Cassazione Penale, Sentenza n. 45243/2024 del 10/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: 1) violazione di legge e norme processuali per l'inutilizzabilità del materiale probatorio acquisito nel procedimento connesso (dichiarazioni del commercialista e del finanziere); 2) vizio di motivazione perché la fattura di euro 70.000 sarebbe relativa a un'operazione reale; 3) violazione di legge, norme processuali e vizio di motivazione per non aver sentito un teste ammesso; 4) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. I fatti accertati in fatto indicano che la fattura n.13 del 16/06/2014 emessa da M&R S.r.l. per euro 70.000 era stata annotata nella dichiarazione 2014, riducendo il reddito imponibile, ma l'operazione era ritenuta oggettivamente inesistente: la M&R risultava priva di sede operativa e di dipendenti, i suoi amministratori avevano lavorato come dipendenti presso il Consorzio Co.Edil. (di cui Cioffi era legale rappresentante), non risultava il pagamento dell'intera somma nei movimenti bancari e il volume d'affari dichiarato dalla M&R era incongruo rispetto alla struttura aziendale. Il ricorrente contestava inoltre la utilizzabilità di alcune dichiarazioni testimoniali e chiedeva il riconoscimento della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile quanto ai primi tre motivi per genericità delle censure e per l'irrilevanza delle questioni esposte rispetto al compendio probatorio documentale; ha invece accolto il quarto motivo (mancata decisione sulla richiesta del beneficio della sospensione condizionale della pena) ritenendo che la Corte territoriale abbia omesso di pronunciarsi, anche implicitamente, sulla istanza formulata in appello. Perciò la sentenza impugnata è annullata limitatamente al punto concernente la sospensione condizionale della pena e il procedimento è rinviato per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano. Il resto del ricorso è dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 2, commi 1 e 2-bis
La fattispecie contestata riguarda l'emissione/registrazione di fatture per operazioni inesistenti finalizzate a ridurre la base imponibile; la Corte ha ritenuto provata l'inesistenza dell'operazione sulla base del complesso documentale (registro contabile, movimenti bancari, mancanza di struttura della società emittente)
Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009 (Fruci, Rv. 243416-01) - giurisprudenza
Principio richiamato sulla onerosità della censura di inutilizzabilità: chi allega l'inutilizzabilità di atti processuali deve indicare specificamente gli atti viziati e dimostrarne l'incidenza decisiva sul compendio indiziario, pena l'inammissibilità del motivo per genericità
Massime di principio
- Se si eccepisce l'inutilizzabilità di atti o dichiarazioni, è necessario indicare puntualmente quali atti si ritengono viziati e dimostrare come la loro esclusione sarebbe decisiva per il giudizio: censure generiche sono inammissibili
- Nel giudizio su fatture sospette rilevano in modo determinante elementi documentali oggettivi (movimenti bancari, esistenza di sede e dipendenti, congruità del volume d'affari). L'assenza di struttura e di corrispondenze contabili può far ritenere una societa' come "cartiera" e la fattura come inesistente
- La prova della falsità di una fattura può fondarsi principalmente su elementi documentali e bancari; la valutazione negativa del ruolo economico dell'emittente legittima l'inferenza di inesistenza dell'operazione
- La mancata pronuncia (anche implicita) da parte della Corte territoriale su una domanda di beneficio (es. sospensione condizionale della pena) costituisce motivo fondato di cassazione: la Corte di merito deve esprimersi su tutte le richieste decisionali rilevanti
- Il successo parziale in Cassazione (annullamento limitato a un punto) comporta rinvio per nuovo esame solo della questione rimessa e non la rinnovazione completa del processo su tutte le questioni già decise e non annullate
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