Cassazione Penale, Sentenza n. 43173/2024 del 27/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato il riesame avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio di due telefoni cellulari sequestrati durante perquisizione. Il ricorrente ha dedotto: 1) nullità dell'ordinanza per violazione degli artt. 324, comma 7, e 309, comma 10, c.p.p., e inosservanza di altre norme procedurali; 2) mancata convalida e illegittimità del sequestro dell'iPhone 8 in uso a terza persona (Anna Fiordaliso) che, secondo la difesa, era estranea ai reati; 3) omessa e insufficiente motivazione sul fumus commissi delicti e sulla pertinenzialità dei beni; 4) violazione del principio di proporzionalità per l'apprensione indiscriminata dei dati digitali e per il trattenimento della copia integrale senza tempestiva selezione/eliminazione dei dati eccedenti ai sensi del D.Lgs. 51/2018; 5) perdita di efficacia della misura per deposito tardivo dell'ordinanza oltre 30 giorni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha respinto la questione preliminare sulla perdita di efficacia per tardivo deposito in quanto, per le misure cautelari reali, il rinvio di cui all'art. 324 c.7 c.p.p. deve intendersi riferito alla formulazione originaria dell'art. 309 c.10 (quindi non si applica il termine perentorio di 30 giorni introdotto dalla legge 2015). Ha inoltre precisato che il sindacato in sede di riesame delle misure cautelari reali è limitato ai vizi di violazione di legge; molte doglianze del ricorrente costituivano mero dissenso o censure non deducibili in Cassazione. Quanto all'iPhone ritenuto di terza persona, la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia motivato adeguatamente la riconducibilità del dispositivo al ricorrente (tentativo di sottrazione, possesso codici, destinatario dei messaggi, disponibilità di altro cellulare da parte della Fiordaliso). Il fumus è stato ritenuto adeguatamente motivato in relazione ai provvedimenti cautelari e al rapporto di pertinenzialità tra reati e beni. Sul punto della proporzionalità e della selezione dei dati digitali, la Corte ha confermato la legittimità del sequestro esteso quando adeguatamente motivato e ha ribadito l'obbligo del P.M. di organizzare tempestivamente la selezione, pur riconoscendo che i tempi devono essere valutati in rapporto alla mole del materiale e alle difficoltà tecniche; dunque le censure difensive sono state ritenute infondate. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria.
Norme richiamate
D.L. 137/2020, art. 23, comma 8
Richiamato per giustificare la trattazione con contraddittorio cartolare del ricorso (procedimento esaminato senza udienza pubblica).
Codice di procedura penale, art. 324, comma 7
Richiamato nella valutazione dei termini e dell'efficacia dell'ordinanza di riesame; la Corte ha ritenuto che, per le misure reali, il rinvio a art. 309 c.10 si debba intendere nella formulazione originaria, escludendo l'applicabilità del termine perentorio di 30 giorni introdotto nel 2015.
Codice di procedura penale, art. 309, comma 10
Richiamato nella disamina della presunta violazione dei termini per il deposito dell'ordinanza; la Corte ha interpretato il rinvio secondo la formulazione originaria per le misure reali.
D.Lgs. 51/2018
Richiamato in relazione all'obbligo di cancellazione / inutilizzabilità dei dati eccedenti e alla necessità che il P.M. predisponda le misure organizzative per la selezione delle informazioni pertinenti senza trattenere dati oltre il tempo necessario.
Codice penale, artt. 416, 512-bis, 648-bis
Reati indicati nella notizia di reato a fondamento del sequestro; la Corte ha ritenuto che, in sede di riesame, il fumus vada valutato rispetto alla idoneità degli elementi a giustificare ulteriori indagini, non mediante un giudizio di merito.
Codice di procedura penale, artt. 253, 322, 355
Richiamati dalla difesa per contestare profili procedurali e di motivazione; la Corte ha valutato che le censure sollevate non dimostravano violazioni di legge idonee a rendere ammissibile il ricorso in Cassazione.
Massime di principio
- In caso di sequestro probatorio di dispositivi informatici, il P.M. può disporre acquisizione di copie integrali se motivato: va motivata l'estensione per dimostrare l'impossibilità di individuare ex ante i dati pertinenti.
- Se un dispositivo è formalmente in uso a terzi, il giudice valuta la concreta disponibilità: elementi come possessione di codici, tentativi di sottrazione, destinatari dei messaggi e disponibilità di altri apparecchi possono giustificare la ritenuta disponibilità dell'indagato.
- Il riesame delle misure cautelari reali in Cassazione è limitato ai profili di legittimità (violazione di legge); non è il luogo per riconsiderare valutazioni di fatto o motivazioni che siano soltanto logiche o criticate come contraddittorie salvo che siano inesistenti o meramente apparenti.
- Quanto alla proporzionalità e alla selezione dei dati, il P.M. è obbligato a predisporre tempestivamente le operazioni di estrazione e selezione delle informazioni pertinenti e a restituire le copie integrali agli aventi diritto quando del caso; tuttavia i tempi devono essere valutati rispetto alla mole dei dati, alle difficoltà tecniche e alla eventuale mancata collaborazione dell'interessato.
- Le questioni relative a termini processuali per il deposito dell'ordinanza di riesame sulle misure reali richiedono attenzione: secondo la giurisprudenza di legittimità, non si applica automaticamente il termine perentorio di 30 giorni previsto per il riesame delle misure personali.
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