Sentenza n. 165/2026 - Parma, Sezione 1
per l'accertamento - quanto al ricorso introduttivo - dell’obbligo di provvedere da parte dell’Amministrazione e dell’illegittimità del silenzio da essa serbato relativamente all’istanza presentata dalla ricorrente in data 31 maggio 2023 ai fini della dichiarazione di inagibilità dell’immobile sito in Parma, via Puccini n. 16; .........................per l’annullamento - quanto al ricorso per motivi aggiunti - del provvedimento comunale prot. n. 5607.U del 10 gennaio 2024 di rigetto dell’istanza recante la richiesta di dichiarazione di inagibilità dell’immobile sito a Parma in via Puccini n. 16, nonché del parere contrario espresso in data 10 gennaio 2024 dall’Ufficio S.O. Sismica e Antincendio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Collegio ha preso atto della rinuncia al ricorso, alla quale hanno aderito tutte le parti costituite, e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a. Non è stata pronunciata alcuna decisione di merito sulla legittimità del silenzio, sul provvedimento comunale di rigetto o sul parere tecnico. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Atto impugnato: Silenzio serbato sull’istanza di dichiarazione di inagibilità di un immobile e, dopo la conversione del rito, provvedimento comunale di rigetto dell’istanza con parere tecnico contrario
Esito
La controversia
La ricorrente aveva proposto il ricorso introduttivo per ottenere l’accertamento dell’obbligo del Comune di provvedere e dell’illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza del 31 maggio 2023, volta alla dichiarazione di inagibilità di un immobile sito in Parma. A seguito dell’adozione del provvedimento comunale del 10 gennaio 2024, la ricorrente aveva proposto motivi aggiunti chiedendone l’annullamento, unitamente all’annullamento del parere contrario espresso dall’Ufficio S.O. Sismica e Antincendio. Il rito sul silenzio era stato convertito in rito ordinario. L’istanza cautelare era stata respinta poiché, sulla base del sopralluogo dei Vigili del Fuoco, non era stato rilevato un pericolo grave e irreparabile né un imminente crollo dell’immobile. Nel corso del giudizio la ricorrente ha rinunciato al ricorso, con adesione del Comune, del controinteressato originario e della società succeduta a titolo particolare nella posizione di quest’ultimo.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a.
Il Collegio ... dichiara estinto il giudizio
La rinuncia al ricorso, ritualmente manifestata e accettata dalle parti costituite, determina l’estinzione del giudizio.
art. 84 c.p.a.
Richiamato quale disciplina della rinuncia al ricorso.
art. 85 c.p.a.
Richiamato nel provvedimento insieme alle disposizioni sull’estinzione e sulla rinuncia.
art. 117 c.p.a.
Richiamato in relazione al rito inizialmente seguito per l’azione avverso il silenzio; il rito era stato successivamente convertito in rito ordinario dopo l’adozione del provvedimento espresso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, quando sia ritualmente manifestata e vi aderiscano le parti costituite, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a., senza necessità di esaminare il merito delle domande e dei motivi dedotti.
- L’adozione di un provvedimento espresso nel corso di un giudizio avverso il silenzio può determinare la conversione del rito e la prosecuzione del giudizio secondo il rito ordinario per l’impugnazione del provvedimento sopravvenuto; se il ricorrente rinuncia, il giudizio si estingue senza decisione sulla legittimità dell’atto.
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