R.R. Lombardia 7/2011
Modifiche al regolamento regionale 6 maggio 2008 n. 4 'Norme di attuazione del titolo X della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)'
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento regionale 19 dicembre 2011, n. 7 aggiorna la disciplina lombarda dell’agriturismo, modificando il regolamento attuativo del 2008 su definizioni, attività consentite, SCIA, iscrizione agli elenchi, segnaletica, obblighi di esposizione e limiti di ospitalità, pasti e deroghe. L’atto ha efficacia solo come testo modificativo e oggi va letto nel testo coordinato del regolamento del 2008, come aggiornato.
Modifiche alla disciplina regionale lombarda dell’agriturismo
Modifiche alla disciplina regionale dell’agriturismo in Lombardia
Il regolamento regionale 19 dicembre 2011, n. 7 interviene sul regolamento regionale 6 maggio 2008, n. 4, aggiornandone numerose disposizioni in materia di agriturismo. Le modifiche riguardano definizioni, attività esercitabili, limiti di ospitalità e somministrazione, adempimenti amministrativi, segnaletica, classificazione e controlli.
Definizioni e inquadramento dell’attività agrituristica
Il testo rivede varie definizioni contenute nel regolamento del 2008. Viene precisata la nozione di SCIA come segnalazione funzionale all’avvio dell’attività, da presentare al comune dove ha sede l’immobile destinato all’attività agrituristica. Si chiarisce inoltre il riferimento al locale dell’azienda agrituristica e si sostituisce il richiamo agli “alimenti” con quello ai “prodotti propri” in una definizione interna.
Sono introdotte anche nuove definizioni di attività agrituristiche, tra cui:
- la ristorazione fredda, con fornitura di cibi preparati anche mediante griglie esterne e spiedi, senza uso dei fuochi della cucina aziendale, nel rispetto della normativa regionale richiamata;
- l’ospitalità, intesa come accoglienza e alloggio in camere, spazi comuni o aree aperte attrezzate per la sosta dei campeggiatori.
Svolgimento dei servizi agrituristici e forme di impresa
È stabilito che i servizi agrituristici siano svolti direttamente dall’operatore agrituristico, anche avvalendosi di collaborazioni esterne, nei limiti previsti dalla legge regionale richiamata.
Per le società è chiarito che la domanda di iscrizione nell’elenco degli operatori agrituristici può essere presentata dal legale rappresentante o da un suo delegato, purché il soggetto individuato sia quello che ha la concreta responsabilità della gestione dell’attività agrituristica.
Ospitalità, ristorazione e limiti quantitativi
Il regolamento aggiorna in modo puntuale i limiti di ospitalità e somministrazione.
Per l’agriturismo in forma familiare, la preparazione e somministrazione di pasti e bevande è ammessa in strutture facenti parte dei fabbricati aziendali, compresa l’abitazione dell’operatore, fino a un massimo di 40 pasti al giorno. I pasti riconosciuti nel certificato di connessione e non somministrati nei giorni di effettiva apertura possono essere cumulati settimanalmente, fermo restando il limite massimo giornaliero e la ricettività massima consentita.
Inoltre, ai fini della definizione di agriturismo in forma familiare, l’ospitalità nelle forme di alloggio previste non può superare complessivamente 10 persone al giorno.
Per la forma non familiare, la preparazione e somministrazione di pasti e bevande è ammessa fino a 160 pasti al giorno, con la stessa possibilità di cumulo settimanale dei pasti riconosciuti e non somministrati, entro i limiti giornalieri e di ricettività.
Attività complementari, ricreative e sociali
Sono ampliate e specificate molte delle attività accessorie esercitabili in ambito agrituristico.
Tra le attività di valorizzazione e promozione rientrano la degustazione in azienda di prodotti propri e l’organizzazione di iniziative ricreative, culturali, seminariali, sociali-educative e naturalistico-ambientali. Il testo elenca, a titolo esemplificativo, raccolte di oggetti e materiali divulgativi sulle tradizioni rurali, formazione sulla civiltà rurale, corsi di cucina della tradizione, corsi per eno-amatori e assaggiatori, seminari, iniziative celebrative, attività sul reticolo idrico e navigabile, valorizzazione del patrimonio storico-culturale, percorsi di osservazione della fauna e della flora autoctona, e dotazioni aziendali di biblioteca e videoproiezioni a contenuto naturalistico.
