Cassazione Penale, Sentenza n. 31399/2023 del 19/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna a un anno di reclusione per il reato di evasione commesso il 18/09/2014: (1) censura la carenza di prova che egli non si trovasse in casa al momento del controllo e sostiene che avrebbe potuto non udire il citofono; (2) contesta l'applicazione della recidiva, chiedendone l'esclusione per la risalenza temporale (oltre dieci anni) dei precedenti, con conseguente estinzione del reato per prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto la censura generica e non idonea a travolgere le valutazioni di merito: i giudici di merito hanno motivato che il controllo è avvenuto alle ore 2:25 e che i verbalizzanti avevano chiaramente udito il suono del citofono dall'esterno, valutazioni non manifestamente illogiche. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto fondata la valutazione della Corte d'appello che ha applicato la recidiva, poiché, pur riconoscendo la risalenza di alcuni precedenti, risultano anche condanne recenti e numerose violazioni della misura prevenzionale cui l'imputato era sottoposto, indicando una persistenza e attualità della pericolosità. Conseguentemente il rigetto comporta la conferma della condanna e l'obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per la sintesi dei motivi ai fini della decisione in sede di legittimità; indica limiti nella esposizione sintetica dei motivi ai sensi delle disposizioni processuali applicabili.
art. 23, comma 8, d.l. 137/2020 (conv. con modificazioni nella legge n. 176/2020) e successive proroghe
art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28/10/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 18/12/2020; proroga con art. 94 del d.lgs. n. 150/2022 e d.l. n. 162/2022 convertito con art. 5-duodecies legge 199/2022
Norme richiamate per giustificare il ricorso trattato con procedura scritta; evidenziano la disciplina speciale temporanea sulle modalità di trattazione dei ricorsi.
art. 133 cod. pen.
Citato come criterio legale che disciplina l'esercizio del potere punitivo e i criteri per la determinazione della pena; la Corte d'appello ha valutato la capacità a delinquere e il grado di colpevolezza secondo i criteri di tale norma per motivare l'applicazione della recidiva e la misura della pena.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti se le valutazioni di merito non risultano manifestamente illogiche: le valutazioni probatorie circa la presenza/assenza dell'imputato in casa e la percezione del citofono rientrano nel sindacato del merito e richiedono motivazioni di illogicità manifeste per essere annullate in Cassazione.
- La recidiva può essere applicata anche se alcuni precedenti sono risalenti nel tempo, quando esistono condanne o violazioni recenti che dimostrino una persistente pericolosità e incapacità a rispettare prescrizioni; per contestarla è necessario dimostrare l'assenza di attualità e influenza criminogena dei precedenti.
- Per ottenere l'esclusione della recidiva e la conseguente possibile estinzione del reato per prescrizione, il ricorrente deve fornire elementi concreti e specifici sulla non attualità della pericolosità e sul carattere irrilevante dei precedenti rispetto al fatto attuale.
- I motivi di ricorso generici che chiedono una rivalutazione neutra delle prove sono normalmente inammissibili: il ricorso in Cassazione deve indicare profili di illegittimità di diritto o vizi motivazionali chiari, non una semplice diversa lettura di fatto.
- In casi di contestazione di evasione dagli arresti domiciliari, la prova può fondarsi su elementi circostanziali (orario notturno del controllo, percezione del citofono dagli esterni, verbalizzazioni degli agenti) e il giudice di merito può ritenere tali elementi sufficienti se motivati.
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