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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2919/2025 del 23/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Fravili, in qualità di detentore qualificato, aveva chiesto autorizzazione per l'accesso temporaneo alle aree esterne di un immobile sottoposto a sequestro preventivo (ordinanza 7/05/2024) per procedere all'adeguamento dell'impianto fognario già autorizzato dall'ufficio tecnico comunale. La richiesta era stata respinta dal GIP sul presupposto che non fossero cessate le esigenze cautelari e che non dovesse essere rivisto il fumus delicti. Fravili propose poi un incidente di esecuzione per ottenere l'accesso, ma il GIP ritenne la richiesta un'impugnazione del precedente rigetto (dovuta ai sensi dell'art. 310 c.p.p.) e dichiarò non luogo a procedere; il ricorrente ha impugnato tale decisione in Cassazione deducendo, in primo motivo, la errata qualificazione giuridica della richiesta (incidente di esecuzione vs impugnazione) e la violazione degli artt. 666/2 e 676 c.p.p. per mancata assunzione della veste di giudice dell'esecuzione e per mancata richiesta del parere del Pubblico Ministero; in secondo motivo censurò la nullità del provvedimento per omessa citazione dell'imputato e del suo difensore e per l'omessa celebrazione dell'udienza (richiamando artt. 178 e 179 c.p.p.).

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. In istruttoria è pervenuta una comunicazione del difensore con cui si dichiarava la rinuncia al ricorso per sopravvenuta cessazione dell'interesse (dismissione dell'attività di impresa), circostanza però non riscontrata. Sulla base di ciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e della giurisprudenza costituzionale (sent. Corte cost. 13/06/2000 n.186), il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. La Corte non ha esaminato il merito delle questioni sostanziali riguardanti la qualificazione dell'istanza come incidente di esecuzione né la presunta violazione delle norme procedurali sostanziali, essendosi pronunciata esclusivamente sull'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 354 cod. proc. pen.

    Norma richiamata rispetto al sequestro preventivo che aveva interessato l'immobile; la questione riguardava l'accesso a beni sottoposti a sequestro ai fini di adeguamenti tecnici.

  • art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    Riferimento alla procedura del giudice dell'esecuzione; il ricorrente deduceva la violazione per mancata assunzione della veste di giudice dell'esecuzione e per mancata acquisizione del parere del Pubblico Ministero quando dovuto.

  • art. 676 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione ai rimedi impugnatori; il GIP aveva ritenuto che la richiesta del ricorrente configurasse un'impugnazione e non un incidente di esecuzione, con conseguente inquadramento procedurale diverso.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Articolo relativo all'incidente di esecuzione: il ricorrente sosteneva che la sua istanza dovesse essere trattata come incidente di esecuzione ex art. 310, con le relative tutele e formalità; il GIP invece la qualificò come impugnazione.

  • art. 606, comma 1, lett. c) e lett. b), cod. proc. pen.

    Norme che indicano i motivi di ricorso per cassazione invocati: lett. c) per inosservanza o erronea applicazione di norme di diritto, lett. b) per nullità assolute procedurali (omessa citazione e assenza del difensore).

  • art. 178 e art. 179 cod. proc. pen.

    Richiamati dal ricorrente in relazione alla presunta nullità del provvedimento per omessa citazione dell'imputato e mancata presenza del difensore; si sostiene che l'ordinanza avrebbe dovuto seguire formalità tipiche di decisione in camera di consiglio con udienza.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata dalla Corte a seguito della declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende; coerente con la giurisprudenza costituzionale richiamata.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n.186

    Citata per l'indirizzo relativo alla declaratoria di inammissibilità e alle conseguenze economiche: la Corte ricorda che non sussistono elementi di colpa imputabile alla parte nella determinazione della causa di inammissibilità, ma comunque si applicano le conseguenze (spese, amenda) come previsto.

Massime di principio

  • Una richiesta di accesso temporaneo a beni sottoposti a sequestro può essere qualificata come incidente di esecuzione (art. 310 c.p.p.); è essenziale inquadrare correttamente la natura giuridica dell'istanza per adottare la corretta procedura e i relativi rimedi impugnatori.
  • Se la domanda è qualificata come incidente di esecuzione il giudice dell'esecuzione deve assumere le funzioni previste (richiedere il parere del Pubblico Ministero se previsto dall'art. 666 c.p.p., valutare l'opportunità di udienza e la citazione delle parti), rispettando le formalità. La mancata osservanza delle formalità procedurali può dar luogo a censure per nullità, ove tali formalità siano inderogabili.
  • Se invece la richiesta viene ritenuta impugnazione di un provvedimento, dovranno essere seguite le forme e i termini dell'impugnazione individuati dalla normativa (es. rimedi previsti per il procedimento deciso). Una errata qualificazione può portare a rigetto per incompetenza della via procedurale adottata.
  • La rinuncia o la comunicazione di cessazione dell'interesse da parte del difensore deve essere verificabile e riscontrabile: dichiarazioni non riscontrate possono comportare la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
  • In caso di inammissibilità per cause procedurali, la parte soccombente può essere condannata alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.), conformemente agli orientamenti costituzionali e giurisprudenziali.

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