Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36884/2024 del 03/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugna l'ordinanza che ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con decreto penale irrevocabile del 13/02/2015. Il Tribunale di Monza aveva ritenuto sussistente la causa di revoca ex art. 168, primo comma n.1 c.p., perché la condannata aveva riportato una nuova condanna per una contravvenzione della stessa indole; il ricorrente ha censurato l'erronea applicazione dei termini ritenendo che la nuova contravvenzione era stata commessa il 13/07/2017, cioè oltre il biennio stabilito per le contravvenzioni dal combinato disposto degli artt. 163 e 168 c.p., sicché la precedente condanna si era estinta e non poteva formare causa di revoca.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione ha applicato erroneamente il termine quinquennale invece di quello biennale previsto per le contravvenzioni: alla data della commissione del nuovo illecito la sopravvenuta contravvenzione non poteva rilevare perché il termine di due anni dalla irrevocabilità del decreto penale del 13/02/2015 era già decorso, con conseguente estinzione rilevata ai sensi del combinato disposto degli artt. 168 e 460 c.p.p.; poiché non sussisteva la causa automatica di revoca, l'ordinanza è stata annullata senza rinvio ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 163 cod. pen.

    L'esecuzione della pena rimane sospesa per il termine di cinque anni, se la condanna riguarda un delitto, e di due anni, se si tratta di contravvenzione.

    Stabilisce il termine entro cui deve permanere la sospensione condizionale: biennale per contravvenzione, quinquennale per delitto; tale termine è quello cui rinvia l'espressione "nei termini stabiliti" dell'art. 168.

  • art. 168, primo comma n. 1 cod. pen.

    nei termini stabiliti il condannato commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva

    Prevede la causa automatica di revoca della sospensione condizionale quando il condannato, entro il termine previsto dall'art. 163, commette un reato della stessa indole per cui è inflitta pena detentiva; il termine da considerare dipende dalla natura dell'originaria condanna (delitto/contravvenzione).

  • art. 460, comma 5 cod. proc. pen.

    Utilizzato in combinazione con l'art. 168 per affermare che, se il termine previsto per la sospensione è decorso e la pena/effetto si è estinto, la successiva condanna non può costituire causa di revoca; in altri termini, l'estinzione del precedente ben può impedire il computo della recidiva ai fini della revoca automatica.

  • art. 620, comma 1, lett. l cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata quando, come nel caso, risulti che la revoca è stata pronunciata in violazione di legge e non sussistono condizioni che impongano il rinvio.

Massime di principio

  • Per valutare la revoca della sospensione condizionale occorre prima determinare la natura dell'originaria condanna: delitto (termine 5 anni) o contravvenzione (termine 2 anni).
  • La causa automatica di revoca ex art. 168 c.p. opera solo se il nuovo reato è commesso "nei termini stabiliti" dall'art. 163: se il termine è già decorso la nuova condanna non può legittimare la revoca.
  • Il calcolo dei termini va effettuato a partire dalla data di irrevocabilità del provvedimento con cui è stata concessa la sospensione condizionale (passaggio in giudicato).
  • Se il giudice applica un termine più favorevole allo Stato (es. 5 anni invece di 2 per una contravvenzione) l'errore può determinare l'annullamento senza rinvio dell'atto di revoca.
  • In dubio sul computo dei termini o sulla natura dell'illecito, l'orientamento favorevole all'imputato può impedire la revoca automatica; il giudice dell'esecuzione deve motivare la corretta determinazione dei termini.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.