Vengono inoltre rimodulate le attività sportive e ricreative, con modifica di alcuni termini, e si introduce la possibilità di svolgere attività di prelievo ittico in aziende agricole tramite bacini artificiali già esistenti.
Nel settore dell’allevamento, è inserita una precisazione per la fattoria didattica/attività connesse, con riferimento a un massimo di 50 capi adulti e all’utilizzo di almeno il 50% di unità foraggere di produzione propria.
Attività educative, sociali e per il benessere
Il regolamento amplia il perimetro delle attività sociali ed educative esercitabili in agriturismo, includendo:
- agrinido e agriasilo, anche in convenzione con comuni, istituzioni scolastiche, enti del terzo settore e organizzazioni religiose;
- campi estivi, eventualmente residenziali, con le medesime possibili convenzioni;
- attività di intrattenimento e aggregazione per persone della terza età, anche in convenzione con enti pubblici e del terzo settore.
Per queste attività è espressamente previsto il rispetto delle normative di settore e il richiamo all’articolo regionale in materia di attività agrituristiche connesse.
È inoltre ridefinita la “fattoria del benessere”, come organizzazione di attività per la cura e il benessere psico-fisico della persona con utilizzo di prodotti di propria produzione e spazi aziendali, secondo linee guida regionali; per svolgerla sono richiesti idonei attestati di qualifica.
Certificato di connessione e documentazione
Sono rafforzati i contenuti documentali richiesti per il certificato di connessione. In particolare, viene precisato che, tra la documentazione relativa ai beni e prodotti agroalimentari, devono essere indicati quelli già in essere al momento della richiesta del certificato.
La relazione da allegare deve essere una relazione puntuale dell’attività programmata.
È anche previsto che l’ispezione della provincia avvenga “almeno” in relazione a un adempimento procedimentale richiamato dal regolamento.
Logo, classificazione e segnaletica
La Regione adotta un apposito logo da riportare nel marchio di riconoscimento, per identificare il livello qualificativo conseguito dall’azienda.
La Giunta regionale è incaricata di adottare, in attuazione della disciplina nazionale, un sistema di classificazione delle strutture agrituristiche.
Per la segnaletica stradale e aziendale si rinvia a specifica deliberazione della Giunta regionale; viene inoltre chiarito che la denominazione “Agriturismo” è esclusiva e non può essere associata alla denominazione di altre attività.
Obblighi di pubblicità verso il pubblico
L’operatore agrituristico deve esporre al pubblico, in luogo accessibile e ben visibile, la SCIA, le tariffe praticate e la provenienza dei prodotti utilizzati per la somministrazione di pasti e bevande, con esclusione di quelli non compresi nella norma regionale richiamata.
Deroghe ai limiti di apertura e di pasti
Sono previste deroghe ai limiti ordinari dell’attività di somministrazione:
- per il numero dei pasti, fino a 10 eventi o iniziative all’anno, nel rispetto del limite di ricettività e previa comunicazione al comune almeno 15 giorni prima;
- per le giornate di apertura, fino a 10 giorni l’anno, previa comunicazione al comune almeno 48 ore prima, con possibilità di comunicazione entro le successive 48 ore in caso di motivata impossibilità.
Resta fermo il richiamo ai limiti della legge regionale e alla ricettività massima consentita.
Utilizzo di prodotti, forniture e fonti di approvvigionamento
Il testo amplia le categorie di prodotti e forniture utilizzabili nell’attività agrituristica. Tra le previsioni aggiornate vi sono:
- prodotti provenienti da professionisti o da allevamenti ittici di aziende agricole;
- prodotti acquistati direttamente da artigiani che utilizzano materie prime di origine locale.
Disposizioni sui locali e sugli spazi aziendali
Alcuni interventi precisano che determinate attività devono svolgersi in tutti i locali, non solo in alcuni, e sostituiscono il riferimento alla “realizzazione” con quello all’“utilizzazione” di spazi o strutture.
Rinvio al testo coordinato e attualità della disciplina
Il provvedimento ha natura modificativa e rinvia al testo coordinato del regolamento regionale del 2008 per la lettura completa della disciplina vigente. Non contiene una disciplina autonoma e temporanea, ma aggiorna in modo permanente il quadro normativo dell’agriturismo in Lombardia.
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