Ordinanza n. 538/2026 - Milano, Sezione 2
per l’accertamento - dell’avvenuta formazione del silenzio-assenso sull’istanza di permesso di costruire JPE 28045/24, atti PG 550307/24, presentata da DRS S.r.l. al Comune di Milano in data 28 ottobre 2024, con conseguente condanna dell’Amministrazione comunale al rilascio del certificato di intervenuta formazione del silenzio-assenso sulla predetta istanza; - e, per l’effetto, per la declaratoria di inefficacia previa adozione delle più idonee misure cautelari o, in subordine, per l’annullamento del provvedimento prot. n. 0064635 trasmesso a DRS S.r.l. in data 2 febbraio 2026 dal Comune di Milano, Direzione Rigenerazione Urbana, Direzione Specialistica Attuazione diretta PGT e SUE, Area Interventi Diretti Municipi 1-4, Unità Territoriale Municipio 1, con il quale è stato comunicato il diniego all’istanza di permesso di costruire; - nonché di ogni altro atto precedente, presupposto o comunque connesso, ivi compresa la comunicazione di avvio del procedimento volta all’annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies della L. 241/90 del permesso di costruire, inoltrata dal Comune di Milano a DRS S.r.l. tramite p.e.c. in data 17 dicembre 2025, atti P.G. 662623/25.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego del permesso di costruire comunicato il 2 febbraio 2026, unitamente agli atti connessi e alla comunicazione di avvio del procedimento di annullamento d’ufficio
Esito
La controversia
La società ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’avvenuta formazione del silenzio-assenso sull’istanza di permesso di costruire presentata al Comune di Milano il 28 ottobre 2024, con conseguente condanna dell’Amministrazione al rilascio del certificato attestante tale formazione. Ha inoltre domandato la declaratoria di inefficacia, previa adozione di misure cautelari, o in subordine l’annullamento del diniego comunale del 2 febbraio 2026 e degli atti presupposti e connessi, compresa la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento d’ufficio del permesso di costruire ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990, trasmessa il 17 dicembre 2025. Il testo dell’ordinanza non espone nel dettaglio gli specifici vizi di legittimità dedotti, ma evidenzia la necessità di approfondire le questioni giuridiche sottese alla formazione del silenzio-assenso e agli atti comunali contestati. Il TAR richiama anche la possibilità per la ricorrente di integrare o modificare la pratica edilizia, rinunciando a utilizzare una porzione di superficie lorda condonata ma demolita e non più esistente, indicata come pari a circa 20 mq.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda cautelare con una sospensione o altra misura provvisoria. Ha ritenuto che le questioni giuridiche, anche in considerazione degli interessi coinvolti e dei profili di danno, richiedessero un esame più approfondito di quello possibile nella fase cautelare. In applicazione dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ha quindi fissato direttamente l’udienza pubblica per la trattazione del merito al 26 gennaio 2027, ai fini di un’adeguata tutela. Nelle more, ha lasciato ferma la possibilità per la ricorrente di integrare o modificare la pratica edilizia secondo le indicazioni riportate in motivazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente al giudice, quando la causa è suscettibile di definizione immediata nel merito o quando la tutela cautelare è inadeguata rispetto alle esigenze di tutela, di fissare l’udienza di merito, anche in relazione ai profili di danno; nel caso concreto il TAR ha disposto la trattazione del merito senza definire la domanda cautelare.
art. 21-nonies l. 241/1990
Richiamato quale fondamento normativo della comunicazione comunale di avvio del procedimento volto all’annullamento d’ufficio del permesso di costruire; l’ordinanza non decide sulla legittimità dell’esercizio dell’autotutela.
Massime di principio
- Quando la domanda cautelare investe questioni giuridiche complesse che richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria propria della fase cautelare, il giudice può rinviare la valutazione alla fase di merito.
- Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., il giudice può fissare direttamente l’udienza di merito senza concedere una misura cautelare, quando ciò sia necessario per assicurare un’adeguata tutela, tenendo conto anche dei profili di danno allegati.
- La fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. non comporta, di per sé, una decisione sull’avvenuta formazione del silenzio-assenso, sulla validità del diniego edilizio o sulla legittimità dell’avvio dell’autotutela.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 7 mag 2026Ordinanza n. 274/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 7 mag 2026Ordinanza n. 1047/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 7 mag 2026Ordinanza n. 54/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 7 mag 2026Ordinanza n. 168/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 7 mag 2026Ordinanza n. 169/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 7 mag 2026Ordinanza n. 170/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →