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Sentenza

Sentenza n. 946/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità del silenzio inadempimento formatosi sull'istanza datata 22/12/2022 ed acquisita al protocollo del MITE (oggi MASE) in data 29.12.2022 al prot. 164866/MITE, come successivamente integrata con deposito del 23.07.2025 oggetto di pubblicazione a partire dal 07.08.2025 presentata dalla LIGHTSOURCE RENEWABLE ENERGY ITALY SPV 8 S.R.L. al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in composizione e concerto con il Ministero della Cultura - Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, finalizzata al rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.152/2006, relativa al progetto per la costruzione di un impianto fotovoltaico a terra denominato "BELLINI" collegato alla RTN di potenza nominale (DC) 37,492 MWp nel comune di Alfonsine (RA). Codice MYTERNA n. 202101952.”, compreso nella tipologia elencata nell'allegato II alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 al punto 2, denominata “impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW (…)”, e di tutti gli atti o le omissioni presupposte e conseguenziali. nonché per la nomina di un commissario ad acta che provveda, su istanza della società odierna ricorrente, in luogo ed a spese del MASE nel caso di perdurante inerzia della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e/o del MASE oltre il termine fissato dal TAR e per la condanna dell'Amministrazione al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, ai sensi degli artt. 33 e 25, co. 2-ter del d.lgs. n. 152/2006, pari a 8.944,05 Euro (oneri corrisposti pari a € 17.888,11).

Giustizia amministrativa202600367

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di VIA relativa a un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 37,492 MWp nel Comune di Alfonsine

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza di VIA presentata il 22 dicembre 2022 e successivamente integrata con modifiche progettuali pubblicate il 7 agosto 2025. Ha dedotto la violazione dell’art. 2 l. 241/1990, dell’art. 97 Cost. e degli artt. 23 e 25 d.lgs. 152/2006, sostenendo che l’Amministrazione fosse obbligata a concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato entro i termini normativi, ormai scaduti. La ricorrente ha inoltre domandato il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, pari a 8.944,05 euro, quale tutela indennitaria per il ritardo, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso quanto all’azione avverso il silenzio. La società è titolare di una posizione qualificata e di un interesse legittimo pretensivo alla definizione del procedimento di VIA; inoltre, il termine per la conclusione del procedimento era decorso senza l’adozione di un provvedimento espresso. Per i progetti soggetti alla disciplina dell’art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006, la Commissione deve esprimersi entro trenta giorni dalla conclusione della consultazione pubblica e comunque entro centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione prevista dall’art. 23; tali termini sono stati qualificati come perentori. Il Ministero è stato quindi ordinato di concludere il procedimento entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stato nominato, per l’eventuale inottemperanza, un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale del Ministero per le valutazioni ambientali o in un suo delegato, con termine di ulteriori sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione e compenso di 1.000 euro a carico dell’Amministrazione inadempiente. È stata invece respinta la domanda di rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, non perché fosse necessario provare colpa o danno, trattandosi di tutela indennitaria automatica, ma perché non risultava previamente attivato il potere sostitutivo previsto dall’art. 2, comma 9-bis, l. 241/1990. Il ricorso è stato pertanto accolto in parte. Le spese di lite, pari a 2.000 euro oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Disciplinano l’azione per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e consentono al giudice di ordinare all’Amministrazione di provvedere entro un termine.

  • art. 2 l. 241/1990

    Impone all’Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e fonda l’obbligo generale di provvedere sulle istanze dei privati, salvo ipotesi limite di pretestuosità.

  • art. 2, comma 9-bis, l. 241/1990

    L’attivazione del potere sostitutivo costituisce condizione per ottenere l’indennizzo da mero ritardo nella conclusione del procedimento.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato quale parametro dei principi di buon andamento dell’azione amministrativa.

  • art. 23 d.lgs. 152/2006

    Disciplina la presentazione e la pubblicazione della documentazione relativa al progetto sottoposto a VIA; la sua pubblicazione costituisce il riferimento temporale per il computo dei termini procedimentali.

  • art. 24 d.lgs. 152/2006

    Disciplina la fase di consultazione pubblica, dalla cui conclusione decorre il termine di trenta giorni per l’espressione della Commissione.

  • art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006

    Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni.

    Prevede termini perentori per l’espressione della Commissione e per l’adozione del provvedimento di VIA; il loro decorso senza conclusione del procedimento integra l’inadempimento amministrativo.

  • art. 25, comma 2-ter, d.lgs. 152/2006

    Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo periodo, non siano rispettati è [automaticamente] rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 33.

    Introduce una tutela indennitaria speciale e predeterminata per il ritardo nella conclusione del procedimento di VIA, senza necessità di dimostrare colpa dell’Amministrazione o danno, ma subordinata, secondo il TAR, alla previa attivazione del potere sostitutivo previsto dall’art. 2, comma 9-bis, l. 241/1990.

  • art. 25, comma 7, d.lgs. 152/2006

    È richiamato quale base testuale della qualificazione come perentori dei termini previsti per la conclusione del procedimento di VIA.

  • art. 33 d.lgs. 152/2006

    Individua i diritti di istruttoria cui si commisura il rimborso previsto dall’art. 25, comma 2-ter.

Massime di principio

  • Nel procedimento di VIA relativo ai progetti soggetti all’art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006, il decorso del termine di trenta giorni dalla conclusione della consultazione pubblica e, comunque, del termine di centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione prevista dall’art. 23 impone alla Commissione di predisporre lo schema di provvedimento; i termini sono perentori e il loro superamento senza provvedimento integra silenzio-inadempimento.
  • Il proponente di un progetto sottoposto a VIA, quale titolare di un interesse legittimo pretensivo alla definizione del procedimento, è legittimato a proporre l’azione ex artt. 31 e 117 c.p.a. una volta decorso il termine di conclusione senza l’adozione di un provvedimento espresso.
  • L’accertamento dell’illegittimità del silenzio consente al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione di concludere il procedimento entro un termine prefissato e di nominare contestualmente un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza.
  • Il rimborso del cinquanta per cento dei diritti di istruttoria previsto dall’art. 25, comma 2-ter, d.lgs. 152/2006 costituisce un indennizzo speciale e predeterminato per il ritardo, non un risarcimento: non richiede la prova della colpa dell’Amministrazione né del danno, ma presuppone la previa attivazione del potere sostitutivo previsto dall’art. 2, comma 9-bis, l. 241/1990.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàImpianti da fonti rinnovabiliTermini del procedimento e silenzio
RamiAmbienteEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoLegittimazione e interesse a ricorrereOttemperanza e commissario ad acta

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