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Circolare

Circolare numero 161 del 10-8-2001

Beneficio della riduzione dei requisiti di età anagrafica e contributiva per il pensionamento di anzianità e di vecchiaia per i lavoratori, iscritti al Fondo speciale dipendenti della Ferrovie dello Stato Spa, che risultino aver svolto mansioni particolarmente usuranti in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell’usura nel periodo compreso tra la data dell’8ottobre1993 ed il 31 dicembre 2001.Condizioni per il riconoscimento.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare integra la n. 115/2001 e chiarisce che anche i dipendenti FS iscritti al Fondo speciale possono beneficiare delle riduzioni dei requisiti di età e anzianità contributiva per attività particolarmente usuranti svolte dall’8 ottobre 1993 al 31 dicembre 2001. Vengono precisati i termini di presentazione della domanda, la documentazione richiesta, i criteri di calcolo delle riduzioni per pensione di anzianità e vecchiaia, nonché le regole per il regime contributivo. La circolare richiama inoltre le decorrenze applicabili e dispone, in via transitoria, la numerazione e conservazione delle domande in attesa di istruzioni operative.

Chiarimenti sui benefici pensionistici per lavori usuranti per gli iscritti al Fondo speciale dipendenti Ferrovie dello Stato Spa

Chiarimenti sui benefici pensionistici per lavori usuranti degli iscritti al Fondo speciale FS

La circolare integra le istruzioni già fornite con la n. 115 del 25 maggio 2001 e si concentra sull’applicazione delle agevolazioni pensionistiche ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato Spa iscritti allo specifico Fondo speciale. In particolare, chiarisce l’ambito soggettivo, i termini per la domanda, la documentazione necessaria e le modalità di calcolo delle riduzioni di età e anzianità contributiva previste per chi ha svolto mansioni particolarmente usuranti.

Ambito di applicazione

Sono inclusi tra i destinatari dei benefici anche i lavoratori dipendenti della Ferrovie dello Stato Spa iscritti al Fondo speciale che abbiano svolto, tra l’8 ottobre 1993 e il 31 dicembre 2001, lavori particolarmente usuranti ai sensi del decreto interministeriale 19 maggio 1999. La circolare precisa che i benefici possono essere riconosciuti solo se, grazie alla riduzione dei requisiti, il diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia si perfeziona entro il 31 dicembre 2001, restando comunque fermo il limite di disponibilità previsto dall’articolo 78, comma 13, della legge n. 388/2000.

Domanda di riconoscimento e documentazione

Per usufruire dei benefici gli interessati dovevano presentare domanda entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto 17 aprile 2001, ossia entro il 16 agosto 2001, a pena di decadenza. Per gli iscritti al Fondo speciale FS, la domanda deve essere corredata dalla dichiarazione del datore di lavoro attestante:

  • le mansioni specifiche svolte dal lavoratore nel periodo richiesto;
  • la prevalenza della mansione particolarmente usurante, connotata da maggiore gravità dell’usura;
  • il riferimento al periodo di lavoro rilevante ai fini del beneficio.

La circolare esclude espressamente la necessità del libretto di lavoro e della dichiarazione dell’ufficio del lavoro o di altra autorità competente.

Pensione di anzianità: criteri di riduzione

Per il pensionamento di anzianità la normativa richiamata prevede una riduzione:

  • dell’anzianità contributiva di un anno ogni dieci di occupazione usurante, fino a un massimo complessivo di 24 mesi;
  • dell’età anagrafica fino a un massimo di un anno.

La circolare richiama i requisiti del Fondo speciale disciplinati dalla legge n. 335/1995, come modificata dalla legge n. 449/1997, distinguendo i requisiti della generalità dei lavoratori da quelli di particolari categorie (operai, precoci, ecc.). Per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo, nel 2001 il diritto alla pensione di anzianità si conseguiva con 35 anni di contributi e almeno 55 anni di età, ovvero con 37 anni di contributi a qualunque età. Per particolari categorie, nel 2001 il diritto si conseguiva con 35 anni di contributi e almeno 54 anni di età, ovvero con 37 anni di contributi a qualunque età.

Viene inoltre chiarito che la riduzione non si applica all’età di 57 anni prevista dalla normativa per alcune decorrenze di pensionamento (1° luglio e 1° ottobre).

Pensione di vecchiaia nel regime retributivo o misto

Per la pensione di vecchiaia nel regime retributivo o misto i benefici consistono in:

  • riduzione dell’anzianità contributiva di un anno ogni dieci di occupazione usurante, fino a 24 mesi complessivi;
  • riduzione dell’età pensionabile di due mesi per ogni anno di occupazione, fino a 60 mesi complessivi.

La circolare precisa che tale anticipazione non opera per il personale di macchina, viaggiante e operante sulle navi traghetto che già beneficia di specifici trattamenti di collocamento a riposo anticipato (58, 60 e 62 anni). Inoltre, qualora i requisiti ridotti risultino perfezionati prima del 1° gennaio 2001, la pensione di vecchiaia non può avere decorrenza anteriore a tale data.

Pensione di vecchiaia nel sistema contributivo

Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, il lavoratore può scegliere tra due opzioni:

  • applicare un coefficiente di trasformazione aumentato di un anno per ogni sei anni di occupazione nelle attività usuranti;
  • utilizzare il periodo di aumento per anticipare l’età pensionabile fino a un anno rispetto al requisito ordinario.

