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Sentenza

Sentenza n. 1359/2026 - Brescia, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600744

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera del Consiglio di classe del 9 giugno 2026 di non ammissione della studentessa alla classe seconda del liceo classico, nonché atti di scrutinio e Piano Didattico Personalizzato nella parte in cui fissava la decorrenza delle misure dalla sua approvazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I genitori hanno impugnato la non ammissione della figlia alla classe seconda e la decorrenza del PDP, deducendo violazione della legge n. 170/2010, della circolare ministeriale n. 8/2013 e plurimi profili di eccesso di potere. Hanno sostenuto che la scuola, in presenza di segnali di DSA manifestatisi durante l’anno, avrebbe dovuto attivarsi tempestivamente e adottare misure compensative e dispensative prima della certificazione diagnostica, depositata dalla famiglia soltanto verso la fine dell’anno scolastico; che il ritardo e l’applicazione asseritamente parziale o tardiva delle misure avrebbero reso inattendibili le verifiche e viziato il giudizio finale; che la motivazione della non ammissione era generica, non considerava i progressi, gli obiettivi del PDP e le differenze tra prove scritte e orali, e che le griglie erano contraddittorie; infine, che la scuola non aveva monitorato l’efficacia del PDP né spiegato il mancato raggiungimento degli obiettivi. La studentessa aveva riportato insufficienze in cinque materie, comprese gravi insufficienze in italiano, greco e latino, oltre che in scienze naturali e matematica.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha escluso che, prima della consegna della certificazione, la scuola fosse inadempiente: l’art. 3 della legge n. 170/2010 attribuisce principalmente alla famiglia il compito di comunicare la diagnosi; l’obbligo scolastico di attivarsi per individuare casi sospetti sorge in presenza di segnalazioni familiari o di indici complessivi e precisi di bisogni educativi speciali, non desumibili dal solo rendimento negativo. Nel caso concreto, i precedenti scolastici erano positivi, le difficoltà erano ragionevolmente riconducibili anche al passaggio al liceo e al metodo di studio, e i genitori non avevano segnalato sospetti né comunicato l’avvio dell’iter diagnostico, pur essendo informati delle difficoltà. Ricevuta la certificazione, l’istituto ha predisposto il PDP in tempi coerenti con il limitato intervallo residuo e lo ha applicato dal giorno successivo alla sua approvazione; non era esigibile un monitoraggio significativo in un periodo così breve, e le misure sono state osservate nei limiti concretamente possibili. Il Collegio ha inoltre affermato che eventuali carenze nell’adozione o applicazione degli strumenti compensativi non viziano, di per sé, il giudizio di non ammissione, che deve basarsi sulla preparazione effettivamente raggiunta e non può comportare un abbassamento dei criteri di ammissione; tali carenze possono eventualmente rilevare sul piano risarcitorio. Le prove svolte prima del PDP potevano essere considerate, poiché il piano non ha effetto retroattivo e non impone una revisione dei voti già attribuiti. Il PDP non comporta criteri valutativi differenziati né esonera dal raggiungimento dei livelli minimi richiesti agli altri studenti. Il giudizio collegiale, sostenuto da insufficienze in cinque discipline, motivazioni riferite alle singole materie e valutazione complessiva coerente con le risultanze dell’anno, è stato ritenuto legittimo e non sindacabile nel merito. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 170/2010

    La norma prevede, infatti, che “La diagnosi dei DSA è effettuata nell’ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente”. Il ruolo sussidiario dell’istituzione scolastica entra in gioco in quanto “È compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all’articolo 7.”

    La famiglia ha il compito principale di comunicare alla scuola la diagnosi; l’obbligo della scuola di attivare interventi tempestivi per individuare casi sospetti opera in via sussidiaria, quando vi siano segnalazioni familiari o indici complessivi e precisi di bisogni educativi speciali.

  • art. 4, comma 6, d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122

    Non è stata applicata la sospensione del giudizio ex art. 4 comma 6 del DPR 22 giugno 2009 n. 122, in quanto il Consiglio di Classe ha ritenuto che non sussistesse la possibilità di seguire proficuamente il programma di studio del successivo anno scolastico a causa delle gravi e diffuse lacune pregresse e di raggiungere gli obiettivi formativi entro l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo né con studio individuale estivo né frequentando corsi di recupero (art. 6 commi 3 e 5 della OM 5 novembre 2007 n. 92).

    Nel caso esaminato, la sospensione del giudizio non era dovuta, poiché il Consiglio di classe aveva ritenuto non recuperabili entro l’inizio dell’anno successivo le gravi lacune, né mediante studio estivo né mediante corsi di recupero.

  • art. 6, commi 3 e 5, O.M. 5 novembre 2007, n. 92

    Non è stata applicata la sospensione del giudizio ex art. 4 comma 6 del DPR 22 giugno 2009 n. 122, in quanto il Consiglio di Classe ha ritenuto che non sussistesse la possibilità di seguire proficuamente il programma di studio del successivo anno scolastico a causa delle gravi e diffuse lacune pregresse e di raggiungere gli obiettivi formativi entro l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo né con studio individuale estivo né frequentando corsi di recupero (art. 6 commi 3 e 5 della OM 5 novembre 2007 n. 92).

    La valutazione sulla sospensione del giudizio considera se le carenze possano essere recuperate entro l’inizio dell’anno scolastico successivo attraverso studio individuale o corsi di recupero; nel caso concreto il Consiglio ha escluso tale possibilità.

  • art. 2236 c.c.

    D’altra parte, la diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento comporta la soluzione di un problema tecnico di speciale difficoltà, secondo quanto previsto dall’art. 2236 del codice civile, in relazione al quale i docenti possono essere chiamati a rispondere a titolo di omissione solo al cospetto di comportamenti patologicamente riconoscibili secondo un criterio di ordinaria diligenza.

    La diagnosi di DSA implica una valutazione tecnica di speciale difficoltà; l’omessa attivazione dei docenti può essere loro imputata soltanto quando il disturbo si manifesti attraverso comportamenti patologicamente riconoscibili secondo l’ordinaria diligenza.

Massime di principio

  • Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 170/2010, la famiglia ha il compito principale di comunicare alla scuola la diagnosi di DSA. L’obbligo scolastico di attivare interventi tempestivi per individuare casi sospetti opera in via sussidiaria quando vi siano segnalazioni familiari indicative di anomalie o indici complessivi e precisi di bisogni educativi speciali; il solo rendimento negativo non è sufficiente.
  • Quando la certificazione diagnostica è presentata solo in prossimità della conclusione dell’anno scolastico, la tempestività della predisposizione e dell’applicazione del PDP va valutata in rapporto al tempo concretamente disponibile; un monitoraggio significativo dell’efficacia delle misure non è esigibile se il periodo residuo è troppo breve.
  • La mancata o insufficiente predisposizione o applicazione delle misure compensative e dispensative non determina, di per sé, l’illegittimità della non ammissione alla classe successiva: il giudizio deve basarsi sulla preparazione effettivamente raggiunta e sul conseguimento dei livelli di apprendimento richiesti, senza abbassare i criteri di ammissione. Eventuali omissioni scolastiche possono rilevare, ricorrendone i presupposti, ai fini risarcitori.
  • Il PDP non ha effetto retroattivo e non impone di rivedere o ponderare diversamente le valutazioni delle prove svolte prima della sua approvazione; inoltre, la personalizzazione didattica non esonera lo studente dal raggiungimento del livello minimo di preparazione richiesto agli altri alunni.

Come è indicizzato

MaterieScuola
RamiIstruzione e università
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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