Sentenza del 15/07/2019 n. 4263 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notificazione - Notifica via PEC - Precedenti al 2015 - Successive ma fuori regioni sperimentali - Inammissibilità - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notificazione via PEC è stata ritenuta non conforme alla disciplina vigente ratione temporis e territorialmente applicabile. Di conseguenza, il ricorso o l'appello notificato con tale modalità è stato dichiarato inammissibile. Il principio è stato confermato anche dalla Cassazione con la sentenza n. 17941/2016.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la validità della notificazione via PEC di un ricorso o appello tributario. La notificazione era stata effettuata prima del 1° dicembre 2015 oppure successivamente a tale data, ma davanti a una commissione tributaria diversa da quelle della Toscana e dell'Umbria, non comprese nella fase sperimentale prevista dall'art. 16 del D.M. 4 agosto 2015.
Norme richiamate
D.M. 4 agosto 2015, art. 16
Le notifiche tramite PEC degli atti del processo tributario sono previste in via sperimentale a decorrere dal 1° dicembre 2015 esclusivamente dinanzi alle commissioni tributarie della Toscana e dell'Umbria.
La disposizione limita temporalmente e territorialmente l'utilizzo della PEC nel processo tributario. Prima del 1° dicembre 2015, o fuori dalle commissioni tributarie abilitate alla sperimentazione, la notificazione via PEC non è idonea a instaurare validamente il giudizio.
Cassazione, sentenza n. 17941/2016
La Cassazione ha confermato che la notificazione via PEC effettuata prima dell'entrata in vigore della disciplina sperimentale o al di fuori dell'ambito territoriale previsto comporta l'inammissibilità del ricorso o dell'appello.
Massime di principio
- La validità della notificazione telematica deve essere verificata sulla base della normativa vigente alla data della notifica, senza applicare retroattivamente regole successive.
- Quando una modalità di notifica è introdotta in via sperimentale, occorre rispettare rigorosamente sia la data di decorrenza sia l'ambito territoriale indicato dalla norma.
- Una notificazione via PEC effettuata fuori dal periodo o dal territorio autorizzato può comportare direttamente l'inammissibilità del ricorso o dell'appello.
- Prima di utilizzare una modalità telematica in un procedimento giudiziario, è necessario verificare le disposizioni transitorie, le eventuali limitazioni territoriali e la disciplina applicabile allo specifico rito.
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