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Sentenza

Sentenza n. 10874/2026 - Roma, Sezione 3B

Per l'esecuzione Della sentenza del Tar Lazio, sede di Roma, sez. IIIa bis, N. 13416/2025 REG.PROV.COLL. N. 04645/2024 REG.RIC. Pubblicata il 08/07/2025.

Giustizia amministrativa202600687

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo che la situazione rappresentata dalle parti dimostrasse il pieno soddisfacimento della pretesa della ricorrente mediante il nuovo provvedimento adottato dall'Amministrazione in sede di riesame. Le spese di lite sono state compensate tra le parti. La sentenza è dichiarata eseguibile dall'autorità amministrativa.

TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 13416/2025 e nuovo provvedimento adottato dall'Amministrazione all'esito del riesame dell'istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Romania

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza chiedendo l'esecuzione della precedente sentenza del TAR Lazio, che aveva accolto il ricorso contro il rigetto della richiesta di riconoscimento del titolo abilitante all'insegnamento conseguito in Romania. Nel corso del giudizio il Ministero, dopo essersi costituito, ha depositato un nuovo provvedimento adottato all'esito del riesame dell'istanza. La ricorrente ha quindi dichiarato che la propria pretesa era stata integralmente soddisfatta e che era cessata la materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, durante il giudizio, la pretesa azionata dal ricorrente risulta integralmente soddisfatta da un comportamento o da un nuovo provvedimento dell'Amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo, quando nel corso del processo la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta dall'Amministrazione, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., anziché pronunciarsi ulteriormente sulla domanda di ottemperanza.
  • L'adozione, durante il giudizio di ottemperanza, di un nuovo provvedimento all'esito del riesame imposto o conseguente alla precedente sentenza può determinare la cessazione della materia del contendere quando il ricorrente dichiari che la propria pretesa è stata integralmente soddisfatta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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