Circolare numero 159 del 6-8-2001
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra il nuovo regime di sgravi contributivi previsto dall’art. 116 della legge finanziaria 2001 per le imprese che recepiscono contratti di riallineamento entro il 17 ottobre 2001 e per quelle che avevano già un programma in corso al 1° gennaio 2001. Vengono chiariti destinatari, durata, modalità di calcolo e di fruizione del beneficio, nonché le regole per il recupero tramite conguaglio dei contributi già versati per i periodi anteriori. Sono inoltre fornite le istruzioni procedurali per le denunce DM10/2, i codici di autorizzazione e i nuovi conti contabili da utilizzare.
Contratti di riallineamento: sgravi contributivi ex art. 116 L. 388/2000 e istruzioni contabili
Contratti di riallineamento: sgravi contributivi ex art. 116 L. 388/2000 e istruzioni contabili
La circolare disciplina il nuovo regime agevolativo introdotto dalla legge finanziaria 2001 per le imprese che attuano contratti di riallineamento. Vengono chiariti la platea dei destinatari, la misura dello sgravio, i termini di applicazione, le modalità di recupero dei periodi anteriori e le conseguenti istruzioni operative e contabili.
Quadro normativo di riferimento
L’art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 riapre i termini per il recepimento dei contratti di riallineamento e introduce uno specifico sgravio contributivo per le imprese che li applicano. La disciplina si innesta sull’art. 5 del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge n. 608/1996, e sulle modifiche intervenute con le leggi n. 196/1997, n. 448/1998, n. 144/1999 e n. 488/1999. La circolare richiama inoltre l’autorizzazione della Commissione europea relativa al regime di aiuto di Stato n. 236/A/2000.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
Il beneficio riguarda le imprese operanti nelle zone di cui all’art. 87, par. 3, lett. a) del Trattato CE, cioè Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. La disciplina si applica:
- alle imprese che recepiscono per la prima volta un contratto di riallineamento entro il 17 ottobre 2001;
- alle imprese che, alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2001, avevano già in corso un programma di riallineamento non ancora concluso.
La circolare precisa che il regime non si applica alle aziende del settore trasporti, in forza dell’atto autorizzativo della Commissione europea.
Misura dello sgravio e durata
Lo sgravio è commisurato alle retribuzioni corrisposte nel quadro del programma di riallineamento e si articola in modo decrescente:
- 100% per il primo anno;
- 80% per il secondo anno;
- 60% per il terzo anno;
- 40% per il quarto anno;
- 20% per il quinto anno.
Per i lavoratori già denunciati agli enti previdenziali, ma interessati dal riallineamento per periodi e retribuzioni non denunciate, la misura è pari alla metà di quelle sopra indicate. Il beneficio è riconosciuto per la durata del programma di riallineamento e comunque per un massimo di cinque anni.
Ai fini del calcolo, il riferimento al primo anno coincide con i primi dodici mesi decorrenti dalla data iniziale del programma fissata nel contratto provinciale, anche se il recepimento aziendale avviene in un momento successivo.
Termini di recepimento e programmi già avviati
La riapertura dei termini consente il recepimento in sede aziendale dei contratti provinciali già stipulati entro il 17 ottobre 2001. La circolare chiarisce che tale riapertura non riguarda la stipula di nuovi contratti provinciali, ma soltanto il recepimento dei contratti già esistenti da parte delle aziende che non li avevano ancora applicati.
Resta comunque salva la possibilità di variare programmi di riallineamento già in corso, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 5, della legge n. 608/1996.
Recupero dei periodi anteriori al 1° gennaio 2001
Per le imprese che avevano già in corso un programma di riallineamento al 1° gennaio 2001, il nuovo regime opera anche per il periodo antecedente. In tale caso lo sgravio si fruisce sotto forma di conguaglio sui contributi già versati per i lavoratori interessati dal programma.
Il conguaglio è utilizzabile entro il termine massimo del periodo di riallineamento e comunque entro il periodo di fruizione dello sgravio. La circolare precisa che esso deve essere impiegato anche sulle regolarizzazioni in corso di cui al comma 3-sexies dell’art. 5 del D.L. n. 510/1996.
Incompatibilità con altri benefici
Lo sgravio ex art. 116 non è cumulabile, per il medesimo lavoratore, con altre tipologie di sgravio. La circolare richiama espressamente l’incompatibilità indicata nell’autorizzazione della Commissione europea.
