diverse da quelle prospettate dal Procuratore. Ha confermato il principio che il giudice deve valutare l'opportunità dell'interrogatorio preventivo in base alle proprie determinazioni sulla gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari (non in base alla mera domanda del P.M.). Tuttavia la Corte ha stabilito che, quando i reati non ostativi sono probatoriamente collegati ai reati ostativi con connessione qualificata (art. 12 cod. proc. pen. ovvero art. 371, comma 2, lett. b) e c)), la disciplina derogatoria prevista per i reati ostativi si estende anche ai reati non ostativi e quindi inibisce l'interrogatorio preventivo. Nel caso di specie la Cassazione ha ritenuto sussistente tale collegamento tra il capo ostativo (capo 60) e le imputazioni a carico di De Vivo, per cui ha annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Salerno. Ha inoltre chiarito che la decisione di cassazione diventerà esecutiva solo all'esito del giudizio di rinvio e, qualora il Tribunale confermi l'originaria misura cautelare, la misura sarà immediatamente esecutiva secondo l'art. 588, comma 2, cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 291 cod. proc. pen. (comma 1‑quater, L. 114/2024)

    Introduce il principio dell'interrogatorio preventivo; la Corte precisa che la valutazione circa l'obbligo o la deroga all'interrogatorio spetta al giudice in base alle proprie determinazioni sulla gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari.

  • art. 292 cod. proc. pen. (comma 3‑bis)

    Prevede la nullità a regime intermedio dell'ordinanza applicativa della misura quando manca l'interrogatorio preventivo ove richiesto; la Corte osserva che tale nullità può essere sanata da un successivo interrogatorio postumo se la questione è stata sollevata o se l'interrogatorio è stato comunque svolto.

  • art. 178 cod. proc. pen. (lett. c)

    Riferimento alla natura delle nullità (ordine generale a regime intermedio); la Corte usa il criterio per qualificare la nullità derivante dall'omesso interrogatorio.

  • art. 182 cod. proc. pen.

    Indica quando ha luogo l'interrogatorio di garanzia e la sua rilevanza come primo momento utile per dedurre la nullità; la Corte ricorda che l'eccezione deve essere proposta in sede di interrogatorio o può essere rilevata d'ufficio dal tribunale se preventivamente proposta e respinta.

  • art. 273 e 274 cod. proc. pen.

    Norme sulle misure cautelari che impongono al giudice l'onere di valutare i presupposti per l'adozione della misura, indipendentemente dai contenuti della richiesta del P.M.

  • art. 12 cod. proc. pen.

    Disciplina la connessione tra reati; la Corte stabilisce che solo una connessione qualificata ai sensi di tale articolo può giustificare l'attrazione dei reati non ostativi nella disciplina derogatoria degli ostativi.

  • art. 371, comma 2, lett. b) e c), cod. proc. pen.

    Riguarda il criterio probatorio di collegamento dei procedimenti; la Corte afferma che il collegamento probatorio può giustificare l'estensione della disciplina speciale ai reati non ostativi.

  • art. 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen.

    Riferimento al catalogo di reati (es. per collaboratori di giustizia) con implicazioni sulla deroga del contraddittorio; la Corte lo usa per individuare reati che rientrano nel perimetro ostativo e che possono attrarre altri reati.

  • art. 130 disp. att. cod. proc. pen.

    Attribuisce al P.M. la facoltà di separare posizioni in vista del rinvio a giudizio; la Corte distingue questa facoltà dalla possibilità di frazionare il procedimento cautelare nelle indagini preliminari.

  • art. 18 cod. proc. pen.

    Riguarda la separazione dei processi in fase di giudizio; la Corte sottolinea che l'istituto non è applicabile nella fase delle indagini preliminari per frazionare l'interrogatorio preventivo.

  • art. 588, comma 2, cod. proc. pen.

    Stabilisce l'esecutività del provvedimento di riesame che, dopo annullamento e rinvio, venga nuovamente confermato; la Corte ricorda che, in tal caso, la misura è immediatamente eseguibile.

  • art. 110 cod. pen. e articoli sostanziali richiamati (es. 416 c.p., 512‑bis c.p., 648‑bis c.p.)

    Riferimenti alle imputazioni (concorso di persone in reato, intestazione fittizia, riciclaggio, ecc.); la Corte valuta il rapporto probatorio tra tali fatti e il reato ostativo contestato ad altri coindagati.

Massime di principio

  • La valutazione sull'opportunità dell'interrogatorio preventivo spetta al giudice che deve basarsi sulle proprie determinazioni circa la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, non solo sulla richiesta del P.M.
  • In presenza di reati ostativi e non ostativi nello stesso procedimento non è possibile frazionare automaticamente l'interrogatorio preventivo: i reati non ostativi possono essere 'attratti' nella disciplina derogatoria se esiste una connessione qualificata (art. 12) o un collegamento probatorio significativo (art. 371, comma 2, lett. b) e c)).
  • La nullità derivante dall'omesso interrogatorio preventivo è di rilevanza intermedia e può essere sanata da un interrogatorio successivo; l'eccezione deve essere proposta in sede di interrogatorio di garanzia per essere efficace in sede di riesame, salvo rilevazione d'ufficio nelle ipotesi previste.
  • L'istituto della separazione dei procedimenti o della segmentazione delle misure cautelari non trova applicazione automatica nella fase delle indagini preliminari: la gestione cautelare deve rimanere unitaria salvo formali e qualificate misure di separazione adottate dal giudice o nell'ambito degli strumenti previsti dalla legge.
  • Quando la Cassazione annulla e rinvia, l'efficacia esecutiva della misura cautelare si realizza in concreto solo se il Tribunale del riesame, in sede di rinvio, conferma l'originaria misura; in tal caso la conferma è immediatamente esecutiva.

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