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Legge

L.R. Lombardia 21/2011

Riduzione delle indennità e abolizione degli istituti dell'assegno vitalizio e dell'indennità di fine mandato dei consiglieri regionali

Normativa regionaleL.R. Lombardia 21/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale abolisce, dalla X legislatura, l’assegno vitalizio e l’indennità di fine mandato dei consiglieri regionali, abrogando la l.r. 20 marzo 1995, n. 12. Per i consiglieri rieletti dalla X legislatura in poi non si producono ulteriori effetti economici o giuridici su tali istituti; restano salve le discipline vigenti per la IX legislatura e per chi vi sia cessato.

Abolizione dell'assegno vitalizio e dell'indennità di fine mandato dei consiglieri regionali

Abolizione dell’assegno vitalizio e dell’indennità di fine mandato dei consiglieri regionali

La legge regionale interviene sul trattamento economico dei consiglieri regionali della Regione, eliminando per il futuro gli istituti dell’assegno vitalizio e dell’indennità di fine mandato. La disciplina opera in modo differenziato a seconda della legislatura di riferimento, con una clausola di salvaguardia per le posizioni già maturate prima della X legislatura.

Abrogazione della precedente disciplina

Dalla X legislatura regionale è abrogata la legge regionale 20 marzo 1995, n. 12, che regolava assegno vitalizio e indennità di fine mandato dei consiglieri regionali. La norma segna quindi la cessazione del relativo regime per i mandati successivi all’avvio della X legislatura.

Effetti per i consiglieri rieletti dalla X legislatura in avanti

Per i consiglieri regionali rieletti nella X legislatura o in legislature successive, l’ulteriore esercizio del mandato non produce alcun effetto giuridico ed economico aggiuntivo rispetto a quanto già maturato in relazione all’assegno vitalizio e all’indennità di fine mandato. In sostanza, non si consolidano nuovi diritti né si incrementano i trattamenti già eventualmente acquisiti.

Regime transitorio per la IX legislatura

Restano applicabili, per i consiglieri regionali in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la IX legislatura, le disposizioni delle leggi regionali vigenti in materia. La legge conserva quindi efficacia solo per le posizioni maturate entro quel perimetro temporale, senza incidere retroattivamente sui diritti già sorti.

Ambito temporale di applicazione

La disciplina ha rilievo essenzialmente transitorio e non disciplina situazioni attuali: opera per delimitare la cessazione degli istituti a partire dalla X legislatura e per salvaguardare le posizioni riferite alla IX legislatura o anteriori. Per questo il contenuto ha oggi interesse pratico limitato a ricostruzioni di posizioni pregresse.

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