La circolare richiama i requisiti ordinari della pensione contributiva di vecchiaia:

  • cessazione del rapporto di lavoro dipendente;
  • età non inferiore a 57 anni;
  • 5 anni di contribuzione effettiva;
  • importo non inferiore a 1,2 volte l’assegno sociale per i richiedenti con età inferiore a 65 anni.

Ai fini del requisito dei 5 anni conta solo la contribuzione effettivamente versata, cioè obbligatoria, volontaria o da riscatto, con esclusione di quella figurativa. L’importo della pensione viene determinato applicando al montante contributivo il coefficiente di trasformazione corrispondente all’età dell’assicurato alla decorrenza, con regole di adeguamento per le frazioni d’anno.

Indicazioni operative e gestione delle domande

La circolare annuncia che saranno fornite a breve istruzioni per l’acquisizione delle domande, per la loro gestione e per l’adozione dei provvedimenti di accoglimento o reiezione, anche in considerazione dei limiti di disponibilità finanziaria previsti dalla legge. Nel frattempo, le domande già presentate devono essere numerate e tenute in evidenza dalle strutture compartimentali ex FS operanti presso le sedi dell’Istituto.

Allegati e tabelle richiamate

La circolare richiama allegati con le tabelle dei requisiti e delle decorrenze della pensione di anzianità per il Fondo speciale FS:

  • requisiti per la pensione di anzianità della generalità dei lavoratori (tabella D della legge n. 449/1997);
  • requisiti per la pensione di anzianità per particolari categorie di lavoratori (tabella B della legge n. 335/1995);
  • decorrenze della pensione di anzianità in relazione alla data di maturazione dei requisiti, sia per la generalità dei lavoratori sia per le categorie particolari.

Sono inoltre riportati esempi numerici per il calcolo della riduzione di anzianità contributiva, dell’anticipazione dell’età pensionabile e del coefficiente di trasformazione nel sistema contributivo, utili a chiarire i criteri applicativi della disciplina.

Punti principali

Ambito soggettivo e temporale

Sono ricompresi tra i destinatari dei benefici anche i lavoratori dipendenti Ferrovie dello Stato Spa iscritti al Fondo speciale che abbiano svolto lavori particolarmente usuranti ai sensi del decreto interministeriale 19 maggio 1999 nel periodo tra l’8 ottobre 1993 e il 31 dicembre 2001. I benefici spettano solo se, per effetto della riduzione dei requisiti, il diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia si perfeziona entro il 31 dicembre 2001, fermo restando il limite di disponibilità previsto dall’articolo 78, comma 13, della legge n. 388/2000.

Domanda e documentazione

Per accedere ai benefici gli interessati dovevano presentare domanda entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto 17 aprile 2001, cioè entro il 16 agosto 2001, a pena di decadenza. Alla domanda deve essere allegata, per gli iscritti al Fondo FS, la dichiarazione del datore di lavoro con l’indicazione delle mansioni specifiche svolte, del periodo di riferimento e della prevalenza della mansione usurante. Non è richiesto né il libretto di lavoro né la dichiarazione dell’ufficio del lavoro o di altra autorità competente.

Benefici per la pensione di anzianità

Per la pensione di anzianità la riduzione consiste in un anno ogni dieci di occupazione usurante, fino a un massimo di 24 mesi complessivi, e nella riduzione dell’età anagrafica fino a un anno. La circolare richiama i requisiti previsti per il Fondo speciale dalla legge n. 335/1995, come modificata dalla legge n. 449/1997, distinguendo tra generalità dei lavoratori e particolari categorie. Viene precisato che la riduzione riguarda l’età richiesta per il diritto a pensione e/o l’anzianità contributiva, ma non l’età di 57 anni prevista per le decorrenze di luglio e ottobre.

Benefici per la pensione di vecchiaia

Nel regime retributivo o misto la riduzione è pari a un anno ogni dieci di occupazione usurante per l’anzianità contributiva, fino a 24 mesi, e a due mesi per ogni anno di occupazione per l’età pensionabile, fino a 60 mesi complessivi. La circolare esclude l’applicazione dell’anticipazione ai lavoratori del personale di macchina, viaggiante e operante sulle navi traghetto che già usufruiscono di specifici collocamenti anticipati. Se i requisiti ridotti risultano perfezionati prima del 1° gennaio 2001, la decorrenza della pensione di vecchiaia non può essere anteriore a tale data.

Pensione di vecchiaia nel sistema contributivo

Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, il lavoratore può scegliere tra: aumento di un anno per ogni sei di occupazione usurante del coefficiente di trasformazione, oppure anticipazione dell’età pensionabile fino a un anno rispetto al requisito della pensione di vecchiaia. I requisiti ordinari richiamati sono cessazione del rapporto di lavoro, almeno 57 anni di età, 5 anni di contribuzione effettiva e, per chi ha meno di 65 anni, importo almeno pari a 1,2 volte l’assegno sociale. La contribuzione utile è solo quella effettivamente versata, esclusa quella figurativa.

Gestione delle domande e allegati

In attesa di istruzioni operative definitive, le domande già pervenute devono essere numerate e tenute in evidenza dalle strutture compartimentali ex FS presso le sedi dell’Istituto. La circolare anticipa che saranno impartite istruzioni per l’acquisizione, la gestione e l’adozione dei provvedimenti di accoglimento o reiezione, anche in relazione ai limiti di spesa disponibili.

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