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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16745/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un sinistro stradale nel quale un'autovettura condotta da uno dei ricorrenti, di proprietà dell'altra ricorrente, avrebbe urtato un cinghiale/f auna selvatica lungo una strada. I danneggiati avevano chiesto il risarcimento del danno alla Regione Marche. Il Tribunale di Ancona, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto la domanda ritenendo: che il giudice di pace avesse deciso su fatti non allegati, in violazione dell'art. 112 c.p.c.; che i danneggiati non avessero allegato e provato specifici profili di colpa della Regione né che la diversa condotta dell'ente avrebbe evitato il sinistro; che il conducente non avesse superato la presunzione di cui all'art. 2054, comma 1, c.c.; e, per completezza, che la segnaletica di pericolo per animali selvatici imponeva comunque prova rigorosa di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Con il ricorso per cassazione i danneggiati hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 2043 c.c., assumendo che la responsabilità della Regione andasse inquadrata nell'art. 2052 c.c. e non nell'art. 2043 c.c.; 2) omesso esame di fatti decisivi, motivazione apparente e errata ripartizione dell'onere della prova, sostenendo che il Tribunale non avesse valutato la dinamica dell'impatto e non avesse bilanciato le presunzioni ex artt. 2052 e 2054 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato anzitutto la carenza dell'esposizione sommaria dei fatti di causa ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., tale da rendere incomprensibili sia l'origine della lite sia le censure. Ha poi evidenziato il difetto di specificità perché il ricorso non aveva censurato tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata, in particolare la ratio relativa alla violazione dell'art. 112 c.p.c. da parte del primo giudice, idonea da sola a sorreggere la decisione. Inoltre, ha osservato che la qualificazione della domanda ai sensi dell'art. 2043 c.c. non era stata impugnata in appello incidentale e che, comunque, il riferimento del Tribunale all'art. 2052 c.c. era soltanto un obiter dictum oppure, anche se considerato ratio, restava non censurata l'ulteriore affermazione secondo cui i danneggiati non avevano allegato né provato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti e la Corte ha dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa

    L'esposizione dei fatti deve consentire alla Corte di comprendere dall'atto l'origine, l'oggetto della controversia, lo svolgimento del processo e le posizioni delle parti, senza ricorrere ad atti esterni.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può porre a fondamento della decisione fatti non allegati dalle parti; la violazione di tale principio costituisce autonoma ratio decidendi se posta a base della decisione impugnata.

  • art. 2043 c.c.

    È richiamato come base della domanda risarcitoria secondo la qualificazione data dal giudice di merito; la sua applicazione è stata considerata corretta dal Tribunale in luogo dell'art. 2052 c.c. quale riferimento della responsabilità contestata.

  • art. 2052 c.c.

    La Corte richiama il recente orientamento di legittimità sulla responsabilità per danni cagionati da animali, ma precisa che nel caso concreto il tema non era decisivo perché la domanda era stata qualificata ex art. 2043 c.c. e comunque mancavano censure sulle ulteriori rationes.

  • art. 2054, comma 1, c.c.

    Il conducente del veicolo deve fornire prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno; il Tribunale ha ritenuto non superata la presunzione di responsabilità a suo carico.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge dedotto per contestare l'inquadramento della responsabilità.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso sull'omesso esame di fatti decisivi, motivazione apparente e travisamento della prova.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente quale vizio motivazionale/di contenuto della sentenza, in collegamento con il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene un'esposizione sommaria ma intelligibile dei fatti sostanziali e processuali, sufficiente a permettere alla Corte la comprensione della controversia senza attingere ad altre fonti.
  • Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorso deve censurarle tutte; l'omessa impugnazione anche di una sola ragione idonea da sola a sorreggere il dispositivo comporta l'inammissibilità.
  • La qualificazione giuridica della domanda compiuta dal giudice di merito, se non specificamente censurata nei gradi di merito, può consolidarsi in giudicato interno e non può essere rimessa in discussione in cassazione.
  • Le affermazioni del giudice formulate 'per completezza' e non necessarie al decisum non incidono sull'esito della controversia; se il ricorrente le assume come fondamento dell'impugnazione deve comunque attaccare le rationes effettivamente decisive.
  • In tema di sinistri causati da fauna selvatica, la mera invocazione della diversa regola di responsabilità non basta se il ricorso non confronta puntualmente le statuizioni di merito sull'allegazione e prova dei fatti costitutivi e sulla specifica prova liberatoria richiesta al conducente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveResponsabilità della PA
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

Testo integrale

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