Ordinanza n. 1211/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR che aveva definito il giudizio risarcitorio e nominato un commissario ad acta per l'esecuzione
Esito
La controversia
Il giudizio riguarda l'esecuzione della sentenza n. 152/2013, relativa alla condanna del Comune di Raffadali e dell'Azienda Consortile Acquedotto Voltano al risarcimento dei danni derivanti dalla perdita della proprietà di un terreno e al pagamento dell'indennità per il periodo di occupazione legittima, oltre interessi. Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione dell'incarico ha chiesto una proroga del termine assegnato e, con separata istanza, di essere autorizzato all'uso del mezzo proprio per lo svolgimento dell'incarico.
La decisione
Il TAR accoglie l'istanza di proroga, assegnando al commissario ad acta un ulteriore termine di quarantacinque giorni decorrenti dalla trasmissione dell'ordinanza. Non autorizza nuovamente l'uso del mezzo proprio, poiché tale autorizzazione era già contenuta nell'ordinanza di nomina n. 1748/2025. Precisa tuttavia che il mezzo proprio potrà essere utilizzato soltanto nei casi di stretta necessità e che il commissario è autorizzato a svolgere l'attività esecutiva mediante strumenti telematici di comunicazione e trasmissione a distanza. Quanto al rimborso delle spese di viaggio, richiama l'applicazione dell'art. 55 del d.P.R. citato nel provvedimento, dell'art. 8 l. n. 417/1978 e della circolare del Ministero del Tesoro 3 dicembre 1991, n. 75. L'ordinanza non ridefinisce il merito della pretesa risarcitoria, ma dispone e precisa le modalità di esecuzione del precedente giudicato.
Norme richiamate
art. 55 d.P.R. citato nel provvedimento
La disposizione è richiamata quale disciplina applicabile al rimborso delle spese di viaggio del commissario ad acta.
art. 8 l. n. 417/1978
È richiamato, insieme all'art. 55 del d.P.R. e alla circolare ministeriale, per la disciplina del rimborso delle spese di viaggio del commissario ad acta.
Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75
È richiamata per le modalità di rimborso delle spese di viaggio sostenute dal commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di esecuzione di una sentenza amministrativa, il giudice può concedere al commissario ad acta un’ulteriore proroga del termine assegnato quando ciò sia necessario per il completamento dell’incarico.
- Quando l’autorizzazione all’uso del mezzo proprio da parte del commissario ad acta è già contenuta nell’ordinanza di nomina, non occorre reiterarla con un successivo provvedimento; il giudice può limitarne l’utilizzo ai soli casi di stretta necessità.
- Nell’esecuzione di un incarico commissariale, l’attività deve essere svolta, ove possibile, mediante strumenti telematici di comunicazione e trasmissione dei dati a distanza, privilegiando tali modalità rispetto agli spostamenti fisici.
- Il rimborso delle spese di viaggio del commissario ad acta è regolato dalle disposizioni normative e amministrative espressamente richiamate dal giudice nel provvedimento di nomina o nei successivi chiarimenti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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