Parere n. 772/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da Maria Ludovica Costanzo, contro Sapienza Università di Roma, Ministero Università e Ricerca, avverso provvedimento n. 99073 del 12/10/2023 di esclusione dal 38° ciclo del corso di dottorato di biologia umana e genetica medica;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsclusione dal 38° ciclo del corso di dottorato di ricerca in Biologia Umana e Genetica Medica e revoca della borsa e dello status di dottoranda
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato, tra gli altri atti, il provvedimento di esclusione dal corso di dottorato, il bando, i verbali concorsuali, il riscontro all'accesso e la nota ministeriale, chiedendo anche la sospensione cautelare. Dopo essere risultata vincitrice con borsa PNRR ex d.m. 352/2022, aveva chiesto di sospendere la carriera dottorale per completare una scuola di specializzazione medica e risultava inoltre iscritta a un altro corso di dottorato. L'Università ha successivamente revocato la borsa e lo status di dottoranda, ritenendo incompatibile la sospensione richiesta con la disciplina applicabile. I motivi dedotti riguardano la violazione degli artt. 3, 4, 24 e 97 Cost., degli artt. 7 e 10-bis della l. 241/1990, dei principi di legalità, partecipazione e conservazione, nonché illogicità, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione ed erronea applicazione del regolamento didattico dell'Ateneo.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il ricorso. La Sezione ha chiarito che, per i dottorati finanziati nell'ambito del PNRR, la contemporanea iscrizione o frequenza con una scuola di specializzazione medica non è compatibile con le tempistiche e gli obiettivi del Piano, che richiedono la copertura dei posti con borsa e l'assegnazione della borsa al singolo dottorando per l'intero triennio formativo. La natura cofinanziata della borsa non esclude il suo carattere PNRR. Inoltre, il regolamento di Ateneo consente la frequenza congiunta del dottorato con una scuola di specializzazione, ma vieta la contemporanea iscrizione a un altro corso di dottorato; la ricorrente risultava iscritta anche a un diverso dottorato. Tale circostanza è stata ritenuta sufficiente a giustificare l'esclusione. Non è stata ravvisata alcuna disparità di trattamento. Quanto all'omessa comunicazione del preavviso di rigetto, la Sezione ha ritenuto applicabile, al più, l'art. 21-octies, comma 2, della l. 241/1990, trattandosi di provvedimento vincolato il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso. L'istanza cautelare è stata assorbita.
Osservazioni
Incompatibilità del dottorato PNRR con la sospensione finalizzata alla frequenza della specializzazione
La Sezione ha ritenuto preclusa, nel caso concreto, la contemporanea iscrizione o frequenza con una scuola di specializzazione medica, poiché il dottorato era finanziato con fondi PNRR e doveva essere coperto da borsa assegnata al singolo dottorando per l'intero periodo triennale, secondo le tempistiche e gli obiettivi del Piano.
Natura PNRR della borsa cofinanziata
Il cofinanziamento da parte di imprese non esclude la riconducibilità della borsa al PNRR. Il progetto rimane inserito nella Missione 4, componente 2, Investimento 3.3, con attività formative e di ricerca anche presso l'impresa e all'estero.
Contemporanea iscrizione a un altro corso di dottorato
L'art. 15 del regolamento di Ateneo consente la frequenza del dottorato insieme a una scuola di specializzazione, ma vieta l'iscrizione contemporanea a un altro corso di dottorato. La Sezione ha ritenuto tale circostanza sufficiente a determinare l'esclusione.
Omesso preavviso di rigetto
L'omessa comunicazione prevista dall'art. 10-bis della l. 241/1990 non determina l'annullamento dell'atto, poiché il provvedimento aveva contenuto vincolato e l'amministrazione ha dimostrato che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell'art. 21-octies della medesima legge.
Disparità di trattamento e violazione dei principi costituzionali
La Sezione non ha ravvisato una disparità di trattamento né la violazione degli artt. 3, 4 e 24 Cost.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. 1199/1971
Richiamato quale base per la presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
art. 7 d.m. 14 dicembre 2021, n. 226
Richiamato in relazione alla possibilità, subordinata alle condizioni previste dai regolamenti di Ateneo, della frequenza congiunta del dottorato e della scuola di specializzazione medica.
art. 8, commi 8 e 9, d.m. 14 dicembre 2021, n. 226
I dottorandi possono chiedere, per comprovati motivi previsti per legge o dai regolamenti di dottorato, la sospensione del corso per una durata massima di sei mesi. Per la durata della sospensione non è prevista la corresponsione della borsa di studio o di altro finanziamento equivalente. I periodi di proroga e sospensione di cui ai commi 6, 7 e 8 non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge.
La disciplina della sospensione non consente, secondo la Sezione, di superare i vincoli derivanti dalla natura PNRR del dottorato e dall'incompatibilità con l'iscrizione a un altro corso di dottorato.
art. 15 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca della Sapienza, emanato con d.r. n. 1248 del 19 maggio 2023
La frequenza ai Corsi di Dottorato di ricerca è compatibile con la contemporanea iscrizione a Corsi di Laurea di qualsiasi livello, a Scuole di specializzazione medica e non medica. La frequenza ai Corsi di Dottorato è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad altro Corso di Dottorato e a Master di I e II livello.
