Sentenza n. 2543/2026 - Catania, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza del T.A.R. Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sezione Seconda, n. 3001/2025, pubblicata il 27 ottobre 2025, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Comune all'obbligo di pagare le spese di lite liquidate dalla sentenza del TAR Sicilia n. 3001/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice esecutante)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 3001/2025, passata in giudicato, con la quale il Comune era stato condannato al pagamento di € 1.500,00, oltre accessori, a titolo di spese di lite. Ha dedotto l'inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e la persistente inerzia dell'Amministrazione nonostante la diffida notificata il 27 marzo 2026. Il Comune non si è costituito. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato che il pagamento integrale era intervenuto, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna del Comune alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché il Comune ha adempiuto integralmente all'obbligo di pagamento durante il processo. Ha tuttavia posto le spese del giudizio a carico del Comune in applicazione della soccombenza virtuale, rilevando che il pagamento è intervenuto solo dopo la notificazione del ricorso per ottemperanza. Le spese sono state liquidate in € 800,00, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA, IVA e restituzione del contributo unificato di € 300,00, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa azionata comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
D.M. n. 55/2014
Le spese legali sono state liquidate in base allo scaglione di valore applicabile, con riduzione del 50% sui parametri medi in considerazione dell'assenza di istruttoria e della semplicità della controversia.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione adempie integralmente, nel corso del giudizio di ottemperanza, all'obbligo risultante dal titolo esecutivo, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- L'adempimento sopravvenuto non esclude la condanna dell'Amministrazione alle spese del giudizio quando il pagamento sia intervenuto soltanto dopo la notificazione del ricorso per ottemperanza; in tal caso le spese possono essere liquidate secondo il principio della soccombenza virtuale.
- Nella liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza devono essere considerati il valore della pretesa, l'assenza di attività istruttoria e la semplicità della controversia, con applicazione dei parametri forensi pertinenti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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