Cassazione Civile, Ordinanza n. 41756/2021 del 28/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c., ritenendo manifestamente infondata la doglianza sulla liquidazione delle spese processuali. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Nessuna statuizione sulle spese di legittimità, non essendovi altre parti costituite.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un’opposizione a cartella esattoriale definita davanti al giudice di pace, che aveva accolto l’opposizione disponendo però la compensazione delle spese. La decisione era stata poi impugnata in appello limitatamente al capo sulle spese, e il Tribunale di Roma aveva accolto l’impugnazione. In Cassazione il ricorrente ha censurato la regolazione delle spese, contestando in sostanza la liquidazione operata dal giudice di merito. La Corte, aderendo alla proposta del relatore, ha ritenuto il ricorso inammissibile perché, in tema di liquidazione delle spese successive al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018, non esiste un vincolo a liquidare sempre secondo i valori medi delle tabelle: il giudice può determinare il compenso tra minimo e massimo, con obbligo di specifica motivazione solo in caso di rilevante scostamento.
Norme richiamate
art. 391-bis, comma 4, c.p.c.
richiamato per la procedura camerale su proposta del relatore
art. 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per la proposta di definizione accelerata
art. 360-bis n. 1 c.p.c.
norma applicata per dichiarare inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza alla luce di un orientamento di legittimità consolidato
d.m. n. 55 del 2014
regola la liquidazione dei compensi professionali; non impone un vincolo ai valori medi
d.m. n. 37 del 2018
modifica il d.m. n. 55 del 2014, ma non introduce un obbligo di liquidazione ai valori medi
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente, nei presupposti di legge, il raddoppio del contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro dell’importo aggiuntivo dovuto in caso di raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- In tema di liquidazione delle spese processuali disciplinata dal d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018, il giudice non è tenuto a liquidare il compenso secondo i valori medi tabellari, potendo determinare l’importo tra minimo e massimo.
- La motivazione specifica sulla liquidazione delle spese è necessaria solo quando il giudice si discosti in modo rilevante dai parametri di riferimento, non per ogni scelta di quantificazione intermedia.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c. quando censura una soluzione già conforme a un principio di diritto consolidato della Corte.
- In assenza di parti costituite nel giudizio di legittimità, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
- Quando ricorrono i presupposti di legge, la declaratoria di inammissibilità comporta l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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