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Ordinanza

Ordinanza n. 230/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento del divieto ex art. 13bis D.L. n. 14/2017, comma 1, D.L. 1472017 e succ. mod. del Questore della Provincia di Massa Carrara di accesso per mesi 18 (diciotto) a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento siti nella zona "Movida"di Marina di Carrara del Comune di Carrara (MS), area da ricomprendere nel segmento di via Rinchiosa, dall'intersezione con viale Colombo, Via Genova e via Venezia nonchè nella parallela via Ingolstadt, nei locali posti nel viale Amerigo Vespucci e del divieto di accedere e stazionare in particolare nei locali pubblici "Johnnie Fox's", "Lombardi cafè", "Baby Bomb", Bristol, "Ali Baba KebarBar 41 take Away", Porfirio, "Bon pro", "Miramare", "Samba", "Aisha", "Bar Lume", "Momento Beach", "Doride Beach", "Bubble Jungle", "ristorante La Botte", ristorante "Momento beach", stante la possibilità di poter transitare nelle zone per le proprie ragioni di vita connesse al luogo di dimora dell'interessato tramite il tragitto più breve senza poter comunque stazionare nei locali menzionati o nelle immediate, provvedimento datato -OMISSIS- (prot. -OMISSIS-del -OMISSIS- - notificato in data -OMISSIS- e di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale in quanto illegittimo.

Giustizia amministrativa202600051

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto del Questore di accesso per diciotto mesi a pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento nella zona della movida di Marina di Carrara, con possibilità di mero transito per le esigenze connesse alla dimora

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore della Provincia di Massa Carrara adottato ai sensi dell'art. 13-bis del d.l. n. 14/2017, contestandone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento, insieme agli atti presupposti, connessi e consequenziali. Dal testo non emergono i singoli motivi di ricorso né le specifiche censure di violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere. Il provvedimento impugnato trae origine da uno scontro violento verificatosi in data oscurata; il giudice ha ritenuto necessario acquisire ulteriori elementi per ricostruire l'episodio e precisare i comportamenti tenuti dal ricorrente prima e durante lo scontro.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso l'istanza cautelare. Ha disposto un'integrazione istruttoria, ordinando all'Amministrazione resistente di depositare entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza un'ulteriore relazione, corredata da ogni atto utile, per ricostruire l'episodio violento e determinare con la maggiore precisione possibile i comportamenti del ricorrente. Gli atti eventualmente ancora coperti da segreto penale dovranno essere acquisiti previa autorizzazione del Pubblico Ministero, mediante richiesta motivata ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.p. Il TAR ha fissato la camera di consiglio per il definitivo esame dell'istanza cautelare al 16 aprile 2026. Non risultano statuizioni sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 13-bis d.l. n. 14/2017

    È la disposizione indicata quale base normativa del divieto di accesso adottato dal Questore; l'ordinanza istruttoria non ne definisce l'interpretazione applicativa.

  • art. 329, comma 2, c.p.p.

    È richiamato quale fondamento della richiesta al Pubblico Ministero di autorizzazione all'acquisizione di atti ancora soggetti a segreto penale, quando necessari per rispondere all'istruttoria.

  • artt. 65, 66 e 67 c.p.a.

    Sono richiamati in relazione ai poteri istruttori esercitati dal giudice; l'ordinanza non specifica ulteriormente la portata delle singole disposizioni.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato, insieme all'art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679, quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando, ai fini della decisione su una domanda cautelare, la ricostruzione dei fatti rilevanti non è sufficientemente precisa, il giudice amministrativo può disporre un'integrazione istruttoria prima di definire l'istanza cautelare.
  • L'amministrazione destinataria di un ordine istruttorio deve fornire una relazione ulteriore corredata dagli atti utili a ricostruire i fatti e a precisare i comportamenti concretamente attribuiti al destinatario del provvedimento.
  • L'acquisizione processuale di atti ancora coperti da segreto penale richiede, quando necessario, l'autorizzazione del Pubblico Ministero mediante apposita richiesta motivata, secondo la disciplina richiamata dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblicaIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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