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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07823/2023 del 17/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un appalto di opere edili. L'appaltatore otteneva un decreto ingiuntivo per il corrispettivo dei lavori eseguiti; i committenti proponevano opposizione deducendo difetti delle opere e danni a terzi verificatisi durante l'esecuzione, nonché chiedendo in via riconvenzionale la penale contrattuale per il ritardo nella consegna dei lavori. In primo grado il decreto veniva revocato solo in parte: i committenti venivano condannati al pagamento di una somma residua per corrispettivo e lavori extra-capitolato, mentre veniva accolta la domanda riconvenzionale con riconoscimento della legittimità del recesso per inadempimento dell'appaltatrice e condanna di quest'ultima al pagamento della penale. In appello, però, veniva accolto il gravame dell'appaltatore e veniva rigettata la domanda riconvenzionale dei committenti, per difetto di prova di un ritardo imputabile all'impresa. In Cassazione i committenti censuravano la sentenza d'appello: con il primo motivo denunciavano violazione dell'art. 1460 c.c. e vizi motivazionali per avere la Corte territoriale errato nella valutazione del contratto, delle testimonianze e della relazione del direttore dei lavori; con il secondo motivo denunciavano violazione degli artt. 1453 e 2697 c.c. per non avere riconosciuto la penale e per avere asseritamente invertito l'onere della prova, sostenendo che spettasse all'appaltatore provare che il ritardo non dipendesse da sua colpa; con il terzo motivo denunciavano violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 1453 c.c., sostenendo che fosse stato erroneamente posto a carico dei committenti l'onere di provare la fonte del diritto alla penale e la scadenza del termine, mentre l'appaltatore avrebbe dovuto provare il proprio adempimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi, esaminati congiuntamente perché strettamente connessi. Ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a un nuovo apprezzamento dei fatti e delle prove, non consentito in sede di legittimità, e che la Corte d'appello avesse correttamente accertato, con motivazione congrua, che il ritardo nei lavori non era imputabile all'appaltatore ma dipendeva da condotte della committente: mancata fornitura di energia elettrica al cantiere, mancato allacciamento dei contatori del gas, ritardi nella consegna del materiale, ritardi nei pagamenti degli stati di avanzamento e richiesta di lavori extra-capitolato. Di conseguenza, non ricorrevano i presupposti per applicare la clausola penale. La Corte ha inoltre escluso violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c., osservando che non era stata allegata una vera violazione delle regole processuali, ma solo una diversa lettura delle prove; ha altresì escluso la violazione degli artt. 1453, 1460 e 2697 c.c., trattandosi di contestazioni rivolte alla ricostruzione della fattispecie concreta e non all'erronea ricognizione della norma astratta. I ricorrenti sono stati condannati alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1460 c.c.

    La censura di violazione della norma è stata ritenuta infondata perché la valutazione dell'inadempimento e della sua imputabilità attiene al giudice di merito, salvo il limite dell'omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 1453 c.c.

    La norma non è stata ritenuta violata, poiché la doglianza riguardava la ricostruzione della fattispecie concreta e non l'erronea interpretazione della disposizione astratta.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova sussiste solo se il giudice attribuisce l'onere a una parte diversa da quella prevista dalla regola legale; nel caso concreto la Corte d'appello non ha invertito l'onere, ma ha accertato l'assenza dei presupposti della penale.

  • art. 113 c.p.c.

    La dedotta violazione non è stata ravvisata, perché le censure miravano alla diversa valutazione del materiale probatorio e non a un errore di diritto processuale.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice decide su prove non introdotte dalle parti o dichiara di non dover applicare la regola di disponibilità della prova; non quando attribuisce maggiore attendibilità ad alcune prove rispetto ad altre.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice disattende il principio del libero prudente apprezzamento in assenza di deroga legale, o viceversa valuta liberamente una prova soggetta a diverso regime probatorio.

  • art. 1382 c.c.

    Non è stata ravvisata alcuna violazione perché il giudice di merito ha accertato che il ritardo non era imputabile all'appaltatore, escludendo così il presupposto della clausola penale.

  • art. 2702 c.c.

    Il richiamo è stato ritenuto non pertinente, poiché non era contestata la veridicità delle scritture private, bensì la loro interpretazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge non coincide con la critica alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, da dedurre nel rigoroso rispetto degli oneri di specificità indicati dalle Sezioni Unite.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamata solo per la proposta del relatore di inammissibilità, poi non seguita dalla decisione finale.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    Sono stati dichiarati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare le censure di violazione di legge o vizio di motivazione in una richiesta di nuovo esame del materiale istruttorio: la valutazione delle prove e dell'attendibilità dei testimoni è riservata al giudice di merito.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni; non ricorre se il giudice, correttamente, ritiene non provato il fatto costitutivo del diritto azionato.
  • La clausola penale per ritardo nell'esecuzione dell'appalto presuppone che il ritardo sia imputabile all'appaltatore; se il ritardo dipende da condotte o omissioni della committente, la penale non è dovuta.
  • La deduzione del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione rigorosa di un fatto storico decisivo omesso, del dato da cui risulta, del momento processuale in cui è stato discusso e della sua decisività; non basta lamentare un insufficiente apprezzamento delle prove.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere prospettata come semplice dissenso rispetto alla valutazione delle prove, ma richiede la dimostrazione che il giudice abbia utilizzato prove non dedotte dalle parti o abbia applicato un regime probatorio diverso da quello previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoMoraImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contratto

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