Lavoratori neo-assunti
La circolare segnala che sono in corso approfondimenti con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali circa la possibilità di riconoscere anche lo sgravio triennale previsto dall’art. 3, commi 5 e 6, della legge n. 448/1998 per i lavoratori assunti dopo il recepimento dell’accordo di riallineamento e retribuiti secondo gli accordi stessi. Su questo profilo è espressa riserva di successive istruzioni.
Codici di autorizzazione e modalità operative
Le Sedi, al ricevimento dei verbali aziendali di recepimento, devono attribuire alle aziende interessate:
- il codice di autorizzazione '7X', già previsto dalla circolare n. 59/2000;
- il nuovo codice '1K', da gestire mediante l’apposito scadenzario di Sede, con il significato di azienda avente titolo allo sgravio ex art. 116 della legge n. 388/2000.
Il medesimo codice '1K' va attribuito anche alle aziende che avevano già un programma in corso all’1.1.2001 e che risultano aventi diritto allo stesso beneficio.
Compilazione del mod. DM10/2
Per le aziende che recepiscono per la prima volta il contratto entro il 17 ottobre 2001, lo sgravio va esposto nel quadro D del mod. DM10/2 con apposite diciture e codici:
- per i lavoratori mai denunciati, codice tipo contribuzione '95' e codici V100, V080, V060, V040, V020, corrispondenti alle percentuali del 100, 80, 60, 40 e 20%;
- per i lavoratori già denunciati con giornate o retribuzioni inferiori, codice tipo contribuzione '96' e codici R050, R040, R030, R020, R010, corrispondenti alle misure dimezzate del 50, 40, 30, 20 e 10%.
Per i periodi anteriori al recepimento, la circolare rinvia alle modalità già illustrate nella circolare n. 59/2000, punto 10, con la precisazione che, nel calcolo, va conguagliato anche l’importo dello sgravio spettante.
Regolarizzazioni e periodi pregressi
Le aziende che hanno in corso un programma di riallineamento seguono, per il periodo successivo al 31 dicembre 2000, le medesime modalità previste per le nuove adesioni. Per il periodo anteriore all’1.1.2001, il recupero avviene mediante la procedura di regolarizzazione contributiva DM10/V e i codici importo indicati dalla circolare.
Se è in corso una regolarizzazione rateale ai sensi del comma 3-sexies dell’art. 5 della legge n. 608/1996, dall’importo del conguaglio a credito deve essere detratto l’eventuale residuo delle rate ancora da versare.
Per il recupero dello sgravio relativo all’anno in corso ma riferito a periodi anteriori alla circolare, le aziende possono utilizzare le denunce DM10/2 con scadenza entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare. In tal caso si utilizza la dicitura 'Sgr. Arr. ex art. 116 L.388/2000' e il codice V101.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile degli sgravi contributivi previsti dall’art. 116, commi 1, 2, 3 e 4, sono istituiti due conti:
- GAW 37/85, per gli sgravi di competenza dell’anno in corso;
- GAW 37/25, per gli sgravi di competenza degli anni precedenti.
Gli sgravi relativi ai periodi anteriori all’1.1.2001, gestiti tramite la procedura di regolarizzazione contributiva, devono essere imputati esclusivamente al conto GAW 37/25. Per le acquisizioni manuali delle registrazioni contabili restano applicabili le istruzioni sul codice utente '1' e sul codice documento '95'.
Punti principali
Quadro normativo e finalità
L’art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha riaperto i termini per il recepimento dei contratti di riallineamento e ha introdotto un particolare regime di sgravio contributivo per favorire l’emersione del lavoro irregolare. Il beneficio si innesta sulla disciplina già contenuta nell’art. 5 del D.L. n. 510/1996, come modificato da successive leggi, e si applica nel rispetto dell’autorizzazione della Commissione europea sul regime di aiuto di Stato n. 236/A/2000.
Destinatari del beneficio
Lo sgravio spetta alle imprese operanti nelle aree di cui all’art. 87, par. 3, lett. a) del Trattato CE (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia) che recepiscono per la prima volta un contratto di riallineamento entro il 17 ottobre 2001. La circolare estende inoltre l’applicazione del nuovo regime alle imprese che, alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2001, avevano già in corso un programma di riallineamento non ancora concluso. È escluso il settore trasporti, in base all’atto autorizzativo della Commissione europea.
