Ordinanza n. 7524/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento a) del decreto di respingimento dell’istanza per il conferimento della cittadinanza italiana ex art. 9 co.1, lett. f, L. n.91/1992 n. K10/-OMISSIS-, presentata dalla ricorrente in data 06.02.2019, reso dal Ministero dell’Interno in data 25.01.2023 e notificato in data 01.02.2024 -OMISSIS-inviata mediante il servizio privato di posta nazionale “Fulmine Group”; b) degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento, anche se non conosciuti, che risultino lesivi degli interessi della ricorrente; e per ogni ulteriore statuizione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha definito il merito del ricorso. Ritenendo ammissibile il rinvio richiesto dal Ministero e funzionale anche all'interesse della ricorrente a una completa istruzione della causa, ha rinviato l'udienza di discussione del merito al 2 dicembre 2026, disponendo la comunicazione dell'ordinanza. Ha inoltre ordinato l'oscuramento delle generalità della parte interessata per la tutela dei diritti e della dignità personale.
Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana adottato dal Ministero dell'Interno
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Nel corso del giudizio il TAR aveva disposto un incombente istruttorio a carico del Ministero dell'Interno, diretto ad acquisire chiarimenti sui fatti e sulle deduzioni posti a fondamento del diniego, con particolare riguardo ai pregiudizi di carattere penale emersi a carico della ricorrente, ai relativi esiti processuali e ai motivi ostativi valorizzati dall'amministrazione. Il Ministero ha adempiuto solo parzialmente e ha chiesto un rinvio per completare l'acquisizione degli elementi richiesti.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
Norma in base alla quale è stata presentata la domanda di concessione della cittadinanza italiana.
artt. 65, 66 e 67 c.p.a.
Disposizioni richiamate nell'ambito dell'attività istruttoria e della gestione del giudizio, senza ulteriore interpretazione esplicitata nell'ordinanza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte per la tutela dei diritti o della dignità dell'interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 27 apr 2026Ordinanza n. 922/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 27 apr 2026Ordinanza n. 923/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 27 apr 2026Ordinanza n. 2476/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 27 apr 2026Ordinanza n. 2477/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 27 apr 2026Ordinanza n. 2478/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 27 apr 2026Ordinanza n. 2479/2026 - Roma, Sezione 4Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →