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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29066/2023 del 19/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La lite nasce da un'impugnazione proposta da un condomino contro una delibera assembleare del 11 giugno 2007, relativa a lavori di ristrutturazione condominiale affidati in appalto a un'impresa edile. Nel giudizio di primo grado il condomino convenuto aveva chiamato in causa l'impresa appaltatrice, chiedendo anche il risarcimento dei danni che assumeva derivassero dalla non corretta esecuzione dei lavori; l'impresa, a sua volta, aveva chiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali e per lite temeraria asseritamente causati dalla chiamata in causa. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la chiamata e le domande del terzo, rigettando il resto. In appello la Corte territoriale aveva dichiarato nulla la delibera, rigettato l'appello incidentale dell'impresa e compensato le spese tra condomino e impresa. L'impresa ricorre per cassazione con due motivi: con il primo censura la declaratoria di inammissibilità della propria domanda riconvenzionale, sostenendo che il terzo chiamato può proporre domande autonome e riconvenzionali e che il proprio domanda risarcitoria era autonoma rispetto a quella del chiamante; inoltre denuncia omessa pronuncia sull'appello incidentale relativo al rigetto della domanda ex art. 96 c.c. Con il secondo motivo contesta la compensazione delle spese del doppio grado tra sé e il condomino, assumendo che mancasse soccombenza reciproca e che la Corte d'appello non potesse modificare d'ufficio il capo sulle spese in assenza di specifico motivo di gravame; lamenta anche l'omessa pronuncia sulla censura relativa alla liquidazione riduttiva delle spese di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie il ricorso. Ritiene corretto, per ragioni diverse da quelle indicate dalla sentenza impugnata, l'inquadramento della domanda risarcitoria del terzo chiamato nello schema dell'art. 96 c.c. e non dell'art. 2043 c.c., con conseguente conferma dell'esito di inammissibilità di tale domanda autonoma. Accoglie invece la doglianza sulla regolazione delle spese: osserva che il giudice d'appello può ridistribuire le spese d'ufficio solo in caso di riforma della decisione di merito, mentre se la sentenza di primo grado è confermata sul rapporto tra quelle parti la statuizione sulle spese è modificabile solo con specifico motivo di appello. Poiché non emergeva uno specifico gravame sul punto, la Corte territoriale ha errato nel compensare d'ufficio le spese del rapporto tra impresa e condomino. Ne consegue la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, perché riesamini i motivi incidentali dell'impresa sulla liquidazione delle spese di primo grado e sulla domanda di lite temeraria, presupponendo l'intangibilità della condanna del condomino al rimborso delle spese di primo grado in favore dell'impresa. Le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 96 c.p.c.

    la responsabilità aggravata per lite temeraria copre gli effetti pregiudizievoli degli atti e comportamenti processuali e non consente, per i medesimi fatti, un'autonoma azione risarcitoria ex art. 2043 c.c.

  • art. 2043 c.c.

    non è cumulabile con l'art. 96 c.p.c. per ottenere il ristoro dei danni derivanti da atti o comportamenti processuali della controparte

  • art. 336, comma 1, c.p.c.

    l'effetto espansivo interno opera automaticamente, ma non giustifica di per sé una specifica revisione delle spese in assenza dei presupposti processuali

  • art. 383, comma 1, c.p.c.

    consente la cassazione con rinvio della sentenza impugnata

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    consente la correzione della motivazione quando il dispositivo è conforme a diritto per ragioni diverse da quelle esplicitate

  • art. 385, comma 3, c.p.c.

    rimette al giudice di rinvio la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità

  • art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c.

    richiede l'indicazione specifica del contenuto degli atti processuali rilevanti, applicandosi anche al controricorso

  • art. 370, comma 2, c.p.c.

    il controricorso è soggetto al principio di specificità/autosufficienza nel richiamo degli atti rilevanti

  • art. 91 c.p.c.

    regola la rifusione delle spese secondo il criterio della soccombenza

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese richiede i presupposti previsti dalla legge e non può essere disposta d'ufficio fuori dai casi consentiti

  • art. 112 c.p.c.

    impone corrispondenza tra chiesto e pronunciato e rileva sotto il profilo dell'omessa pronuncia

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    la sentenza deve contenere la motivazione, il cui difetto o la cui apparenza sono censurabili

  • art. 59 del Regio Decreto Legge 27 novembre 1933, n. 1578

    richiamato nel motivo relativo alla liquidazione delle spese

  • L. 7 novembre 1957, n. 1051

    richiamata nel motivo relativo alla liquidazione delle spese

  • D.M. 08.04.2004, n. 127

    tariffa professionale richiamata ai fini della liquidazione delle spese

  • art. 1 c.p.c.

    richiamato dalla parte ricorrente nel primo motivo

  • art. 36 c.p.c.

    richiamato dalla parte ricorrente nel primo motivo

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato dalla parte ricorrente nel primo motivo

  • art. 106 c.p.c.

    richiamato dalla parte ricorrente nel primo motivo

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato dalla parte ricorrente nei motivi

Massime di principio

  • La domanda risarcitoria fondata su atti o comportamenti processuali della controparte va ricondotta all'art. 96 c.p.c.; per gli stessi fatti non è consentita un'autonoma azione ex art. 2043 c.c., perché la disciplina della responsabilità aggravata assorbe il pregiudizio derivante dall'illecito processuale.
  • La domanda per lite temeraria ha natura accessoria e presuppone la soccombenza integrale della parte cui si attribuisce l'illecito processuale; la compensazione delle spese può implicare un giudizio incompatibile con tale presupposto.
  • Il giudice d'appello può procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese solo quando riformi, in tutto o in parte, la decisione di merito; se la statuizione di merito tra due parti è confermata, il capo sulle spese di primo grado è modificabile solo mediante specifico motivo di gravame.
  • L'effetto espansivo interno dell'impugnazione ex art. 336 c.p.c. non equivale, da solo, a una censura specifica sulla liquidazione o sulla ripartizione delle spese di primo grado.
  • Il principio di autosufficienza opera anche nel controricorso: chi deduce l'esistenza di un motivo di appello o di un atto processuale rilevante deve indicarne specificamente il contenuto per consentire il controllo di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioniImpugnazione delibere condominiali
RamiProcesso civileCondominio
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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