Cassazione Penale, Sentenza n. 50323/2023 del 18/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ragonese ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania che aveva rigettato l'istanza di restituzione di un immobile sottoposto a sequestro e confisca di primo grado. Si è qualificato come terzo estraneo alla vicenda penale e ha contestato la mancata restituzione sostenendo l'assenza di nesso eziologico tra il bene e i profitti/strumenti del reato (il reato riguardava server e strumenti per scommesse clandestine). Ha dedotto violazione di norme costituzionali (artt. 27 e 42 Cost.), di disposizioni speciali (art. 12-bis d.lgs. 74/2000; art. 52 ss. d.lgs. 159/2011) e di norme processuali (artt. 125, 191, 321, 322 c.p.p.), lamentando altresì vizio di motivazione con riferimento al requisito del periculum in mora.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso: il ricorrente non ha allegato né indicato copia e gli estremi della sentenza di primo grado che ha disposto la confisca, rendendo impossibile stabilire la natura della confisca (diretta o per equivalente, ordinaria o estesa ex art. 240-bis c.p., ecc.) e quindi applicare la disciplina normativa pertinente (anche alla luce dell'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.). La Corte ha richiamato l'onere del ricorrente di indicare gli atti da inserire nel fascicolo. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato a pagare le spese processuali, e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a versare in via equitativa 3.000 euro alla Cassa delle Ammende. La motivazione è stata redatta in forma semplificata.
Norme richiamate
Costituzione della Repubblica Italiana, art. 27
Richiamato dal ricorrente come principio generale, ma la Corte non ha ritenuto di doverlo applicare direttamente in mancanza degli elementi documentali necessari per valutare la vicenda sostanziale.
Costituzione della Repubblica Italiana, art. 42
Invocato dal ricorrente (tutela della proprietà), ma la Corte ha deciso sulla base di profili di ammissibilità procedurale prima di esaminare il merito.
D. lgs. 74/2000, art. 12-bis
Norma richiamata dal ricorrente nell'ambito delle disposizioni tributarie/antifrode; non è stata analizzata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
D. lgs. 159/2011, art. 52 e ss.
Richieste dal ricorrente in relazione alla disciplina antimafia e alla gestione dei beni sequestrati/confiscati; la Corte ha sottolineato la necessità di identificare la fattispecie di confisca per poter applicare correttamente questa disciplina.
Codice di procedura penale, artt. 125, 191, 321, 322
Norme processuali indicate come violate dal ricorrente; la Corte non è entrata nel merito della loro applicazione perché ha ritenuto il ricorso autosufficientemente viziato.
Dispositioni di attuazione cod. proc. pen., art. 104-bis
«ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240-bis del Codice Penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice, si applicano le disposizioni del titolo IV del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Si applicano inoltre le disposizioni previste dal medesimo decreto legislativo in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e di esecuzione del sequestro»
La Corte ha richiamato questa norma per spiegare che, ove la confisca rientri nei casi previsti dall'art. 240-bis c.p. o da norme collegate, è necessario sapere in relazione a quale reato è stata disposta la confisca per applicare la disciplina specifica; tale incertezza sulla natura della confisca ha reso il ricorso inammissibile.
Codice penale, art. 240-bis
Rilevante per la distinzione tra tipi di confisca (es. confisca 'estesa'); la Corte ha sottolineato che senza indicazione della sentenza non è possibile verificare se la confisca sia stata disposta ai sensi di tale articolo.
Dispositioni di attuazione cod. proc. pen., art. 165-bis comma 2
Richiamata per segnalare che, nonostante le modifiche procedurali, permane il principio di autosufficienza del ricorso; il ricorrente deve indicare puntualmente gli atti necessari.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma invocata come base per l'onere di condanna alle spese nel caso di ricorso dichiarato inammissibile; la Corte ha applicato l'art. 616 per l'addebito delle spese al ricorrente.
Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per giustificare la misura equitativa del versamento alla Cassa delle Ammende e per affermare che, non essendosi ravvisata colpa grave del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità, è stata disposta una sanzione equitativa di 3.000 euro.
Decreto del Primo Presidente della Corte di cassazione n. 68 del 28/04/2016
Richiamato per segnalare che la motivazione è stata redatta in forma semplificata ai sensi del citato decreto.
Massime di principio
- Un ricorso in Cassazione (o per motivi di legittimità) deve essere autosufficiente: il ricorrente ha l'onere di indicare e, se necessario, allegare gli atti decisivi (es. sentenze di primo grado) per consentire alla Corte di operare una corretta verifica.
- Se si chiede la restituzione di un bene sequestrato/confiscato occorre indicare chiaramente la natura della confisca e gli estremi del provvedimento che l'ha disposta: senza tali elementi la Corte non può applicare la disciplina normativa pertinente.
- In materia di beni sequestrati/confiscati è essenziale provare l'assenza di nesso eziologico tra il bene e il reato; la sola affermazione di estraneità non è sufficiente senza documentazione e riferimenti processuali.
- La Corte può dichiarare inammissibile un ricorso per vizi formali o di autosufficienza prima ancora di entrare nel merito; in tali casi il ricorrente può essere condannato alle spese e a somme equitative (Cassa delle Ammende) se non sussiste colpa grave.
- Quando la confisca potrebbe essere stata disposta sulla base di norme speciali (es. art. 240-bis c.p. o disciplina antimafia), è necessario specificare il reato e il tipo di confisca per consentire l'applicazione delle disposizioni particolari (es. art. 104-bis disp. att.).
- Nel formulare istanze di restituzione è consigliabile allegare copia integrale del provvedimento di sequestro/confisca e della sentenza che lo ha disposto, nonché ogni atto che dimostri la qualità di terzo estraneo e l'assenza di utilità derivanti dal reato.
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