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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-95/23

Judgment of the Court (Seventh Chamber) of 29 February 2024. — European Association of Non-Integrated Metal Importers & distributors (Euranimi) v European Commission. — Appeal – Dumping – Imports of stainless steel cold-rolled flat products originating in China and Taiwan – Definitive anti-dumping duties – Action for annulment – Association representing the interests of importers – Regulatory act entailing implementing measures. — Case C-95/23 P

Giurisprudenza europea62023CJ0095

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto integralmente l'appello di Euranimi contro l'ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile il ricorso di annullamento avverso un regolamento antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti siderurgici dalla Cina e da Taiwan. Ha confermato che l'associazione non era individualmente interessata e che il regolamento, per la sua applicazione, comportava misure di esecuzione doganali a livello nazionale. Ne deriva che la tutela giurisdizionale deve transitare attraverso i giudici nazionali e, se del caso, il rinvio pregiudiziale ex articolo 267 TFUE.

Inammissibilità del ricorso di annullamento di un regolamento antidumping da parte di un'associazione di importatori per difetto di interesse individuale e perché il regolamento comporta misure di esecuzione.

La questione giuridica

La Corte è stata chiamata a stabilire se un'associazione rappresentativa di importatori avesse legittimazione ad agire contro un regolamento antidumping definitivo ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, TFUE, in particolare: se fosse individualmente interessata dalla misura; se il regolamento fosse un atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione; e se l'associazione potesse agire per la tutela di propri interessi.

Principio di diritto

Un'associazione di importatori può impugnare un regolamento antidumping solo se dimostra che essa stessa, o gli operatori che rappresenta, sono direttamente e individualmente interessati; il semplice ruolo rappresentativo, la partecipazione al procedimento antidumping o l'incidenza economica delle misure non bastano. Inoltre, un regolamento antidumping definitivo comporta misure di esecuzione quando, per produrre effetti nei confronti degli importatori, richiede l'intervento delle autorità doganali nazionali per la determinazione, contabilizzazione e notifica del debito doganale; di conseguenza, non è impugnabile direttamente da soggetti non destinatari che dispongano di tutela davanti ai giudici nazionali e tramite rinvio pregiudiziale.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 277 TFUE
  • Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Regolamento (UE) 2016/1036
  • Regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articoli 5, 6, 44, 46, 48, 79, 87, 101, 102, 103, 104, 172, 188 e 194 del regolamento (UE) n. 952/2013

Inammissibilità dell'appello di un'associazione di importatori contro un regolamento antidumping definitivo

La Corte di giustizia, settima sezione, ha deciso sull'appello proposto da Euranimi contro l'ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile il ricorso di annullamento avverso il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1483, relativo ai dazi antidumping definitivi sulle importazioni di prodotti laminati piani di acciaio inossidabile a freddo originari di Cina e Taiwan. La controversia ruota attorno alla legittimazione ad agire ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, TFUE.

Fatti e procedimento principale

La Commissione aveva adottato nel 2015 misure antidumping definitive e, a seguito di un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, aveva confermato i dazi con il regolamento impugnato. Euranimi, associazione di operatori del settore metallico e rappresentante degli interessi di importatori e distributori europei, aveva partecipato al procedimento amministrativo e poi proposto ricorso dinanzi al Tribunale. Quest'ultimo aveva dichiarato il ricorso irricevibile per mancanza di interesse individuale, per la presenza di misure di esecuzione e per l'assenza di un autonomo interesse proprio dell'associazione.

Quadro normativo richiamato

La Corte richiama in particolare:

  • l'articolo 263 TFUE, quarto comma, sulla ricevibilità dei ricorsi di annullamento dei soggetti non destinatari dell'atto;
  • l'articolo 267 TFUE, in tema di rinvio pregiudiziale;
  • gli articoli 5, 44, 46, 48, 79, 87, 101, 102, 103, 104, 172, 188 e 194 del regolamento (UE) n. 952/2013, codice doganale dell'Unione;
  • il regolamento (UE) 2016/1036 e, in particolare, l'articolo 11, paragrafo 2, sul riesame in previsione della scadenza.

Primo motivo: assenza di interesse individuale

La Corte ricorda il principio consolidato secondo cui un'associazione che tutela gli interessi collettivi di imprese può agire solo se dimostra un proprio interesse oppure se gli operatori rappresentati avrebbero essi stessi legittimazione a ricorrere. Quanto ai regolamenti antidumping, la loro natura generale non esclude che taluni operatori siano individualmente interessati, ma ciò richiede circostanze peculiari, come l'utilizzo di dati relativi alla loro attività per accertare il dumping o la calcolabilità del dazio.

Nel caso di specie, la Corte conferma l'analisi del Tribunale: Euranimi non aveva dimostrato che i suoi membri rientrassero in una delle categorie di operatori normalmente riconosciute come individualmente interessate; la partecipazione al procedimento amministrativo non basta di per sé; le asserite dipendenze di approvvigionamento, i contratti di fornitura e l'incidenza economica dei dazi non erano stati provati in modo tale da distinguere i membri dell'associazione dagli altri importatori. La Corte qualifica alcune censure come mera riproposizione degli argomenti di primo grado o come nuove allegazioni inammissibili in appello.

Secondo motivo: misure di esecuzione e codice doganale

La Corte ribadisce che, per essere impugnabile direttamente da soggetti non destinatari, un atto regolamentare non deve comportare misure di esecuzione. La nozione va interpretata in funzione dell'obiettivo di evitare che il singolo sia costretto a violare la norma per ottenere tutela giurisdizionale.

Applicando tale criterio, la Corte osserva che il codice doganale attribuisce alle autorità doganali nazionali il compito di determinare l'importo del dazio, contabilizzarlo e notificare il debito doganale. In particolare, gli articoli 101, 102 e 104 del regolamento n. 952/2013 prevedono atti delle autorità competenti; il rilascio della merce equivale, in certe ipotesi, alla notifica del debito, e questo vale anche se l'operatore presenta una dichiarazione accettata automaticamente tramite sistema elettronico. Pertanto, il regolamento antidumping definitivo impugnato comporta misure di esecuzione e non può essere impugnato direttamente sulla base dell'ultimo segmento dell'articolo 263, quarto comma, TFUE.

La Corte respinge anche le doglianze di distorsione delle prove, ritenendo che Euranimi non abbia indicato con precisione quali fatti sarebbero stati alterati né abbia dimostrato errori manifesti di valutazione.

Terzo motivo: interesse proprio dell'associazione

Quanto all'asserito interesse proprio di Euranimi, la Corte conferma che il Tribunale non aveva commesso errori di diritto nel ritenere non provato un ruolo dell'associazione assimilabile a quello di un negoziatore eccezionale in un precedente giurisprudenziale richiamato dalla ricorrente. Il semplice fatto di rappresentare gli interessi dei membri e di partecipare al procedimento antidumping non basta a configurare un interesse autonomo e qualificato.

Decisione e portata pratica

La Corte respinge integralmente l'appello e condanna Euranimi alle spese. Sul piano pratico, la pronuncia conferma che, nelle controversie antidumping, le associazioni di importatori devono verificare con estrema attenzione la propria legittimazione: in assenza di un interesse individuale qualificato o di un interesse proprio distinto da quello dei membri, la via giurisdizionale diretta davanti ai giudici dell'Unione resta preclusa. Rimane invece aperta la tutela indiretta tramite contestazione degli atti applicativi nazionali davanti ai giudici nazionali e rinvio pregiudiziale alla Corte.

Come è indicizzato

Materieantidumpinglegittimazione ad agirediritto doganalecontrolli doganaliricorso di annullamento

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