Sentenza n. 10874/2026 - Roma, Sezione 3B
Per l'esecuzione Della sentenza del Tar Lazio, sede di Roma, sez. IIIa bis, N. 13416/2025 REG.PROV.COLL. N. 04645/2024 REG.RIC. Pubblicata il 08/07/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo che la situazione rappresentata dalle parti dimostrasse il pieno soddisfacimento della pretesa della ricorrente mediante il nuovo provvedimento adottato dall'Amministrazione in sede di riesame. Le spese di lite sono state compensate tra le parti. La sentenza è dichiarata eseguibile dall'autorità amministrativa.
Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 13416/2025 e nuovo provvedimento adottato dall'Amministrazione all'esito del riesame dell'istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Romania
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza chiedendo l'esecuzione della precedente sentenza del TAR Lazio, che aveva accolto il ricorso contro il rigetto della richiesta di riconoscimento del titolo abilitante all'insegnamento conseguito in Romania. Nel corso del giudizio il Ministero, dopo essersi costituito, ha depositato un nuovo provvedimento adottato all'esito del riesame dell'istanza. La ricorrente ha quindi dichiarato che la propria pretesa era stata integralmente soddisfatta e che era cessata la materia del contendere.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, durante il giudizio, la pretesa azionata dal ricorrente risulta integralmente soddisfatta da un comportamento o da un nuovo provvedimento dell'Amministrazione.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo, quando nel corso del processo la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta dall'Amministrazione, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., anziché pronunciarsi ulteriormente sulla domanda di ottemperanza.
- L'adozione, durante il giudizio di ottemperanza, di un nuovo provvedimento all'esito del riesame imposto o conseguente alla precedente sentenza può determinare la cessazione della materia del contendere quando il ricorrente dichiari che la propria pretesa è stata integralmente soddisfatta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1264/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1265/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1266/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1267/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1268/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1269/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →