Sentenza n. 8502/2026 - Roma, Sezione 3T
Giudizio di ottemperanza per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 7977/2024 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata in data 05.07.2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 7977/2024, relativa al pagamento del Bonus Carta del Docente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 7977/2024 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata il 5 luglio 2024. Nel corso del giudizio ha rappresentato che il Ministero aveva accreditato il Bonus nel Portale Bonus Carta del Docente. Non sono dedotti ulteriori vizi dell'azione amministrativa, poiché la controversia riguarda esclusivamente l'adempimento del giudicato e il successivo pagamento del credito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che l'accredito del Bonus da parte del Ministero avesse integralmente soddisfatto l'interesse azionato. Il Collegio ha precisato che, ai fini della regolazione delle spese, occorre effettuare una valutazione virtuale della fondatezza della domanda originaria. Tale valutazione ha avuto esito positivo, poiché il credito è stato soddisfatto soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza. Le spese sono state quindi parzialmente compensate, mentre per la parte residua il Ministero è stato condannato, secondo il criterio della soccombenza virtuale, al pagamento di euro 250,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando un'attività amministrativa sopravvenuta soddisfa integralmente e irretrattabilmente l'interesse azionato, sicché non residua alcuna utilità concreta per una pronuncia di merito.
- Quando la sopravvenienza satisfattiva interviene nel corso del giudizio, il giudice deve valutare virtualmente la fondatezza della domanda originaria ai fini della regolazione delle spese processuali.
- Nel giudizio di ottemperanza, se l'amministrazione esegue il giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso, la fondatezza virtuale della pretesa può giustificare la condanna dell'amministrazione alle spese, anche in presenza della cessazione della materia del contendere.
- L'esecuzione sopravvenuta del giudicato può comportare una compensazione soltanto parziale delle spese, mentre la parte residua può essere liquidata secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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