Misura e durata dello sgravio
Per i lavoratori mai denunciati agli enti previdenziali, lo sgravio è calcolato sulle retribuzioni corrisposte ed è pari al 100% per il primo anno, 80% per il secondo, 60% per il terzo, 40% per il quarto e 20% per il quinto. Per i lavoratori già denunciati, ma interessati dal riallineamento per periodi e retribuzioni non denunciate, lo sgravio è pari alla metà di tali misure. Il beneficio è concesso per tutta la durata del programma di riallineamento e comunque per un massimo di cinque anni, da riferire ai primi dodici mesi decorrenti dalla data iniziale del programma stabilita dal contratto provinciale.
Applicazione alle aziende che recepiscono dal 1° gennaio 2001
Per i contratti recepiti tra l’1.1.2001 e il 17.10.2001, lo sgravio decorre in relazione all’annualità di programma in corso al momento del recepimento. La percentuale applicabile dipende quindi dal momento in cui si colloca l’azienda rispetto alla timeline del programma, non dal solo momento del recepimento. La circolare precisa che, se si intende recuperare anche lo sgravio relativo a periodi precedenti al recepimento, ciò è possibile solo seguendo la procedura di conguaglio e a condizione che siano state corrisposte ai lavoratori retribuzioni non inferiori a quelle previste dal programma.
Applicazione alle aziende con programmi già in corso al 1° gennaio 2001
Per i programmi già avviati alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2001, il nuovo regime opera sia per il periodo successivo al 1° gennaio 2001, sia per il periodo antecedente. Per i periodi precedenti, il recupero avviene sotto forma di conguaglio sui contributi già versati, entro il termine massimo della durata del riallineamento e comunque entro il periodo di fruizione dello sgravio. Il conguaglio deve essere utilizzato anche per le regolarizzazioni in corso ai sensi del comma 3-sexies dell’art. 5 del D.L. n. 510/1996.
Incompatibilità con altri benefici
Lo sgravio disciplinato dall’art. 116 non è cumulabile, per il medesimo lavoratore, con altre tipologie di sgravi. La circolare richiama espressamente il punto 16 dell’autorizzazione della Commissione europea.
Istruzioni operative e codici di autorizzazione
Le Sedi devono attribuire alle aziende interessate il codice di autorizzazione già previsto '7X' e il nuovo codice '1K', con il significato di azienda avente titolo allo sgravio ex art. 116 della legge n. 388/2000. Il codice '1K' va gestito tramite l’apposito scadenzario di Sede ed è attribuito anche alle aziende che avevano già un programma in corso al 1.1.2001.
Compilazione DM10/2 per aziende che recepiscono per la prima volta
Per i lavoratori mai denunciati si utilizza il codice tipo contribuzione '95' e si espone lo sgravio nel quadro D del mod. DM10/2 con la dicitura 'sgravio ex art.116 L.388/2000' e i codici V100, V080, V060, V040, V020, corrispondenti alle percentuali di sgravio del 100, 80, 60, 40 e 20%. Per i lavoratori già denunciati con giornate o retribuzioni inferiori, si utilizzano il codice tipo contribuzione '96' e i codici R050, R040, R030, R020, R010, corrispondenti alle misure dimezzate del 50, 40, 30, 20 e 10%. Per i periodi anteriori al recepimento si applicano le istruzioni della circolare n. 59/2000, con conguaglio anche dell’importo dello sgravio.
Compilazione DM10/2 per aziende con programma già in corso e periodi pregressi
Per il periodo successivo al 31.12.2000, le aziende seguono le stesse modalità previste per chi recepisce per la prima volta il contratto. Per il periodo antecedente l’1.1.2001, il recupero avviene tramite regolarizzazioni contributive DM10/V e con i codici importo indicati. Se è in corso una regolarizzazione rateale, dal credito da conguagliare va detratto l’importo residuo delle rate. Per i periodi pregressi dell’anno in corso, la circolare consente l’utilizzo delle denunce DM10/2 con scadenza entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare, usando la dicitura 'Sgr. Arr. ex art. 116 L.388/2000' e il codice V101.
Istruzioni contabili e nuovi conti
Per la rilevazione contabile degli sgravi sono istituiti i conti GAW 37/85, per gli sgravi di competenza dell’anno in corso, e GAW 37/25, per quelli di competenza degli anni precedenti. Gli sgravi relativi ai periodi antecedenti al 1.1.2001 devono essere imputati esclusivamente al conto GAW 37/25. Per le registrazioni manuali resta ferma l’utilizzazione del codice utente '1' e del codice documento '95'.
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