Sentenza n. 1597/2026 - Milano, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, n. 154/2024 del 12.03.2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comportamento dell'amministrazione dedotto come lesivo dell'obbligo di ottemperare alla sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, n. 154/2024
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto un ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, n. 154/2024. Il TAR ha rilevato d'ufficio, nel corso della camera di consiglio, la possibile definizione della controversia con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Il ricorso era stato notificato direttamente presso le sedi del Ministero, anziché presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, come previsto dagli artt. 144, comma 1, c.p.c. e 11 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611. La questione della validità della notificazione è stata quindi esaminata preliminarmente, senza procedere allo scrutinio del merito dell'ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per nullità della notificazione. Secondo il Collegio, nel processo amministrativo la notificazione di un ricorso contro un'amministrazione statale deve essere eseguita presso l'Avvocatura dello Stato; la notificazione effettuata presso le sedi dell'amministrazione non è valida. Non essendosi costituito il Ministero resistente, le spese sono state dichiarate irripetibili. Il merito della domanda di ottemperanza non è stato esaminato.
Norme richiamate
art. 144, comma 1, c.p.c.
La notificazione degli atti giudiziari alle amministrazioni dello Stato deve essere effettuata secondo le modalità previste per la rappresentanza e difesa erariale, presso l'Avvocatura dello Stato.
art. 11 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611
La notificazione dei ricorsi contro le amministrazioni statali deve essere eseguita presso l'Avvocatura dello Stato; la notificazione presso la sede dell'amministrazione determina nullità.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previa valutazione della questione in camera di consiglio e del contraddittorio.
sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, n. 154/2024
Costituisce il giudicato della cui ottemperanza si chiedeva l'esecuzione, ma il TAR non ne ha esaminato il contenuto per la preliminare inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, il ricorso proposto contro un'amministrazione statale deve essere notificato presso l'Avvocatura dello Stato, secondo gli artt. 144, comma 1, c.p.c. e 11 del r.d. n. 1611/1933; la notificazione eseguita presso la sede dell'amministrazione è nulla.
- La nullità della notificazione del ricorso, quando rilevata preliminarmente, impedisce l'esame del merito della domanda e conduce alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
- La sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. può essere adottata quando la questione preliminare che definisce il giudizio sia stata sottoposta al contraddittorio delle parti in camera di consiglio.
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