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Sentenza

Sentenza n. 448/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza per l’esecuzione della Sentenza Tribunale di Frosinone n. 1633/2024 pubbl. il 25/09/2024 RG n. 1453/2024 passata in giudicato

Giustizia amministrativa202505073

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1633/2024, passata in giudicato, relativa all'attivazione della Carta elettronica del docente e al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone, pronunciata in funzione di giudice del lavoro e passata in giudicato, che aveva riconosciuto il suo diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, condannando il Ministero all'immediata attivazione della Carta elettronica con una provvista di euro 500,00 per ciascun anno di servizio accertato e quantificato, oltre alle spese del giudizio presupposto. La sentenza era stata notificata al Ministero presso la sede reale, con le formalità richieste per valere quale titolo esecutivo. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, senza esecuzione del giudicato, la ricorrente ha notificato e depositato il ricorso per ottemperanza. Il Ministero si è costituito formalmente, senza contestare l'inottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti le condizioni dell'azione di ottemperanza: valida notificazione della sentenza presso la sede reale dell'Amministrazione e decorso del termine dilatorio di centoventi giorni prima della proposizione del ricorso. Poiché non era controverso che la sentenza del Tribunale di Frosinone non fosse stata eseguita, il Collegio ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al titolo, corrispondendo le somme dovute e attivando il beneficio riconosciuto, entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di persistente inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, cui è stato assegnato l'ulteriore termine di sessanta giorni per compiere tutti gli atti necessari, senza compenso aggiuntivo in ragione dell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza, diretta a ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. con modificazioni dalla l. n. 30/1997

    Richiede, per l'esecuzione coattiva nei confronti dell'Amministrazione, la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni prima della proposizione dell'azione.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Prevede il beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto dal giudicato presupposto nella misura di euro 500,00 per ciascun anno di servizio accertato.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile quando il titolo giudiziale sia stato notificato presso la sede reale dell'amministrazione con le formalità previste per renderlo esecutivo e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
  • Quando l'amministrazione non abbia dato esecuzione a un giudicato e tale inottemperanza non sia controversa, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione integrale del titolo entro un termine perentorio.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandolo nel dirigente dell'amministrazione competente e attribuendogli il potere di compiere, anche mediante delega, tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
  • L'attività del commissario ad acta svolta dal dirigente nell'ambito delle proprie funzioni non comporta un compenso aggiuntivo quando l'onere sia già ricompreso nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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