Cassazione Penale, Sentenza n. 35594/2025 del 30/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p., con doglianza relativa alla mancata conoscenza del processo: il ricorrente contestava la decisione della Corte d'Appello che aveva ritenuto legittima la dichiarazione di assenza e l'assenza di incolpevole mancata conoscenza del procedimento nonostante la citazione a giudizio fosse stata notificata al difensore di ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Si deducevano violazioni di legge (artt. 420-bis, 629-bis c.p.p.), censura di violazione dell'art. 117 Cost. e dell'art. 6 CEDU e contestazioni di illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all'effettiva conoscenza del processo.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato fondato: la Corte di legittimità ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo esame. La Corte ha ritenuto che la notificazione della "vocatio in iudicium" effettuata presso il difensore ai sensi dell'art. 161, co. 4, c.p.p., non può di per sé far sorgere la presunzione relativa della conoscenza del procedimento quando la notifica non sia stata eseguita nel domicilio eletto o dichiarato dall'imputato. Di conseguenza la Corte d'appello ha errato nel ritenere provata la conoscenza o la volontaria sottrazione: la presunzione di conoscenza opera solo se l'atto introduttivo è stato notificado nel domicilio indicato (anche se ritirato da altro soggetto legittimato), mentre la notifica al difensore in luogo diverso non soddisfa l'esigenza di certezza della effettiva conoscenza del procedimento.
Norme richiamate
art. 629-bis cod. proc. pen.
Disciplina la rescissione del giudicato per mancata conoscenza del processo. La Corte interpreta la norma come riferita alla mancata conoscenza dell'accusa formalizzata con la "vocatio in iudicium": la conoscenza rilevante è quella relativa all'atto introduttivo del giudizio, non alla mera fase delle indagini.
art. 420-bis cod. proc. pen.
Norma precedente richiamata in tema di rescissione del giudicato; la giurisprudenza la considera coerente con l'attuale art. 629-bis nella tutela della conoscenza effettiva del processo da parte dell'imputato.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Consente la notificazione della vocatio in iudicium al difensore quando l'imputato è irreperibile. La Corte però afferma che, sebbene formale e regolare, tale notificazione non equivale automaticamente alla certezza della conoscenza del processo da parte dell'imputato quando la notifica non è stata eseguita nel domicilio eletto o dichiarato.
art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen.
Richiamato nella giurisprudenza di riferimento; concerne effetti e modalità dell'elezione/dichiarazione di domicilio. La Corte sottolinea che la mera elezione/dichiarazione in fase di indagine non basta a provare la conoscenza del processo se non segue la notifica dell'atto introduttivo in quel luogo.
art. 117 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione al principio della conformità dell'ordinamento interno ai vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea; la Corte non entra nel merito di un conflitto di norme interne/ sovranazionali ma applica principi costituzionali e convenzionali in tema di garanzie processuali.
art. 6 CEDU
Garantisce il diritto a un processo equo. La Corte richiama la giurisprudenza europea (Sejdovic, Somogyi) per sottolineare che la certezza della conoscenza dell'atto introduttivo è requisito essenziale per la validità del giudizio penale e per l'esclusione della rescissione del giudicato.
art. 19 legge 27 maggio 2015, n. 69
Norma nazionale richiamata in relazione all'adeguamento recepito dei principi sovranazionali sulla tutela dei diritti processuali; la Corte la menziona come parte del quadro normativo che valorizza le garanzie di conoscenza effettiva del procedimento.
Massime di principio
- La notifica della citazione a giudizio al difensore ai sensi dell'art. 161, co. 4, c.p.p., se effettuata in luogo diverso dal domicilio eletto/dichiarato, non produce automaticamente la presunzione che l'imputato sia venuto a conoscenza del processo.
- La presunzione relativa di conoscenza si applica solo quando la "vocatio in iudicium" è stata effettivamente notificata nel domicilio dichiarato, anche se ritirata da altro soggetto legittimato (familiare convivente, portiere, ecc.).
- Per dichiarare l'assenza e rigettare la rescissione del giudicato il giudice deve accertare l'effettiva instaurazione di un rapporto tale tra imputato e domiciliatario da far ritenere certa la conoscenza del processo o, in alternativa, la volontaria sottrazione dell'imputato alla conoscenza.
- La mera elezione o dichiarazione di domicilio in fase di indagini preliminari non è sufficiente a provare la conoscenza della successiva citazione a giudizio se non è seguita da una notifica dell'atto introduttivo nel medesimo luogo.
- In sede di rescissione ex art. 629-bis il giudice deve valutare se la mancata conoscenza sia incolpevole; la sussistenza di responsabilità o volontaria sottrazione grava sulla valida esclusione della rescissione.
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