Cassazione Penale, Sentenza n. 39504/2023 del 28/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere, articolando due motivi: (1) nullità/erronea applicazione di legge per presunta inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero (mancanza di specificità, essendo l'appello un mero richiamo alla richiesta originaria); (2) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza e all'attualità del pericolo di reiterazione dei reati: la motivazione è generica e non tiene conto del contesto particolare (scoppio della pandemia Covid-19), del tempo trascorso e della mancanza di concrete occasioni future di reiterazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto la censura generica e infondata: l'appello del pubblico ministero era ammissibile perché il giudice per le indagini preliminari non aveva valutato i gravi indizi di colpevolezza, e dunque l'appellante poteva richiamare la richiesta originaria. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto corretta e approfondita la valutazione del Tribunale circa l'attualità del pericolo di reiterazione, fondata sulle modalità particolarmente violente dei fatti (distruzione di apparecchiature di videoregistrazione per impedire la documentazione), sul ruolo centrale del Lo Campo nell'organizzazione della devastazione e sui precedenti penali per reati con violenza; ha confermato la proporzionalità e l'idoneità della misura cautelare in carcere e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, disponendo gli adempimenti per l'esecuzione dell'ordinanza.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Disciplina dell'appello del pubblico ministero contro le misure cautelari; la Corte ha ritenuto che l'appello sia ammissibile se il GIP non ha valutato certe questioni (es. gravi indizi), anche se l'appello richiama la richiesta originaria.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Censura per errata applicazione della legge penale in sede di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto il motivo generico e privo di specifica indicazione delle parti ritenute viziata.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Censura per mancata o apparente motivazione; la Corte ha esaminato la motivazione del Tribunale e l'ha ritenuta logica e sufficiente riguardo all'attualità del pericolo di reiterazione.
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Requisito del pericolo di reiterazione per l'applicazione delle misure cautelari: la Corte ricorda che l'attualità non richiede l'imminenza di specifiche occasioni di reato ma una valutazione prognostica basata su modalità del fatto, personalità e contesto.
art. 275, comma 2-bis cod. proc. pen.
Riferimento alla soglia di pena che può giustificare determinate misure; il Tribunale ha ritenuto verosimile una condanna oltre il limite indicato, a sostegno della proporzionalità della custodia in carcere.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizioni sull'esecuzione dell'ordinanza se non comporta rimessione in libertà; la Corte dispone la trasmissione al direttore dell'istituto penitenziario per l'esecuzione.
art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.
Adempimenti di cancelleria per l'esecuzione dell'ordinanza; la Corte ha ordinato l'inoltro per gli adempimenti previsti.
Massime di principio
- L'appello del pubblico ministero contro il rigetto di una richiesta cautelare non è automaticamente inammissibile se si limita a richiamare la richiesta originaria: è ammesso quando il giudice di merito non ha valutato specifici elementi (es. gravi indizi) che l'appellante non poteva contestare diversamente.
- Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione non richiede l'imminenza di una concreta occasione di reato, ma una valutazione prognostica basata su modalità esecutive del fatto, personalità dell'indagato (anche precedenti) e contesto socio-ambientale; con il passare del tempo la valutazione deve essere più approfondita ma non elimina di per sé la possibilità della misura.
- La nozione di 'reati della stessa specie' va intesa ampiamente: comprende non solo reati che offendono lo stesso bene giuridico ma anche fattispecie di pari natura rispetto al bene tutelato e alle modalità di esecuzione.
- La distruzione o la rimozione di strumenti di documentazione e la partecipazione attiva all'organizzazione di condotte violente sono elementi che rafforzano il giudizio prognostico sul pericolo di reiterazione e possono giustificare misure cautelari più afflittive.
- Le censure di nullità o di genericità della motivazione in cassazione devono illustrare in modo preciso le parti dell'atto impugnato ritenute viziate; eccezioni generiche sono dichiarate inammissibili.
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