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Legge

L.R. Lombardia 23/2011

Legge finanziaria 2012

Normativa regionaleL.R. Lombardia 23/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge finanzia interventi regionali per il triennio 2012-2014, dispone riduzioni di spesa e istituisce un fondo per esigenze urgenti e indifferibili. Modifica anche l’addizionale regionale IRPEF per il 2011 e, dal 2012 in poi, ridefinisce gli scaglioni secondo la normativa statale richiamata. Efficacia dal 1° gennaio 2012; le aliquote 2011 hanno applicazione solo per quell’anno d’imposta.

Legge finanziaria 2012 della Regione Lombardia

Legge finanziaria 2012 della Regione Lombardia

La legge disciplina il finanziamento di interventi regionali per il triennio 2012-2014, aggiorna la struttura dell’addizionale regionale IRPEF e introduce strumenti di copertura e gestione della spesa nel bilancio regionale. Le disposizioni si applicano nel territorio della Regione Lombardia e decorrono, in generale, dal 1° gennaio 2012, con una disciplina specifica limitata all’anno d’imposta 2011 per le aliquote IRPEF transitorie.

Addizionale regionale IRPEF

La legge modifica il regime dell’addizionale regionale all’IRPEF previsto dalla normativa tributaria regionale, adeguandolo agli scaglioni e ai limiti fissati dalla disciplina statale richiamata.

Per l’anno d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011 vengono ridefiniti gli scaglioni applicabili in Lombardia, con un sistema per fasce di reddito che prevede aliquote base determinate dalla normativa statale e maggiorazioni regionali differenziate per scaglione.

Per l’anno d’imposta 2011 viene inoltre prevista una disciplina transitoria, conseguente alla rideterminazione dell’aliquota base operata dalla normativa statale richiamata, con scaglioni specifici e maggiorazioni regionali per i redditi più elevati. Questa previsione ha quindi efficacia limitata al solo 2011.

Finanziamento di leggi regionali e copertura della spesa

Per il triennio 2012/2014 sono autorizzate le spese indicate nella tabella A allegata, relative a interventi previsti da leggi regionali di spesa.

Le quote imputabili all’esercizio 2012 sono iscritte nel bilancio regionale 2012 sulle corrispondenti unità previsionali di base (UPB) e per gli importi indicati.

Per gli interventi che comportano impegni sugli esercizi successivi è autorizzata l’assunzione di obbligazioni a carico degli anni futuri, secondo la disciplina contabile regionale richiamata e secondo quanto specificato nella tabella A.

Gli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa riferite agli anni 2013 e 2014 trovano copertura nel bilancio pluriennale 2012/2014.

Riduzioni di spesa e quantificazione pluriennale

Per il triennio 2012/2014 sono autorizzate anche le riduzioni di spese già previste da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e le UPB indicati nella tabella B allegata.

La legge stabilisce inoltre gli importi da iscrivere in bilancio in relazione ad autorizzazioni di spesa pluriennali per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, secondo le misure riportate nella tabella C allegata.

Recuperi FEAGA e risorse per l’Organismo pagatore regionale

A partire dal 2012, l’Organismo pagatore regionale (OPR) deve riversare al bilancio regionale, sull’UPB indicata, le somme trattenute a titolo di rimborso spese forfettarie nella misura del 20% sugli importi recuperati ai sensi della normativa europea richiamata in materia di FEAGA.

Le risorse così introitate sono destinate a contribuire ai costi aggiuntivi sostenuti dall’OPR per i recuperi di pagamenti irregolari nei confronti dei beneficiari, oltre ai normali costi connessi all’istruttoria e all’espletamento delle domande di aiuto.

Fondo per esigenze indifferibili e urgenti

È istituito il “Fondo per esigenze indifferibili e urgenti”, destinato a finanziare interventi urgenti e non rinviabili. Le relative risorse sono stanziate nello stato di previsione della spesa del bilancio 2012 e dei bilanci successivi.

Il prelievo dal fondo avviene secondo le modalità previste dalla legge regionale di contabilità richiamata, in base alle esigenze effettive, alla verifica dell’andamento della spesa e nel rispetto degli obblighi di stabilità finanziaria. Le somme prelevate e non impegnate possono essere riversate nuovamente al fondo con le medesime modalità.

Decorrenza ed efficacia temporale

La legge entra in vigore il 1° gennaio 2012.

Le previsioni di spesa e di copertura hanno rilievo principalmente per il triennio 2012/2014. La disciplina dell’addizionale IRPEF contiene invece una componente transitoria riferita specificamente all’anno d’imposta 2011, destinata a esaurire i propri effetti con quel periodo d’imposta.

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