Cassazione Penale, Sentenza n. 28453/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un incidente esecutivo sul provvedimento di esecuzione di pene concorrenti. Il ricorrente lamentava che il Tribunale, quale giudice dell'esecuzione, avesse rigettato la richiesta di riconoscere la mancata detrazione di alcuni periodi di pena: in particolare il periodo dal 24 aprile 2023 al 24 ottobre 2023 e la pena espiata dal 25 ottobre 2023 in poi, ritenendo invece che tali periodi fossero già stati computati nel calcolo finale. Con il primo motivo denunciava violazione degli artt. 657 e 660 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che il provvedimento di cumulo fosse scarsamente intelligibile e che, una volta rilevata tale oscurità, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto esercitare i poteri officiosi per determinare correttamente la pena. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 442 c.p.p. e 78 c.p., sostenendo che nel cumulo sarebbe stato omesso di considerare la previa riduzione di pena conseguente al rito abbreviato, cioè il c.d. cumulo temperato, con conseguente errata determinazione del fine pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico, osservando che il Tribunale aveva comunque esaminato analiticamente il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e aveva motivato in modo coerente sul fatto che i periodi di pena indicati dall'istante risultavano già computati, con corretta indicazione del residuo pena e del fine pena all'8 maggio 2028, esclusi i periodi di liberazione anticipata. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché non devoluto al giudice dell'esecuzione e, in ogni caso, manifestamente infondato e aspecifico: la censura sul mancato rispetto del criterio del cumulo temperato non era stata dedotta nel giudizio di merito e, comunque, avrebbe dovuto investire il provvedimento che avrebbe erroneamente omesso la riduzione, non il successivo provvedimento di esecuzione di pene concorrenti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 657 c.p.p.
invocato dal ricorrente in tema di detrazione del presofferto e computo della pena eseguita; la Corte non ravvisa violazione, reputando il motivo aspecifico.
art. 660 c.p.p.
richiamato dal ricorrente nel contesto dell'incidente esecutivo; la Corte esclude vizi del provvedimento del giudice dell'esecuzione.
art. 606, comma 3, c.p.p.
preclude la deduzione in cassazione di questioni non prospettate nei motivi di gravame, salvo quelle rilevabili d'ufficio o non deducibili prima.
art. 609, comma 2, c.p.p.
insieme all'art. 606, comma 3, c.p.p., impedisce di far valere in cassazione questioni nuove non devolute al giudice precedente.
art. 442 c.p.p.
richiamato in relazione alla riduzione di pena connessa al rito abbreviato; la Corte richiama il principio secondo cui la diminuzione opera solo per i reati giudicati con tale rito.
art. 78 c.p.
richiamato dal ricorrente in relazione al criterio del cumulo temperato; la Corte ritiene la censura non specifica e comunque non devoluta.
art. 442, comma secondo, c.p.p.
la Corte richiama Sez. U Cesarano: nella continuazione tra reati giudicati con rito ordinario e abbreviato, la riduzione di un terzo si applica solo ai reati giudicati con rito abbreviato.
Massime di principio
- Nel giudizio di esecuzione, la motivazione del giudice è immune da censure se il provvedimento di cumulo, pur non di immediata leggibilità, viene analiticamente esaminato e il calcolo del residuo pena risulta coerente con le risultanze degli atti, compresi presofferto e pena già espiata.
- In cassazione non possono essere dedotte questioni nuove, non prospettate davanti al giudice dell'esecuzione o comunque non devolute al precedente grado, salvo che siano rilevabili d'ufficio o non deducibili prima.
- La doglianza che attenga a un preteso errore nel calcolo della pena deve colpire il provvedimento in cui l'errore si sarebbe consumato, non il successivo provvedimento esecutivo che ne recepisce gli esiti.
- Nel cumulo giuridico tra reati giudicati con rito ordinario e reati giudicati con rito abbreviato, la riduzione di un terzo per il rito premiale si applica solo ai reati definiti con rito abbreviato.
- La censura di violazione del criterio del cumulo temperato deve essere specifica e correlata al concreto percorso motivazionale seguito dal giudice dell'esecuzione; in difetto, è inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28359/2026 del 27/07/2026
- Sentenza penale · 27 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28360/2026 del 27/07/2026
- Sentenza penale · 27 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28361/2026 del 27/07/2026
- Sentenza penale · 27 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28362/2026 del 27/07/2026
- Sentenza penale · 27 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28363/2026 del 27/07/2026
- Sentenza penale · 27 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28364/2026 del 27/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →