Cassazione Penale, Ordinanza n. 11015/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Milano ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Monza nei confronti di un imputato per furto aggravato, con pena di sei mesi di reclusione ed euro 200 di multa. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre censure: vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità penale per il delitto ascritto; vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante comune del danno di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto le doglianze tutte non deducibili in sede di legittimità, perché miravano in sostanza a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e delle valutazioni di merito.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che il primo motivo sollecitava una non consentita rilettura degli elementi di fatto e una diversa valutazione delle prove; il secondo era infondato perché la particolare tenuità del fatto richiede congiuntamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento, requisiti che i giudici di merito avevano escluso con motivazione congrua; il terzo è stato ritenuto correttamente respinto perché, nel furto di energia elettrica in utenza domestica, l'attenuante del danno di speciale tenuità non è di regola applicabile, trattandosi di appropriazione con flusso continuo protratta per tutto il periodo di abitazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 624 e 625 n. 2 c.p.
integrano il titolo del reato di furto aggravato oggetto della condanna confermata in appello
art. 131-bis c.p.
la causa di non punibilità richiede congiuntamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento, da valutare secondo le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo
art. 62 n. 4 c.p.
l'attenuante del danno di speciale tenuità è stata esclusa nel caso concreto, con richiamo al principio secondo cui nel furto di energia elettrica domestica essa non è normalmente concedibile
art. 606, lett. e), c.p.p.
anche dopo la riforma del 2006 resta preclusa alla Cassazione la rilettura del fatto e una nuova valutazione delle prove
art. 133, primo comma, c.p.
criterio valutativo richiamato per apprezzare le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo ai fini dell'art. 131-bis c.p.
art. 3 c.p.p.
non citato
art. 6402/1997, Sez. U, Dessimone
richiamata come precedente sul divieto di rivalutazione del fatto in cassazione
Corte cost. n. 186/2000
richiamata per la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova lettura delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti, poiché la valutazione del compendio probatorio resta riservata al giudice di merito.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto in modo meramente assertivo o proponendo una lettura alternativa e più favorevole delle risultanze processuali: è necessario confrontarsi specificamente con la struttura logica della decisione impugnata.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto presuppone cumulativamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento; la verifica va compiuta avendo riguardo alle modalità della condotta e all'esiguità del danno o del pericolo secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
- L'attenuante del danno di speciale tenuità può essere esclusa quando la natura della condotta determini una lesione protratta nel tempo e non limitata a un episodio istantaneo, come avviene nel furto di energia elettrica in utenza domestica.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ragioni di esonero.
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