Il regolamento distingue tra compatibilità con una scuola di specializzazione e incompatibilità con un altro corso di dottorato; quest'ultima è stata ritenuta decisiva nel caso concreto.
art. 10-bis l. 241/1990
La mancata comunicazione del preavviso di rigetto è stata esaminata come possibile vizio procedimentale.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
La violazione procedimentale è stata ritenuta non invalidante perché l'atto era vincolato e il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
artt. 3, 4, 24 e 97 Cost.
Le censure costituzionali sono state ritenute infondate; in particolare, non è stata ravvisata alcuna disparità di trattamento.
d.m. 352/2022
Individua il finanziamento della borsa di dottorato nell'ambito del PNRR, anche se cofinanziata da imprese.
Massime di principio
- Nei dottorati finanziati nell'ambito del PNRR, le regole sulla copertura dei posti, sull'assegnazione della borsa e sul rispetto dell'intero periodo formativo possono precludere la contemporanea iscrizione o la sospensione finalizzata alla frequenza di una scuola di specializzazione, anche quando la disciplina generale ammetta la frequenza congiunta.
- Il cofinanziamento privato della borsa non ne esclude la natura PNRR quando il corso e il progetto risultano inseriti in una misura del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
- La compatibilità tra dottorato e scuola di specializzazione non implica la compatibilità con un ulteriore corso di dottorato, ove il regolamento di Ateneo preveda espressamente tale divieto.
- L'omessa comunicazione del preavviso di rigetto non comporta l'annullamento del provvedimento quando l'amministrazione dimostri, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della l. 241/1990, che il contenuto dell'atto vincolato non avrebbe potuto essere diverso.
Esclusione da un dottorato PNRR e incompatibilità con altri percorsi formativi
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una studentessa contro Sapienza Università di Roma e il Ministero dell'Università e della Ricerca, avverso l'esclusione dal 38° ciclo del corso di dottorato in Biologia Umana e Genetica Medica. Il corso era finanziato con borsa PNRR ai sensi del d.m. 352/2022, con cofinanziamento di imprese.
Premesse e vicenda amministrativa
La ricorrente era risultata vincitrice con borsa e frequentava una scuola di specializzazione medica presso un'altra università. Risultava inoltre iscritta a un diverso corso di dottorato. Dopo l'ammissione, aveva chiesto il congelamento della carriera dottorale per completare la specializzazione; il Collegio di dottorato aveva inizialmente rilasciato il nulla osta.
Successivamente l'Università ha revocato la borsa e lo status di dottoranda, ritenendo incompatibile la sospensione richiesta con la disciplina applicabile e rilevando la mancata copertura della borsa per un periodo superiore a sei mesi. La ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione, il bando, gli atti della procedura concorsuale, il riscontro all'accesso e la nota ministeriale, deducendo plurime violazioni procedimentali e sostanziali.
Questione sottoposta alla Sezione
Il problema centrale consisteva nello stabilire se uno studente già iscritto e frequentante una scuola di specializzazione medica, dopo aver superato la selezione per un corso di dottorato, potesse sospendere l'iscrizione al dottorato non ancora iniziato per completare la specializzazione, oppure fosse impossibilitato a intraprendere il percorso dottorale.
Disciplina dei dottorati PNRR
La Sezione ha valorizzato la particolare natura del dottorato finanziato dal PNRR. Secondo le indicazioni ministeriali richiamate nelle FAQ sulla compatibilità tra contemporanea iscrizione e dottorati PNRR, la frequenza congiunta con una scuola di specializzazione, pur prevista in via generale dall'art. 7 del d.m. 226/2021 a determinate condizioni, non è compatibile con le tempistiche e gli obiettivi del PNRR.
Il finanziamento PNRR richiede infatti che i posti siano coperti con borsa e che la borsa sia assegnata al singolo dottorando per l'intero periodo formativo triennale. La Sezione ha precisato che il fatto che la borsa sia cofinanziata da imprese non ne esclude la natura PNRR: il progetto resta riconducibile alla Missione 4, componente 2, Investimento 3.3, e comprende anche periodi di formazione e ricerca presso l'impresa e all'estero.
Regolamento dell'Università
È stato inoltre richiamato l'art. 15 del regolamento di Ateneo in materia di dottorato. La disposizione consente la frequenza del dottorato insieme a corsi di laurea e a scuole di specializzazione medica e non medica, ma stabilisce l'incompatibilità con la contemporanea iscrizione a un altro corso di dottorato e a master di primo e secondo livello.
Poiché la ricorrente risultava iscritta a un ulteriore corso di dottorato, la Sezione ha ritenuto tale circostanza sufficiente a giustificarne l'esclusione, anche a prescindere dalla sola questione della frequenza della scuola di specializzazione.
Esame dei motivi di ricorso
La Sezione non ha ravvisato violazioni degli artt. 3, 4 e 24 della Costituzione né alcuna disparità di trattamento. Sono state respinte anche le censure di illogicità, ingiustizia manifesta e difetto di motivazione.
Quanto all'omessa comunicazione del preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis della l. 241/1990, il Consiglio di Stato ha ritenuto che, al più, si configurasse una violazione non invalidante ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della stessa legge. Il provvedimento aveva infatti contenuto vincolato e l'Università aveva dimostrato che, anche in presenza del contraddittorio procedimentale, l'esito non avrebbe potuto essere diverso.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato ha espresso parere per il rigetto del ricorso. L'istanza cautelare è stata assorbita, senza autonoma decisione favorevole alla ricorrente. La legittimità dell'esclusione è stata fondata sia sui vincoli propri dei dottorati finanziati dal PNRR sia sull'incompatibilità regolamentare della contemporanea iscrizione a un altro corso di dottorato.
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