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Sentenza

Sentenza n. 618/2026 - Catania, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, n. 1273 del 2023.

Giustizia amministrativa202502583

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata spontanea esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, n. 1273 del 2023, concernente il riconoscimento della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza al fine di ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, n. 1273 del 2023, con la quale era stato dichiarato il suo diritto alla fruizione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati. Il ricorso traeva origine dalla mancata esecuzione spontanea del giudicato da parte del Ministero. Nel corso della camera di consiglio, tuttavia, la ricorrente ha dichiarato l’avvenuta spontanea esecuzione della sentenza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto dell’avvenuta spontanea esecuzione della sentenza durante il giudizio. Ha comunque condannato il Ministero al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 400,00 oltre accessori di legge, applicando il principio della soccombenza virtuale, poiché l’esecuzione è intervenuta solo dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state distratte in favore del procuratore antistatario. È stata inoltre ordinata l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce il fondamento del diritto alla fruizione della Carta elettronica riconosciuto nella sentenza oggetto di ottemperanza.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue spontaneamente il giudicato e il ricorrente dichiara il venir meno dell’interesse alla prosecuzione, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere.
  • L’esecuzione spontanea del giudicato successiva alla proposizione del ricorso non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese, che possono essere liquidate secondo il principio della soccombenza virtuale valutando la ragione sostanziale che ha reso necessaria l’instaurazione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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