Cassazione Penale, Sentenza n. 26175/2022 del 07/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che aveva confermato la condanna per il reato di lesione personale ai danni di Falciani Andrea. Il ricorrente propone tre motivi: (1) travisamento della prova e motivazione illogica/contraddittoria in relazione alle dichiarazioni dei testimoni (Sbaragli Francesco, Radasso David, Barbieri Margherita, Falcinai Andrea, Casini Naomi, Mazzei Gennaro), sostenendo che alcuni testi non potevano avere chiara visione e che le deposizioni sono incoerenti o di parte; (2) errata esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), nonostante l'assenza di recidiva e aggravanti e la presunta lieve entità del danno; (3) vizio di motivazione e errata applicazione dell'art. 165 c.p. in relazione alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale senza una valutazione adeguata delle condizioni economiche del condannato.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto i motivi generici e aspecifici: il primo motivo non contestava puntualmente la motivazione della sentenza né indicava il contenuto delle deposizioni asseritamente travisate né come esse avrebbero inciso decisivamente; la Corte territoriale aveva ritenuto attendibile il racconto della persona offesa, riscontrato anche dalla documentazione medica e da altre deposizioni (si cita la dichiarazione della teste Casini Noemi che aveva parlato di "uno schiaffo allucinante"); il secondo motivo non censurava specificamente i punti motivazionali relativi alla gravità dell'offesa (perforazione della membrana timpanica e limitazioni funzionali) e alle circostanze del fatto; relativo alla particolare tenuità la Cassazione ricorda che non occorre analizzare tutti i criteri dell'art. 133 c.p., ma va indicato quali elementi si ritengono rilevanti; il terzo motivo è generico circa la condizione economica del ricorrente e non ha fornito elementi concreti idonei a far dubitare della capacità di soddisfare la provvisionale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata nella doglianza sul travisamento della prova; la Corte ha ritenuto che il ricorso non si confrontasse specificamente con la motivazione e con le deposizioni, risultando aspecifico.
art. 546 lett. e) cod. proc. pen.
Richiamata tra le norme processuali relative ai motivi di impugnazione; la Corte ha ritenuto carente la specificità del motivo in relazione alla valutazione delle prove.
art. 533 cod. proc. pen.
Norma sul ricorso per cassazione; il ricorso non ha rispettato i requisiti di specificità richiesti per censurare la motivazione, con conseguente inammissibilità.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte territoriale aveva motivato l'esclusione sulla base della modalità della condotta e dell'entità del danno; la Cassazione ha ritenuto la censura generica e priva di specifico confronto con quei rilievi.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena e per valutare la tenuità del fatto; la Corte ricorda che non è necessaria la disamina di tutti i criteri, ma l'indicazione degli elementi ritenuti rilevanti.
art. 165 cod. pen.
Norma sulla sospensione condizionale della pena: la Corte ha ritenuto legittima la subordinazione al pagamento della provvisionale laddove non sia documentata, con elementi concreti, l'incapacità economica del condannato.
art. 164 cod. pen.
Richiamato per il riferimento all'art. 133 c.p. nella valutazione delle condizioni personali e patrimoniali ai fini della sospensione condizionale; la Corte osserva che il giudice deve valutare le condizioni di vita solo se emergono elementi di dubbio o sono allegati dalla difesa.
art. 606 cod. proc. pen.
Conseguenza dell'inammissibilità: condanna alle spese processuali e, in caso di profili di colpa nel ricorso, al versamento alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- Per censurare la valutazione delle prove in Cassazione è necessario confrontarsi specificamente con i passaggi motivazionali impugnati: indicare il contenuto preciso delle deposizioni ritenute travisate e spiegare in che modo esse avrebbero inciso in modo determinante sulla decisione; critiche generiche alla valutazione dei testimoni sono inammissibili.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede di dimostrare che, secondo i criteri rilevanti dell'art. 133 c.p., l'offesa e le modalità del fatto siano di gravità tale da escludere la rilevanza penale: occorre indicare e documentare gli elementi fattuali ritenuti decisivi (entità del danno, circostanze, motivi, personalità dell'agente).
- Quando la sospensione condizionale della pena è subordinata al pagamento di una provvisionale, la difesa che allega l'impossibilità di farvi fronte deve fornire elementi concreti e documentali sulle condizioni economiche (redditi, stato patrimoniale, situazione familiare); la mera affermazione di mancanza di reddito non basta a far sollevare il dovere del giudice a un accertamento preventivo.
- In Cassazione il ricorrente ha l'onere di dimostrare errori di diritto o di motivazione specifici; la genericità o la ripetizione di doglianze già considerate e motivate dal giudice di merito porta all'inammissibilità del ricorso.
- La declaratoria di inammissibilità comporta non solo il rigetto del mezzo ma anche conseguenze pecuniarie (spese e possibile ammenda) se dal ricorso emergono profili di colpa.
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