Cassazione Civile, Ordinanza n. 19205/2025 del 12/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Un professionista aveva insinuato al passivo fallimentare un credito residuo di euro 111.300 in prededuzione per attività di consulenza resa in favore della società poi fallita, finalizzata alla predisposizione dell’istanza di ammissione al concordato preventivo. Il tribunale aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo, rilevando che l’incarico era stato conferito anche a un altro professionista, che parte delle prestazioni risultava svolta, e che l’acconto già ricevuto di euro 75.000 appariva congruo e proporzionato a remunerare quanto eseguito. Con il ricorso per cassazione il professionista ha dedotto: violazione delle norme sull’interpretazione del contratto e sulla determinazione del compenso, sostenendo che vi fossero distinti contratti e separati corrispettivi; omesso esame di fatti decisivi relativi alla natura integrativa dell’incarico, al completo adempimento delle prestazioni e alla complessità dell’attività; violazione dei criteri di liquidazione del compenso professionale; nullità del decreto per motivazione apparente; omessa pronuncia sulla domanda subordinata di liquidazione di una somma inferiore, pari alla metà del compenso pattuito al netto dell’acconto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non colpissero la ratio decidendi del decreto impugnato, fondata non sulla sola interpretazione del contratto ma soprattutto sulla mancata prova delle prestazioni concretamente eseguite e sulla loro solo parziale esecuzione. Le censure sono state considerate in parte assertive, in parte volte a sollecitare una nuova valutazione del merito e comunque non idonee a integrare un omesso esame di fatti decisivi. È stato inoltre ritenuto che la questione della domanda subordinata fosse assorbita in un rigetto implicito. La Corte ha anche applicato la condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c. al pagamento di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2233 c.c.
Richiamato come norma sulla determinazione del compenso professionale, ma ritenuto non decisivo rispetto alla ratio del rigetto, centrata sulla prova delle prestazioni eseguite.
art. 1362 c.c.
Invocato per l’interpretazione del contratto, ma la Corte ha rilevato che la censura mirava in realtà a una rivalutazione di merito dell’accertamento compiuto dal tribunale.
art. 1332 c.c.
Richiamato dal ricorrente tra le norme sull’interpretazione/efficacia contrattuale, senza incidenza decisiva sulla decisione.
art. 1372 c.c.
Richiamato dal ricorrente tra le norme sulla vincolatività del contratto, ma non ritenuto pertinente alla ratio decidendi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro dei motivi per violazione di legge, ma le doglianze sono state ritenute non idonee a scalfire la motivazione decisiva.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato per le censure di nullità del decreto e omessa pronuncia, ma i vizi dedotti sono stati esclusi.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato per omesso esame di fatti decisivi, ma la Corte ha escluso la sussistenza del vizio, ritenendo le circostanze dedotte non decisive o genericamente prospettate.
art. 18, comma 1, D.M. 140/2012
Richiamato dal ricorrente in tema di complessità dell’incarico e liquidazione del compenso; la Corte ha osservato che lo stesso ricorrente lo riteneva inapplicabile in presenza di accordo tra le parti.
art. 1, comma 4, D.M. 140/2012
Invocato insieme all’art. 18 D.M. 140/2012, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Invocato per motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio, rilevando che il tribunale aveva spiegato il rigetto sulla base del difetto di prova delle prestazioni e della congruità dell’acconto.
art. 112 c.p.c.
Invocato per omessa pronuncia sulla domanda subordinata; la Corte ha ritenuto che vi fosse un rigetto implicito desumibile dalla motivazione complessiva.
art. 380 bis c.p.c.
Richiamato per la proposta di definizione accelerata del ricorso per profili di inammissibilità.
art. 375 c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Richiamato per la successiva trattazione camerale e per le memorie depositate.
art. 96, comma 4, c.p.c.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ritenendo il ricorso inammissibile.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità dell’impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura per violazione di legge o per omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se non incide sulla reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Quando il giudice di merito rigetta l’insinuazione al passivo per difetto di prova delle prestazioni professionali concretamente eseguite, il ricorrente non può limitarsi a contestare l’interpretazione del contratto o la congruità del compenso, ma deve confrontarsi con l’accertamento probatorio posto a base della decisione.
- Le affermazioni generiche o valutative dei testimoni, se non sorrette da specifici dati fattuali, non integrano un fatto decisivo omesso ai fini dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
- La denuncia di motivazione apparente è infondata quando il provvedimento di merito, pur in forma sintetica, esponga una ratio comprensibile e logicamente coerente, come il difetto di prova delle prestazioni e la conseguente congruità dell’acconto già percepito.
- Se la decisione di merito comporta il rigetto implicito di una domanda subordinata incompatibile con la motivazione accolta, non sussiste vizio di omessa pronuncia.
- In tema di compensi del professionista incaricato di assistere il debitore in vista del concordato preventivo, la mancata ammissione della procedura può escludere la prededuzione del credito per le prestazioni rese a tal fine, secondo gli indirizzi nomofilattici richiamati dalla Corte.
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