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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31082/2024 del 04/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia origina dalla trattenuta, operata sulla pensione già liquidata, di un contributo di solidarietà istituito dalla Cassa con proprio regolamento. Il pensionato ha ottenuto in appello la condanna della Cassa alla restituzione delle somme trattenute, sul presupposto che la Cassa non fosse legittimata a introdurre quel contributo senza una specifica base legislativa e che il diritto alla ripetizione non fosse prescritto in cinque anni ma in dieci. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) ha denunciato violazione delle norme che regolano l’autonomia normativa delle casse privatizzate e la disciplina del contributo di solidarietà, sostenendo di poterlo introdurre per perseguire l’equilibrio finanziario di lungo periodo; (2) ha sostenuto che il contributo di solidarietà fosse compatibile con il sistema e non avesse natura meramente straordinaria e temporanea; (3) ha contestato l’applicazione della prescrizione decennale, invocando quella quinquennale per i ratei pensionistici e la relativa disciplina speciale, nonché l’art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi, richiamando un orientamento già consolidato secondo cui l’autonomia regolamentare delle casse privatizzate non consente di introdurre, con fonte regolamentare, un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già determinati e attribuiti; tale contributo integra una prestazione patrimoniale imposta soggetta a riserva di legge ex art. 23 Cost., e la normativa invocata non legittima il prelievo. Ha inoltre confermato l’orientamento per cui, quando è contestato l’ammontare della pensione per effetto di trattenute illegittime, il diritto alla riliquidazione/restituzione è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale e non a quella quinquennale dei ratei pensionistici liquidi ed esigibili. La Corte ha quindi condannato la Cassa alle spese, al pagamento di una somma equitativa ex art. 96 c.p.c. in favore del resistente e di un’ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende, oltre al raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 509/1994

    richiamato dalla Cassa per fondare l’autonomia regolamentare della cassa privatizzata, ma ritenuto non idoneo a legittimare l’istituzione del contributo di solidarietà sui trattamenti già liquidati

  • art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC

    fonte regolamentare che introduceva il contributo di solidarietà; la Corte ne esclude la legittimità in quanto non sorretta da legge

  • delibera CNPADC 27.6.2013

    atto applicativo del contributo di solidarietà, non sufficiente a fondare la trattenuta in mancanza di base legislativa

  • art. 3, comma 12, l. n. 335/1995

    delimita l’autonomia regolamentare delle casse alle variazioni di aliquote, coefficienti di rendimento e criteri di determinazione del trattamento pensionistico; non consente l’introduzione del contributo di solidarietà

  • art. 1, comma 763, l. n. 296/2006

    la modifica normativa non amplia in senso tale da consentire l’istituzione regolamentare del contributo di solidarietà, incompatibile con il sistema del pro rata

  • art. 1, comma 488, l. n. 147/2013

    norma di interpretazione autentica che subordina la legittimità degli atti degli enti previdenziali alla finalità di assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine; tale finalità non è propria del contributo di solidarietà temporaneo contestato

  • art. 24, comma 24, lett. b), d.l. n. 201/2011 conv. l. n. 214/2011

    richiamato dalla Cassa, ma interpretato come conferma che il contributo di solidarietà è prestazione patrimoniale imposta soggetta a riserva di legge, non come base per il contributo regolamentare qui in esame

  • art. 3 Cost.

    invocato in relazione alla prescrizione, ma non ritenuto violato perché la disciplina dell’art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970 ha ambito diverso rispetto al caso deciso

  • art. 23 Cost.

    il contributo di solidarietà è qualificato come prestazione patrimoniale imposta e, come tale, soggetto a riserva di legge

  • art. 38 Cost.

    richiamato nel ricorso, ma non valorizzato come base per legittimare la trattenuta

  • art. 2946 c.c.

    applicato alla domanda di riliquidazione/restituzione quando è controverso l’ammontare della pensione per effetto di trattenute illegittime

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici opera solo per crediti liquidi ed esigibili, non quando è contestato l’ammontare del trattamento

  • art. 129 R.D.L. n. 1827/1935

    richiamato a sostegno della prescrizione quinquennale, ma ritenuto riferito ai ratei pensionistici liquidi ed esigibili

  • art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970

    "Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art.24 l. n.88/89, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni."

    norma riferita alle riliquidazioni pensionistiche; non si applica all’indebita trattenuta derivante da una misura patrimoniale illegittima sulla pensione già liquidata

  • art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c.

    richiamato per la definizione conforme alla proposta non accettata e per l’applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dalla legge

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    applicato per la condanna della parte ricorrente al pagamento di somme equitativamente determinate in favore della controparte e della Cassa delle Ammende

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • L’autonomia regolamentare delle casse previdenziali privatizzate è circoscritta ai limiti fissati dalla legge e non consente di introdurre, con fonte regolamentare, prelievi patrimoniali sui trattamenti pensionistici già determinati e attribuiti.
  • Un contributo di solidarietà applicato ai ratei pensionistici ha natura di prestazione patrimoniale imposta e richiede quindi una base legislativa, in ossequio alla riserva di legge di cui all’art. 23 Cost.
  • Le norme che attribuiscono alle casse il potere di intervenire sui parametri di calcolo delle pensioni non possono essere estese, in via interpretativa, fino a legittimare trattenute ulteriori e autonome sui trattamenti già liquidati.
  • La finalità di equilibrio finanziario di lungo termine può legittimare gli atti degli enti previdenziali solo se il mezzo utilizzato rientra nei poteri attribuiti dalla legge; non basta, da sola, a fondare un contributo di solidarietà temporaneo istituito con regolamento.
  • La prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici opera per crediti liquidi ed esigibili; quando invece si controverte dell’ammontare stesso della prestazione per effetto di trattenute illegittime, il diritto alla riliquidazione o ripetizione è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.
  • La disciplina speciale sui ratei arretrati e sulle riliquidazioni pensionistiche non si applica automaticamente a ogni ipotesi di indebito prelievo sulla pensione, se il prelievo deriva da una misura patrimoniale autonoma e illegittima.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullitàPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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